Inammissibilità del c.d. privilegio processuale fondiario nella procedura sovraindebitamentaria di liquidazione del patrimonio
di Carlo Trentini, Avvocato Scarica in PDFTrib. Udine 26 febbraio 2021, Est. Calienno
Parole chiave: Legge speciale 27 gennaio 2012, n. 3 – procedura di liquidazione del patrimonio – improcedibilità ed improseguibilità delle procedure esecutive individuali – esecuzione di credito fondiario – inammissibilità
Massima: A norma dell’art. 14-quinquies, secondo comma, lett. b) L. 27.1.2012, n. 3, l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio comporta l’inibitoria dei procedimenti esecutivi singolari, senza eccezione di sorta; in particolare, la norma riguarda anche le procedure esecutive di credito fondiario, per le quali l’eccezione dell’art. 41, comma 2, t.u.b., riferendosi alla sola procedura di fallimento, non può trovare applicazione analogica oltre il caso espressamente previsto.
Riferimenti normativi: art. 14-quinquies, secondo comma, lett. b) L. 27.1.2012, n. 3; artt. 51 e 168, primo comma, l.fall.; art. 41, secondo comma, t.u.b.
CASO
Il Tribunale di Udine, nel disporre l’apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio di un debitore sovraindebitato, rilevata la pendenza di procedure esecutive individuali, ne dispone l’improseguibilità, precisando che il capo del decreto che inibisce le esecuzioni singolari riguarda indifferentemente tutte i procedimenti esecutivi e segnatamente anche quelli di credito fondiario, per i quali la norma speciale non prevede eccezioni di sorta.
QUESTIONI
Se l’art. 51 l.fall., nel fare salve le eccezioni previste dalla legge, mediante il richiamo all’art. 41, comma 2, t.u.b. ammette che, nonostante l’apertura della procedura di fallimento, il creditore di credito fondiario possa proseguire l’esecuzione per espropriazione già instaurata e anche dar corso ad una procedura non ancora radicata, per ogni altra procedura concorsuale, l’orientamento della giurisprudenza oramai consolidata (dopo che, fino al 1990, i giudici di merito[1] avevano inclinato per l’estensione della norma speciale anche al concordato preventivo) è chiaramente nel senso di escludere che l’eccezione possa trovare applicazione al di fuori della procedura liquidatoria maggiore. In tema di concordato preventivo, tale orientamento negativo è motivato, fondamentalmente, sulla base della considerazione che l’art. 168 l.fall., nel vietare azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo, non prevede – a differenza dell’art. 51 l.fall. – eccezioni di sorta e che l’art. 41 t.u.b. si riferisce espressamente alla procedura di fallimento e, essendo norma eccezionale, non può applicarsi analogicamente al concordato preventivo[2]; la prassi giurisprudenziale può ritenersi aver costituito un formante[3].
Per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, i precedenti sono egualmente di segno negativo[4].
Anche relativamente alle procedure sovraindebitamentarie, dottrina[5] e giurisprudenza[6], sono oramai da tempo[7], unanimemente orientate ad escludere che l’eccezione prevista per la procedura di fallimento possa estendersi alle procedure regolate dalla legge 27.1.2012, n. 3.
Gli argomenti a sostegno della tesi restrittiva possono come di seguito elencarsi:
- la previsione di cui all’art. 41, secondo comma, t.u. in materia bancaria e creditizia fa riferimento alla sola procedura di fallimento;
- l’eccezione di legge è contenuta nel solo art. 51 l.fall., non nell’art. 168 l.fall.[8], né in alcuna disposizione della legge speciale n. 3/2012;
- l’applicazione in via analogica della norma del t.u.b. è da considerarsi vietata dall’art. 14 preleggi, che non consente l’applicazione analogica delle norme eccezionali;
- l’art. 12-ter, comma 1, L. n. 3/2012 nel disporre il divieto d’iniziare o proseguire azioni esecutive individuali non contempla eccezioni di sorta[9]. Del resto, che l’eccezione dettata dall’art. 51 l.fall. (e, dall’art. 150 c.c.i.i.) valga soltanto per la procedura di fallimento (e di liquidazione giudiziale) e non nelle altre procedure concorsuali, costituisce affermazione pacifica quanto meno in giurisprudenza[10];
- a norma dell’art. 14-duodecies n. 3/2012, il divieto di agire sui beni appresi alla procedura riguarda anche i creditori posteriori, sicché, a maggior ragione, non hanno tale facoltà quelli anteriori.
Conclusivamente, la decisione del provvedimento in rassegna è da ritenersi corretta, conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza e all’insegnamento della dottrina.
[1] App. Roma 17 luglio 1990, in Giust. civ. 1990, I, 2413; Trib. Siena 9 gennaio 1987, in Dir e giur. agr. 1987, 358; Trib. Lucca 9 dicembre 1986, in Dir. fall. 1987, II, 530; Trib. Firenze 13 dicembre 1984, in Dir. fall. 1985, II, 575; Trib. Latina 30 luglio 1984, in Temi romana 1985, 161.
[2] Cass. 19 marzo 1998, n. 2922, in Fall. 1999, 363; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879, in Fall. 1992, 149; Trib. Como 23 maggio 2019, in Il Caso.it, pubb. 8.10.2019; Trib. Avellino 8 maggio 2018, in Juris Data; Trib. Treviso 22 giugno 2017, in Unijuris.it, p. 4.7.2017.
[3] Che nel concordato preventivo le misure protettive operino anche nei riguardi delle esecuzioni speciali è l’opinione dominante dei tribunali italiani, secondo le risultanze della quarta ricerca dell’OCI: M. Monteleone, in M. Ferro – P. Bastia – G. M. Nonno (a cura di), Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Milano, 2013, 300.
[4] Trib. Macerata 14 marzo 2018, in Il Diritto degli affari.it, pubb. 2.3.2018; Trib. Lucca 13 agosto 2015, in Foro it. 2015, 4032.
[5] F. S. Filocamo, L’ammissione e l’anticipazione degli effetti protettivi, in M. Ferro (a cura di), Sovraindebitamento e usura, Milano, 2012, 155; R. Cammarata, Rapporti tra sovraindebitamento e procedure esecutive individuali: quali tutele per il debitore?, in Il Caso.it, p. 14.7.2019, 5. Sia consentito ricordare anche C. Trentini, Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Il Caso.it, pubb. 14.2.019, 18.
[6] Trib. Mantova 16 gennaio 2018, in Il Caso.it, pubb. 10.5.2018; Trib. Modena 1° giugno 2017, inedita, menzionata da R. Cammarata, Rapporti tra sovraindebitamento e procedure esecutive individuali: quali tutele per il debitore?, cit. 5; Trib. Udine 12 maggio 2016, in https://www.ordineavvocatipordenone.it/tribunale-di-udine-giudice-dott-massarelli-12-05-2016/.
[7] Per precedenti oramai remoti, a favore dell’ammissibilità dell’eccezione fondiaria anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 7 giugno 1988, n. 3847, in Giur. it. 1989, I, 1, 277.
[8] N. Bottero e F. Mazzi, L’ammissione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: un primo commento, cit., 5.
[9] Trib. Treviso 22 giugno 2017, cit.
[10] Per il concordato preventivo: Cass. 19 marzo 1998 n. 2922, cit.; Cass. 7 novembre 1991, n. 11879, cit., Tribunale Como, 23 maggio 2019, in Il Caso.it, pubb. 8.10.2019.
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