Inammissibilità del concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna in caso di mancata liquidazione del patrimonio del debitore
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara Scarica in PDFTrib. Ferrara, 20 dicembre 2024 – G.D. Ghedini
Parole chiave
Concordato minore – procedimento unitario –finanza esterna – liquidazione de patrimonio.
Massima: “È inammissibile l’omologa della proposta di concordato minore liquidatorio che preveda di soddisfare, in misura parziale, i creditori concorsuali esclusivamente a mezzo di finanza esterna, senza che sia prevista la liquidazione del patrimonio del debitore non incapiente”.
Riferimenti normativi
Artt. –74 CCII – 77 CCII – 78 CCII – 2740 c.c.
CASO E QUESTIONI RILEVANTI
Il decreto emesso dal Tribunale di Ferrara offre alcune interessanti riflessioni sui requisiti di ammissibilità del concordato minore non in continuità con apporto di risorse esterne.
Il caso trae origine dal ricorso per procedimento unitario con cui due fratelli hanno chiesto l’omologa della proposta di concordato minore. In particolare, i fratelli hanno dichiarato sussistere le condizioni di cui all’art. 66 CCII poiché, pur non essendo conviventi, il sovraindebitamento aveva un’origine comune.
Dedotta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda ai fini dell’apertura della procedura ed allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 75 CCII, i ricorrenti hanno presentato ai creditori una proposta di concordato supportata da un piano non in continuità, in cui le risorse da destinare ai creditori provenivano esclusivamente da finanza esterna.
Il gestore della crisi nella relazione particolareggiata, dopo aver enunciato le ragioni dell’indebitamento e l’incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, ha attestato: a) l’assenza di atti impugnati dai creditori e/o atti straordinari pregiudizievoli compiuti nel quinquennio anteriore alla domanda; b) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche prendendo, dunque, posizione sulla fattibilità del piano; c) la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; d) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori prelatizi e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 75 co. 2 CCII; f) i costi presumibili della procedura.
Tanto premesso, il Giudice ha ribadito la necessità, ai fini dell’apertura della procedura di concordato minore, di compiere un vaglio preliminare di ammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 77 CCII e, in particolare, di dover verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, l’assenza di condizioni di improcedibilità derivanti dal ricorso a precedenti esdebitazioni, nonché la completezza documentare e l’assenza di atti in frode.
Sul punto, il G.D. ha sottolineato che l’art. 77 CCII ha finalità acceleratoria, essendo volto a consentire l’arresto in limine del giudizio in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, quando gli stessi non siano stati sanati o non siano sanabili con la concessione di un termine per l’integrazione.
In caso di apertura della procedura, le valutazioni compiute in via preliminare dal G.D. sono riesaminabili in sede di omologa ma non sono suscettibili di autonoma impugnazione (v. sul punto Cass. 31477/2018; 2234/2017).
Proseguendo nel vaglio preliminare di ammissibilità della domanda, il G.D. ha rilevato che, nel caso di specie, i ricorrenti erano soci illimitatamente responsabili di una s.n.c. cancellata alcuni anni prima dal R.I. Così ricostruita la posizione dei due fratelli, il Giudice ha ammesso che potessero ricorrere allo strumento del concordato minore pur non svolgendo più attività di impresa, poiché il loro sovraindebitamento comune traeva origina da quello della società e la cancellazione della società dal R.I. non impedisce l’accesso degli istanti alla procedura.
Sul punto preme evidenziare, come accennato anche nel decreto in esame, che lo strumento del concordato minore è precluso all’imprenditore individuale o collettivo cancellato dal R. I. da oltre un anno (art. 33 co. 4 CCII), ma non anche al socio illimitatamente responsabile di una società di persone che sia estinta da un analogo arco temporale.
Al termine dell’esame delle condizioni di ammissibilità, il Giudice ha proseguito l’analisi passando al vaglio del rispetto delle norme inderogabili di legge sulla formazione della proposta e delle classi dei creditori.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Ferrara, i ricorrenti hanno presentato un piano non in continuità che prevedeva il soddisfacimento in misura parziale dei creditori concorsuali esclusivamente a mezzo di finanza esterna, senza alcun apporto di beni o crediti da parte dei debitori. In particolare, la finanza esterna consisteva in somme di denaro messe a disposizione delle mogli dei ricorrenti.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che i debitori non versavano in stato di incapienza, come del resto affermato pacificamente dagli stessi nel ricorso. Infatti, i ricorrenti percepivano uno stipendio ed i rispettivi nuclei familiari erano composti da coniugi lavoratori, elemento da valorizzare in ipotesi di liquidazione controllata (dal momento che il reddito del coniuge incide sul reddito del nucleo familiare al punto da poter liberare risorse ipotetiche).
Così ricostruiti i redditi dei debitori, in assenza di cespiti mobili o immobili da liquidare, è emersa l’esistenza di un patrimonio degli stessi da destinare alla soddisfazione dei creditori consistente in una parte del reddito mensile (non assorbita dalle esigenze di mantenimento) moltiplicata per tre annualità.
