27 Giugno 2023

Inammissibilità del ricorso per Cassazione per inesatta identificazione della parte nei cui confronti è proposta l’impugnazione

di Marco Russo, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. III, 28 marzo 2023, n. 8778 Pres. De Stefano, Rel. Saija

Procedimento civile – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Resistente – Identificazione della parte – Relazione di notifica – Ufficiale giudiziario (C.p.c., artt. 164, 360, 366; C.c., art. 2495 c.c.)

Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., qualora l’identificazione delle parti contro cui è diretto manchi o sia assolutamente incerta, non essendo necessario, a tal fine, che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o comunque esplicitamente formulate, ed essendo sufficiente (analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c.) che esse risultino inequivocabilmente, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, ovvero dal riferimento ad atti dei precedenti gradi del giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata; in mancanza di tale indicazione, il relativo vizio non è sanato dalla relazione di notificazione che, quale dichiarazione dell’ufficiale giudiziario relativa alla conoscenza del documento incorporante il ricorso, è atto soggettivamente e oggettivamente distinto da quest’ultimo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso indirizzato ad una società cancellata dal registro delle imprese, privo dei nominativi dei soci alla stessa succeduti, i quali erano desumibili unicamente dalle relazioni di notificazione del ricorso medesimo).

CASO

La vicenda in esame trae origine da un’opposizione all’esecuzione accolta nei gradi di merito con sentenza oggetto di ricorso per cassazione, cui resisteva un ex socio di società compresa tra le parti nei gradi merito e nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.

Dei due motivi proposti, rileva in questa sede il primo, con cui era lamentata la nullità in quanto pronunciata nei confronti di soggetto inesistente, e comunque per violazione degli artt. 2495 c.c., e 75, 82, 83 e 156 c.p.c.

La ricorrente rappresentava in particolare che la società a suo tempo pignorante era stata cancellata (nel corso del giudizio d’appello, senza relativa dichiarazione ad opera del procuratore costituito) “con conseguente rinuncia al proprio credito vantato nei confronti [n.d.a: della ricorrente stessa], non emergente dal bilancio finale di liquidazione”.

SOLUZIONE

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 1 c.p.c.

Nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità infatti non sono stati indicati nominativamente i “soci successori, giacché l’atto risulta formalmente rivolto (ancora) nei confronti della società cancellata, come risulta dal suo frontespizio”.

E’ invece irrilevante che l’identità dei soci emerga dalle retate di notifica del ricorso, “trattandosi di atto riconducibile esclusivamente all’ufficiale giudiziario”.

QUESTIONI

Il quesito di diritto cui risponde la Corte origina dalla scelta della ricorrente, che anche la Cassazione legittima ex post in via di obiter dictum, di non notificare semplicemente il ricorso “alla stessa società, ancorché cancellata, presso il difensore costituito in appello, in forza del principio di ultrattività del mandato” [come ritenuto possibile anche da Cass., Sez. un., 4.7.2014, n. 15295, secondo cui l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla suddetta regola, “in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione”].

La soluzione adottata dalla parte ricorrente è rappresentata invece dall’indicazione, nel ricorso, della società come destinataria dell’impugnazione, e nella concreta notificazione ai soci successori della società cancellata.

Con ciò a giudizio della Corte è stato violato il requisito posto al n. 1 dall’art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso, ossia “l’indicazione delle parti”.

Proprio dalla più severa previsione dell’inammissibilità, e non della nullità, la Cassazione ricava l’impossibilità di ricavare l’elemento aliunde, “da atti diversi dal ricorso (come la sentenza impugnata ovvero la relazione di notificazione del ricorso ovvero atti del processo di merito)” o ancora “dall’atteggiamento della parte intimata”.

In ciò la Corte si è effettivamente uniformata ad un consolidato orientamento, ancorché sostenuto in precedenti in parte diversi da quelli citati in motivazione.

E’ persino discutibile che il principio sia stato in concreto espresso da Cass., 3.9.2007, n. 18512, che aveva infatti rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente, e dunque aveva ritenuto integrato nel caso di specie il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 1 c.p.c. ancorché il ricorrente si fosse in radice esentato dal deputare una sezione dell’atto introduttivo all’indicazione delle parti: in quell’occasione la Corte aveva ritenuto che l’individuazione fosse in ogni caso possibile alla luce dell’indicazione corretta “nell’ambito della esposizione dei motivi”, nelle “conclusioni” e ancora “nelle indicazioni apposte nelle richieste di notificazione del ricorso”.

E’ invece conferente il richiamo a Cass., 7.9.2010, n. 19156, che ha effettivamente dichiarato inammissibile un ricorso sulla base della difformità, comune al caso di specie, tra il soggetto indicato come resistente (in quel caso, anche nell’esposizione del fatto processuale e nella procura) e il destinatario della notifica: situazione che indusse la Corte a ritenere affetta da “assoluta incertezza” l’individuazione del destinatario dell’impugnazione, con conseguente inammissibilità ex art. 366, n. 1 c.p.c.

I casi in cui la Cassazione ha espresso il principio in esame sono peraltro numerosi.

