Inammissibilità del ricorso per Cassazione ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.: questione nuovamente rimessa alle Sezioni Unite
di Giorgia Vulpiani Scarica in PDFCass., Sez. VI, 26 luglio 2016, n. 15513
Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità del ricorso – Manifesta infondatezza del ricorso – Dichiarazione di inammissibilità o rigetto nel merito – Rimessione alle Sezioni Unite
(Cod. proc. civ., art. 360 bis)
[1] Sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di riesaminare il principio di diritto secondo cui il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile.
CASO
[1] Tizio, promissario acquirente di un fondo agricolo, conveniva in giudizio i promissari venditori al fine di sentir dichiarare l’acquisto della proprietà del fondo per usucapione speciale, avendo egli posseduto il fondo uti dominus fin dalla stipula del preliminare.
Resisteva uno dei convenuti deducendo la risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta, l’insussistenza dei presupposti dell’acquisto per usucapione e proponendo, in via riconvenzionale, domande di arricchimento senza causa e di risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda attorea e rigettava le riconvenzionali. L’attore proponeva appello che veniva rigettato nel merito in quanto, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, la relazione con la cosa del promissario acquirente è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem. Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso per Cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte rileva che, da un lato, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza della Cassazione e, dall’altro, il ricorrente non ha offerto argomenti per mutare l’indirizzo giurisprudenziale. Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile ex art. 360 bis n. 1 c.p.c., pur trovando tale declaratoria ostacolo nel principio di diritto enunciato dall’ordinanza delle Sezioni Unite 19051/2010, secondo cui il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile.
La Sez. VI rimette, dunque, gli atti al Primo Presidente ex art. 374, co. 2 e 3, c.p.c. per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite al fine di riesaminare la questione.
QUESTIONI
[1] Sull’interpretazione dell’art. 360 bis c.p.c., introdotto con l. 18 giugno 2009 n. 69, le Sezioni Unite sono già intervenute con l’ordinanza 6 settembre 2010 n. 19051 (seguita poi da Cass., sez. un., 19 aprile 2011 n. 8923; Cass., sez. un., 16 aprile 2012 n. 5941; Cass., sez. I, 18 marzo 2016, n. 5442) statuendo che «il ricorso scrutinato ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che, anche in mancanza, nel ricorso, di elementi idonei a superare la ragione di diritto cui si è attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimità, la prima risultasse non più conforme alla seconda nel frattempo mutata». Secondo le Sezioni Unite, dunque, il giudizio di manifesta infondatezza deve essere formulato avendo riguardo allo stato della giurisprudenza della Corte al momento della decisione sul ricorso e non al momento della decisione di merito o al momento in cui il ricorso è proposto. Pertanto, la Corte dovrebbe in ogni caso esaminare nel merito il ricorso. Al contrario, l’inammissibilità non riguarderebbe il fondamento dei motivi di ricorso, bensì fattori esterni a tale fondamento (ad es. legittimazione della parte e del difensore, impugnabilità del provvedimento, difetto di conformità dei motivi di ricorso all’art. 360).
L’ordinanza in commento si discosta da tale interpretazione delle Sezioni Unite.
In particolare la Sez. VI non condivide l’assunto secondo cui l’inammissibilità dell’impugnazione potrebbe configurarsi solo con riguardo ad ostacoli di natura strettamente processuale e mai con riguardo alla fondatezza delle censure. A tal proposito richiama altre figure di inammissibilità, previste dall’ordinamento, che guardano al merito dell’impugnazione (art. 606, co. 3, c.p.p.; inammissibilità per manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale; art. 348 bis c.p.c.).
Inoltre, dall’analisi testuale dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. e dalla sua collocazione nel codice si ricaverebbe che la norma ha lo scopo di integrare l’art. 360 c.p.c., dettando una prescrizione relativa alle modalità di formulazione e al contenuto del motivo di ricorso.
Dunque, l’inammissibilità di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c., riguardando il contenuto-forma dell’atto-ricorso, sarebbe di natura processuale: «essa è conseguenza del mancato adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di formulare i motivi secondo le modalità prescritte dall’art. 360 bis n. 1 c.p.c. Si tratta di una figura di inammissibilità che – diversamente da quanto hanno ritenuto le Sezioni unite – prescinde dall’esame nel merito del ricorso e riguarda, invece, il profilo pregiudiziale della decidibilità nel merito del mezzo di impugnazione».
Inoltre, a tale interpretazione, contrariamente a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, non osterebbe l’eventualità che la giurisprudenza possa mutare nel corso del tempo, in quanto presupposto implicito dell’inammissibilità ex art. 360 bis n. 1 c.p.c. sarebbe la permanenza nel tempo della giurisprudenza applicata dal giudice del merito. Con la conseguenza che, ove questa venga medio tempore a mutare, non sarà più applicabile la fattispecie di cui all’art. 360 bis n. 1 c.p.c.
L’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., secondo l’ordinanza in commento, ha natura strettamente processuale, quale sanzione per la violazione dei precetti relativi al contenuto-forma dell’atto-ricorso, rientrando così nella previsione di cui all’art. 375, n. 1, c.p.c.
Negare tale carattere processuale significherebbe svuotare la fattispecie normativa del suo contenuto precettivo e ripudiare il rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte suprema, attuata tramite il pur timido ricorso al principio dello stare decisis, ragione ispiratrice dell’art. 360 bis c.p.c.
In contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite si è espressa anche Cass., sez. V, 18 novembre 2015 n. 23586 (seguita da Cass., Sez. I, 4 maggio 2016, n, 8804) secondo cui: «l’attuale disciplina dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. si mantiene nel solco del filtro di accesso alla corte, come ribadito da Sez. un. 19051-10 sebbene nell’ambito di una decisione – assunta ai sensi dell’art. 363 c.p.c.- di rigetto nel merito del ricorso ivi proposto; un consimile esito tuttavia non può seguirsi in quanto motivato con certo qual grado di contraddizione logica rispetto alla riferita premessa, dal momento che il rigetto suppone una valutazione di pieno merito, e dal momento che non può esistere, invece, un filtro di merito. Se la corte fosse pur sempre costretta a rigettare il ricorso per motivi di merito, vano sarebbe discorrere di filtro di accesso al giudizio di legittimità […] La categoria generale richiamata nella rubrica dell’art. 360-bis evoca un presupposto processuale (l’inammissibilità), a petto della valutazione del quale interessa l’argomentazione del ricorrente rispetto alla situazione presa a parametro. Nella fisionomia che governa la disposizione assume rilevanza il parametro rinveniente al momento in cui il ricorso è presentato, quale unità di misura di quell’onere argomentativo alla cui inosservanza consegue, dunque, l’inammissibilità».
Rilevato, pertanto, il contrasto giurisprudenziale risulta opportuno un riesame della questione da parte delle Sezioni Unite.
In dottrina, si vedano, tra gli altri: Carratta, L’art. 360 bis c.p.c. e la nomofilachia «creativa» dei giudici di cassazione, 2011; Consolo, Dal filtro in cassazione ad un temperato stare decisis: la prima ordinanza sull’art. 360 bis, 2010; Luiso, La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360 bis c.p.c.), 2010; Poli, Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione, 2010.