È inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare
di Maddalena De Leo, Avvocato Scarica in PDFCorte di Cassazione, sentenza n. 9830/2018
Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. – Procedimento cautelare in materia civile – Ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. – Inammissibilità del ricorso straordinario (cod. proc. civ. artt. 669 octies, 669 nonies, 669 terdecies, 700; Cost. art. 111 co. 7)
[1] È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c. (nella specie, avente ad oggetto la conferma di un provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c.), essendo la stessa destinata a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonea a produrre effetti sostanziali e processuali con autorità di giudicato.
FATTO
Le società Alfa e Beta hanno agito con ricorso ex art. 700-669 bis c.p.c., congiuntamente o alternativamente, quali lessor e lessee, per il rilascio dell’immobile occupato illegittimamente dalla società Gamma, essendo stato risolto il contratto di locazione finanziaria a causa dell’inadempimento della società Delta, la quale aveva affittato l’azienda alla società Gamma a insaputa della società di leasing.
Il ricorso cautelare ante causam è stato accolto dal Tribunale di Ancona per quanto concerne la pretesa della sola società di leasing, unica legittimata ad agire in quanto proprietaria del bene. Contro l’ordinanza cautelare è stato proposto reclamo dalla società Gamma ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., il quale è stato respinto dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare la società Gamma ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., deducendo che tale provvedimento aveva carattere definitivo e decisorio, come si desumeva dalla condanna alle spese processuali della fase cautelare contenuta nell’ordinanza, nonché dal fatto che l’introduzione del giudizio di merito rappresentava una mera facoltà per le parti e non un obbligo, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento. Inoltre, Gamma ha rilevato che l’ordinanza, incidendo sul terreno di diritti soggettivi, è idonea a causare un pregiudizio irreparabile alla società ricorrente e a divenire cosa giudicata.
SOLUZIONE
Per la Suprema Corte il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, perché il provvedimento impugnato non ha carattere definitivo, costituendo una misura cautelare e provvisoria anche per gli effetti che può produrre in via anticipata nel momento in cui viene portato ad esecuzione perché, pur coinvolgendo diritti soggettivi e contenendo statuizioni di condanna alle spese processuali in via anticipata rispetto al giudizio di merito, non statuisce su detti diritti a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, a fronte della facoltà della parte di attivarsi per avviare il giudizio di merito al fine di accertare l’infondatezza dei presupposti di diritto posti a fondamento della pronuncia cautelare.
QUESTIONI
L’art. 669 terdecies c.p.c. prevede che contro l’ordinanza che decide il ricorso cautelare, concedendo o negando il provvedimento cautelare richiesto, si possa proporre, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, reclamo al collegio, il quale – precisa il quinto comma – “convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare”. Del collegio non può far parte il giudice della prima fase cautelare, che ha emesso il provvedimento impugnato mediante reclamo.
Nel caso di specie, il soccombente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso l’ordinanza emessa dal collegio in sede di reclamo, deducendo la definitività e la decisorietà di tale ordinanza, poiché, da un lato, incideva sul terreno dei diritti soggettivi, potendo causare un danno irreparabile e, dall’altro, condannando alle spese processuali, decideva definitivamente sulla situazione giuridica controversa, essendo meramente facoltativa l’introduzione del giudizio di merito, stante l’efficacia anticipatoria del provvedimento, secondo quanto prevede in proposito l’art. 669 octies c.p.c.
La Suprema Corte, soffermandosi pregiudizialmente sull’ammissibilità o meno del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost., avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare, lo ha ritenuto giustamente inammissibile.
Infatti, sebbene il provvedimento giudiziale emesso in forma di decreto o di ordinanza possa essere oggetto di ricorso straordinario per cassazione quando abbia contenuto sostanziale di sentenza, lo stesso, ai fini dell’impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione, deve comunque possedere i caratteri della decisorietà e della definitività, cioè deve incidere sui diritti e sulle posizioni soggettive delle parti con attitudine al giudicato, non essendo suscettibile di modifiche né soggetto ad alcun mezzo di impugnazione.
Con riferimento ai provvedimenti resi in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c. e ai provvedimenti cautelari in genere, la Corte, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza, non ravvisa la sussistenza di tali caratteri, trattandosi di provvedimenti destinati a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito e, pertanto, inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (Cass. n. 19720/2016; Cass. n. 4904/2015; Cass. n. 896/2015; Cass., Sez. Un., n. 824/95).
Infatti, il tipico carattere strumentale del provvedimento cautelare rispetto al giudizio di merito non è venuto meno a seguito della riforma del 2005-2006, la quale ha introdotto una distinzione tra provvedimento cautelare anticipatorio e conservativo ed ha altresì inciso sulla provvisorietà tipica del provvedimento cautelare, attenuandola notevolmente con riferimento ai provvedimenti cautelati anticipatori, come quelli emessi ex art. 700 c.p.c.
Infatti, l’art. 669 octies, co. 6, c.p.c. prevede che il provvedimento cautelare anticipatorio non perda efficacia nel caso in cui non venga introdotto o si estingua il giudizio di merito, non trovando applicazione l’art. 669 ocites co. 1 e 2 c.p.c. e l’art. 669 nonies c.p.c. La disciplina sull’inefficacia del provvedimento cautelare per mancata o tardiva introduzione del giudizio di merito o per estinzione dello stesso trova applicazione soltanto nel caso di provvedimenti cautelari conservativi. Tuttavia, precisa l’art. 669 octies co. 6 c.p.c., ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. Pertanto, a fronte di tale modifica, la parte destinataria del provvedimento cautelare anticipatorio che voglia far rivedere la decisione cautelare contenuta nell’ordinanza confermata in sede di reclamo, è gravata dell’onere di proporre l’azione di merito volta ad accertare l’infondatezza della pretesa fatta valere nell’azione cautelare.
Sebbene, quindi, per i provvedimenti anticipatori, la fase di merito sia divenuta una fase eventuale, con conseguente indebolimento del carattere strumentale, non è comunque ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza cautelare che conceda tali misure anticipatorie, non essendo un provvedimento definitivo. Invero, l’ultimo comma dell’art. 669 octies c.p.c., precisando che “l’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo”, stabilisce a chiare lettere che l’ordinanza cautelare ad effetti anticipatori non è idonea a divenire cosa giudicata.