La causa di inammissibilità in parola è stata infatti ravvisata recentemente anche nel caso in cui l’incertezza si sia concretizzata nella diversa fattispecie della radicale mancanza di “un’espressa indicazione della parte contro la quale è proposto” il ricorso, e al contempo “vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicché non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l’atto sia stato notificato” (Cass., 26.1.2022, n. 2234).

E anche nei casi in cui in massima è dato intuire qualche apertura, la lettura della motivazione chiarisce che l’aliunde dal quale è possibile alla Corte ricostruire l’incerta indicazione del resistente ha per confine lo stesso ricorso per cassazione, e non si estende alle indicazioni provenienti dall’ipoteticamente diverso soggetto cui è stato notificato l’atto: così ad esempio Cass., 2.2.2016, n. 1989, che pure ammette come premessa generale che l’inammissibilità non opera “quando […] dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi sia agevole identificare con certezza tale parte”, ma salva poi l’impugnazione soltanto perché “dal contesto dell’intero atto”, e non anche dalle risultanze delle notifiche, “si evince senza alcun dubbio che solo il M. è il destinatario dell’impugnazione della sentenza (v. ad. esempio, pag. 4 ove si fa riferimento alla proposizione della domanda giudiziale da parte di costui e alla statuizione di arretramento dei tubi rispetto alla proprietà M..; ancora, v. pag. 5 ove si fa riferimento all’appello proposto dai convenuti e alla costituzione dell’appellato e, ancora, alle conclusioni riportate a pag. 6”, e dunque la sola lettura complessiva del ricorso “non lascia[va] adito a dubbio di sorta sull’individuazione della controparte”.

Quanto in particolare alla rilevanza del soggetto individuato come destinatario della notifica, la Cassazione si richiama all’orientamento, cui intende dare continuità, per cui è vero che “non è necessario che le relative indicazioni”, ossia l’individuazione del resistente “siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’articolo 164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata”, ma negli atti consultabili non rientra la “relazione di notificazione, che è la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario descrittiva dell’operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare ed è, quindi, atto da quest’ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto”.

Non convince in ogni caso l’affermazione della Corte per cui la relata di notifica avente ad oggetto il soggetto corretto “non può considerarsi idonea a tal fine” (ossia ai fini della salvezza del ricorso, indirizzato in epigrafe di atto al soggetto sbagliato) “trattandosi di atto riconducibile esclusivamente all’ufficiale giudiziario”.

Dal testo della sentenza non emerge se nel caso di specie l’esame della relata attestasse con sufficiente chiarezza l’effettiva redazione dell’intera relata ad opera dell’ufficiale giudiziario, fattispecie ancora possibile (per il futuro, con i limiti imposti dalla riforma Cartabia) ma di per sé ormai non più frequente negli ultimi anni data la probabilità che il ricorrente adotti per la notifica la più agevole, ed economicamente vantaggiosa, modalità rappresentata dalla posta elettronica certificata, dove possibile e nel caso avrebbe potuto esserlo laddove al ricorrente fosse risultato noto un indirizzo p.e.c.; o dalla notifica in proprio dell’avvocato ex L. 53/1994: due fattispecie che di per sé escludono l’operare di soggetti diversi rispetto al difensore notificante, e dunque destituiscono di fondamento il rilievo della Corte per cui nulla direbbe in sostanza il fatto in sé che il ricorso sia stato concretamente notificato ad un soggetto piuttosto che ad un altro atteso che la relazione di notifica è “atto riconducibile esclusivamente all’ufficiale giudiziario”.

La tesi espressa dalla Cassazione sembra mostrare infine il fianco a due ulteriori rilievi.

Il primo attiene all’asimmetria che viene a crearsi tra il rigore manifestato in materia di inammissibilità ex art. 366, n. 1 c.p.c. e i più elastici orientamenti che, in tema di improcedibilità del ricorso, permettono alla Corte di ricavare l’elemento conoscitivo non fornito dal ricorrente aliunde, ed eventualmente anche dal comportamento rilevante, e sanante, della controparte (ciò che la sentenza in esame esclude, senza fornire una ragione dell’intransigenza: è il caso dell’omessa produzione di copia analogica del ricorso predisposto in originale telematico e notificato a mezzo p.e.c., senza attestazione di conformità o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, se il resistente “non ha disconosciuto la conformità della copia informale del ricorso all’originale notificatole a mezzo p.e.c.” (Cass., 15.9.2020, n. 19244); o in cui la sentenza impugnata, di cui si alleghi l’avvenuta notificazione, sia prodotta senza le relative p.e..c. ma la Corte possa comunque accertare la tempestività del ricorso (Cass., 9.7.2021, n. 19576).

Il secondo rilievo concerne l’apparente contrasto con la sostanziale raccomandazione alla Suprema Corte italiana giunta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la nota sent. 28.10.2021, n. 55064, che, sia pure in ambito di inammissibilità e con riferimento al diverso principio di autosufficienza del ricorso, ha ritenuto in estrema sintesi che violino l’art. 6, par. 1 della Convenzione le interpretazioni delle formalità da rispettare per la ricevibilità lato sensu dell’atto tali da limitare, in quanto eccessivamente formalistiche, il diritto di accesso ad un tribunale.

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