Tale evidenza risulta di particolare importanza perché è rispetto a tale attivo che deve essere valutata la misura e l’importanza dell’incremento apportato dalla finanza esterna.
È noto, infatti, che nel caso di concordato non in continuità l’attivo non può essere sostituito dalla finanza esterna ma, a contrario, la finanza esterna è una risorsa che deve incrementare in misura apprezzabile l’attivo ricavabile dalla liquidazione (art. 74 co. 2 CCII). Le risorse destinate ai creditori sono, pertanto, costituite dall’attivo del debitore sommato alle risorse esterne.
Queste considerazioni devono essere necessariamente sviluppate in considerazione della natura liquidatoria dello strumento scelto nel caso di specie.
In piano proposto nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Ferrara era, infatti, un piano liquidatorio ovvero uno strumento che non gode del favor del legislatore dal momento che non è considerato portare alcuna utilità maggiore rispetto a quelle che possono essere assicurate dallo strumento liquidatorio di riferimento. Ciò trova un facile parallelismo nella disciplina del concordato preventivo con piano liquidatorio per le imprese sopra soglia.
Il concordato minore con piano liquidatorio è ammissibile solo se l’apporto di risorse esterne incrementa in misura apprezzabile l’attivo ricavabile dalla liquidazione, ovvero se il piano è in grado di apportare ai creditori un significativo miglioramento rispetto alle alternative liquidatorie. Però, come evidenziato nel decreto in esame, la liquidazione del patrimonio del debitore deve avvenire e il ricavato deve essere destinato ai creditori poiché nella piena vigenza dell’art. 2740 c.c. il patrimonio non può essere sottratto alla garanzia patrimoniale offerta ai creditori.
In considerazione del fatto che il piano proposto non ha previsto che il patrimonio dei debitori (inteso come quota di reddito mensile non assorbita dalle spese nonché tredicesima mensilità, moltiplicate per i tre anni di durate del piano) fosse messo a disposizione dei creditori, il Giudice ha rilevato l’inammissibilità del piano così formulato e ha concesso ai debitori la possibilità di modificare in senso migliorativo la proposta.
Le valutazioni circa il rapporto tra le risorse esterne e l’attivo disponibile del debitore inducono ad alcune riflessioni ulteriori circa il rapporto tra la procedura in esame e l’ipotesi di concordato minore del debitore incapiente con apporto di risorse esterne; nonché circa la valutazione dell’”apprezzabilità” dell’incremento apportato da risorse esterne.
Nel caso del debitore incapiente, il ricordo al concordato minore con apporto di risorse esterne gli è necessario per ottenere un’esdebitazione che non gli sarebbe consentita ex art. 283 CCII, in assenza di ricorrenza del presupposto soggettivo. In queste ipotesi caratterizzate da assenza totale di attivo, le risorse esterne costituiscono un soddisfacimento non irrisorio dei creditori (sull’ammissibilità v. Trib. Avellino 16.6.2026 e 7.11.2024).
Tuttavia, preme sottolineare sul punto che vi sono alcuni Tribunali che hanno espresso opinioni contrarie (v. Trib. Rimini 7.7.2024 e 18.7.2024). In tali pronunce è stato valorizzato il dato letterale dell’art. 74 co. 2 CCII che reca “attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” e si è ritenuto che l’incremento delle risorse esterne debba essere valutato rispetto all’attivo già esistente nel patrimonio del debitore e non rispetto all’attivo realizzabile. Secondo i Tribunali che adottano quest’interpretazione, vi sarebbe una simmetria tra la liquidazione controllata (inammissibile in caso di incapienza) ed il concordato minore che, pertanto, sarebbe ammissibile solo quando sia ammissibile la liquidazione controllata.
Deve essere dato atto, altresì, del fatto che alcuni ritengono ammissibile la sostituzione della liquidazione dell’asset con l’erogazione di risorse esterne che superino in modo apprezzabile il valore di liquidazione dei beni presenti nel patrimonio del debitore. Secondo i sostenitori di quest’orientamento, l’attivo da prendere in considerazione è un mero valore aritmetico (simile al valore di liquidazione) e non presupporrebbe necessariamente un’attività di liquidazione del patrimonio del debitore.
Pur riconoscendo che questa ricostruzione consentirebbe di destreggiarsi più agevolmente nelle procedure e si può ipotizzare che ne ridurrebbe i tempi, deve essere rilevato che l’art. 74 CCII menziona “l’incremento dell’attivo” e non lascia indurre che evochi il valore di liquidazione. Inoltre, una simile ricostruzione contrasta con la regola di cui all’art. 2740 c.c., poiché va a sottrarre il patrimonio del debitore dalla responsabilità patrimoniale.
In ogni caso, come evidenziato anche nel decreto in commento, anche nel caso in cui volessimo adottare quest’ultima interpretazione, il grado di apprezzabilità dell’incremento apportato da risorse esterne deve essere valutato con riguardo al parametro dell’ipotetico attivo liquidatorio (attivo disponibile in sede di liquidazione controllata). Nel caso in cui vi sia poco scarto tra l’attivo liquidatorio che si potrebbe realizzare e le risorse esterne apportate, non è possibile considerare l’apporto esterno di entità apprezzabile.
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