24 Novembre 2015

Inammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione diretto a far valere l’inammissibilità della querela di falso

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Cass. 30 settembre 2015, n. 19576 (ord.)

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Giudizio davanti al giudice di pace Querela di falso Sospensione Regolamento di competenza per inammissibilità della querela Inammissibilità del regolamento
(C.p.c., artt. 42, 295, 313)

È inammissibile il regolamento di competenza, avverso il provvedimento di sospensione del processo, reso dal giudice di pace ex art. 313 c.p.c., per far valere l’inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell’avvenuta proposizione di querela di falso e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l’esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.

 

CASO
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, viene proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza di sospensione emessa dal giudice di pace, ex artt. 295 e 313 c.p.c., in attesa della decisione del Tribunale di Salerno sul giudizio incidentale di falso dei documenti, allegati in fotocopia, all’atto di costituzione in giudizio del creditore opposto.

 

SOLUZIONE
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese.

La Corte ritiene innanzitutto che – nell’ipotesi di sospensione disposta ex art. 313 c.p.c. – il controllo di legittimità debba verificare che si tratti di un’ipotesi di proposizione di querela di falso; e che tale istituto non venga abusivamente invocato; rimanendo perciò preclusa alla Corte una valutazione preventiva sugli aspetti processuali o sostanziali della querela di falso, in quanto esclusivi del giudice di merito. A ritenere diversamente quest’ultimo rimarrebbe privato del potere di decidere su una materia a lui riservata.

In secondo luogo, rilevano i Giudici, la querela di falso avverso i documenti prodotti dal convenuto opposto è stata sollevata dagli stessi ricorrenti ai quali, in sede di regolamento di competenza, è precluso dolersi dell’inammissibilità della querela perché i documenti sono privi di forza legale privilegiata e, conseguentemente, non è necessaria la sospensione per pregiudizialità-dipendenza.

 

QUESTIONI
La sentenza ribadisce nel caso de quo un principio consolidato (al riguardo cfr. Cass.. ordd., 9 febbraio 2005, n. 2626; e 4 agosto 2010, n. 18090).

La conclusione sembra corretta e va condivisa. È appena il caso di considerare che il giudice del merito autorizza o nega la querela di falso in via incidentale, valutando l’ammissibilità della stessa, come richiesto dagli artt. 221 e 222 c.p.c.

Pertanto se la querela di falso è presentata incidentalmente nel giudizio davanti al giudice di pace, funzionalmente incompetente a conoscerne, la sospensione è regolata dalla normativa di cui all’art. 313 c.p.c. che esclude qualsiasi discrezionalità al riguardo. In particolare, la presentazione della querela di falso obbliga il giudice – se la querela sia stata ritualmente proposta – alla sospensione del giudizio qualora ritenga che la controversia (o un capo della stessa) non possa decidersi indipendentemente dal documento impugnato; con la precisazione che tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione. In altri termini, il giudice di pace è obbligato a sospendere il giudizio e rimettere le parti davanti al tribunale se ritiene rilevante il documento e se le modalità dell’impugnazione sono conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge processuale.  Per queste ragioni va condivisa la decisione della Corte laddove afferma che – nell’ipotesi di sospensione disposta ex art. 313 c.p.c. – il giudice di legittimità si limita a verificare che sia stata proposta la querela di falso.