21 Novembre 2017

Inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso il diniego della nomina del professionista nelle procedure da sovraindebitamento

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI, (ord.), 8 agosto 2017, n.  19740 – Pres. Genovese – Est. F. Di Marzio

Procedure da sovraindebitamento – Istanza di nomina del professionistadiniego del presidente del tribunaleRicorso straordinarioInammissibilità (Cost. art. 111; l. 27 gennaio 2012, art. 15, comma 9; d.m. 24 settembre 2014, n. 202).

[1] È inammissibile il ricorso straordinario nei confronti del provvedimento del tribunale che, nelle procedure da sovraindebitamento, nega la nomina del professionista, perché privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

 IL CASO

[1] Contro il decreto del Tribunale di Forlì che rigettava la istanza di nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l.fall. per la composizione della crisi di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 15, comma 9, l. n. 3 del 2012, il debitore aveva proposto reclamo, secondo la normativa dei procedimenti camerali.

Il Collegio rigettava il reclamo, posto che presso il consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Forlì è stato istituito un organismo per la composizione della crisi. Contro il provvedimento il debitore proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., assumendo che la decisione adottata dal Tribunale le avrebbe precluso l’accesso alle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012.

LA SOLUZIONE

[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso perché rivolto contro un provvedimento che non ha natura di sentenza neppure in senso sostanziale, trattandosi di decreto privo dei caratteri della decisorietà e della definitività (v. Cass. 1° febbraio 2016, n. 1869, successivamente confermata da Cass. 14 marzo 2017, n. 6516).

Per prevenire altri eventuali ricorsi basati sulle stesse ragioni, la Corte ha altresì precisato in un obiter dictum che il provvedimento del Tribunale di Forlì deve, comunque, considerarsi legittimo. Ed infatti, l’organismo disciplinato dall’art. 15 assume un ruolo centrale, non solo per i profili di indipendenza e professionalità, ma anche per l’evidente specializzazione ritenuta necessaria dal legislatore; tant’è che la norma ha previsto l’istituzione di organismi stabili, destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l’affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15.

L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte si fonda sul rilievo che tale disposizione vada riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

 LA QUESTIONE

L’interpretazione fornita dalla Corte va condivisa.

Il decreto di rigetto del Tribunale di Forlì non impedisce in alcun modo al debitore di chiedere l’istanza di nomina all’OCC costituito nel circondario di tale Tribunale e depositare, con l’ausilio di tale organismo, un ricorso che le consenta la composizione dei propri debiti. Ed infatti la proposizione dell’istanza di nomina dell’OCC non determina l’inizio, in senso stretto, della procedura di sovraindebitamento. Pertanto correttamente la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario.

In secondo luogo, perché la nomina di un professionista ad opera del tribunale sembra effettivamente costituire oggi un’ipotesi residuale, destinata ad operare solo in caso di inesistenza o di mancato funzionamento di OCC sul territorio o, ancora, in presenza di particolari ragioni di opportunità (perché ad es. sussistono conflitti di interesse), come suggerisce implicitamente la collocazione della previsione nel terzultimo comma dell’art. 15, dove l’ultima parte della medesima disposizione disciplina i compensi “fino all’entrata in vigore del regolamento” ministeriale.

A tale regolamentazione ha finalmente provveduto il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 gennaio 2015.

In forza delle superiori considerazioni si può affermare che la nomina giurisdizionale dei professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall. è stata, dunque, prevista per consentire al debitore di accedere a tali procedure sin da subito e fino all’effettiva costituzione degli OCC, nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale.

Per approfondimenti: Crivelli, Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore, in Dir. fall., 2017, 527 ss.,