Inammissibile il ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato senza un OCC
di Valerio Sangiovanni, Avvocato Scarica in PDFTribunale di Cosenza, Sez. Fallimentare, 31 ottobre 2022, Giudice Savaglio
Parole chiave
Codice della crisi – Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Domanda
Massima: “La domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore deve necessariamente essere presentata al tribunale da un OCC, con la conseguenza che – laddove il ricorso venga presentato al tribunale da un avvocato, senza l’assistenza di un OCC – la domanda deve essere dichiarata inammissibile”.
Disposizioni applicate
Articolo 68 codice crisi (presentazione della domanda e attività dell’OCC)
CASO
Un consumatore avanza una domanda concernente una proposta di ristrutturazione dei debiti al Tribunale di Cosenza. Il ricorso viene presentato il 30 settembre 2022, dopo l’entrata in vigore del codice della crisi (15 luglio 2022). La domanda viene presentata da un avvocato, che è stato incaricato dal consumatore, senza avvalersi di un OCC. Il Tribunale di Cosenza affronta la questione se, alla luce dell’art. 68 del codice della crisi, il ricorso possa essere presentato da un avvocato senza l’assistenza di un OCC.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Cosenza ritiene che l’unico soggetto legittimato a presentare ricorso al Tribunale per la ristrutturazione dei debiti del consumatore sia l’OCC. Conseguentemente il ricorso, in quanto presentato da un avvocato senza l’assistenza dell’OCC, viene dichiarato inammissibile.
QUESTIONI
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il codice della crisi. Il nuovo testo normativo accorpa la vecchia legge fallimentare (fallimento degli imprenditori) e la legge n. 3 del 2012 (sovraindebitamento dei soggetti non fallibili). Nel caso affrontato dal Tribunale di Cosenza, il ricorso viene depositato il 30 settembre 2022, quando il codice della crisi è già in vigore da oltre due mesi, cosicché la decisione viene assunta sulla base delle nuove disposizioni del codice della crisi.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore, dopo l’abrogazione della legge n. 3 del 2012, è ora disciplinata negli artt. 67 e ss. del codice della crisi. Si prevede che “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento” (art. 67 comma 1 codice crisi).
La legge continua prevedendo che “la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente … Non è necessaria l’assistenza di un difensore” (art. 68 comma 1 codice crisi). L’OCC è chiamato a predisporre una relazione prendendo posizione su diversi aspetti: “a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l’indicazione presunta dei costi della procedura” (art. 68 comma 2 codice crisi).
Come si può notare dal dato normativo il consumatore ha l’obbligo di avvalersi di un OCC. Questo significa che non può presentare in proprio la domanda direttamente al tribunale. La soluzione è ragionevole se si riflette sul fatto che l’OCC deve presentare al tribunale l’articolata relazione il cui contenuto è indicato nell’art. 68 comma 2 codice crisi. Il debitore viene aiutato, ma anche “controllato” dall’OCC.
L’ultima parte dell’art. 68 comma 1 codice crisi specifica che “non è necessaria l’assistenza di un difensore”. Se ne può desumere che la domanda possa essere presentata senza l’ausilio di un avvocato. In via riassuntiva, dunque, i soggetti che intervengono necessariamente nella fase introduttiva della procedura sono: il consumatore sovraindebitato + l’OCC.
Tanto premesso, il provvedimento del Tribunale di Cosenza oggetto di questo breve commento dichiara inammissibile il ricorso in quanto presentato da un avvocato senza l’assistenza di un OCC. La decisione del giudice cosentino è basata sulla considerazione che, seppure la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si svolge davanti all’autorità giudiziaria, può bastare – al fine di tutelare sufficientemente il consumatore – l’assistenza dell’OCC senza l’intervento di un avvocato. Anche al fine di riduzione dei costi: si rifletta sul fatto che il ricorrente è un soggetto sovraindebitato, il quale ha difficoltà a far fronte al proprio monte-debiti, cosicché l’esclusione della necessità dell’intervento dell’avvocato riduce gli oneri complessivi.
Nel caso affrontato dal Tribunale di Cosenza il ricorso viene presentato da un avvocato senza l’ausilio dell’OCC. Vengono così violati i disposti dell’art. 67 comma 1 nonché dell’art. 68 comma 1 codice crisi, disposizioni che impongono la presenza dell’OCC. Il giudice cosentino si interroga su quali debbano essere le conseguenze della mancata presenza dell’OCC. La soluzione proposta è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La legge non prevede espressamente le conseguenze della mancata presenza dell’OCC, ma il Tribunale di Cosenza segue la via più rigorosa. Del resto va osservato che, senza l’OCC (e in particolare senza la relazione che l’OCC deve predisporre), il giudice ha difficoltà a procedere, non avendo i necessari elementi di valutazione.
Ci sarebbe astrattamente una soluzione alternativa: il consumatore sovraindebitato incarica l’avvocato, il quale raccoglie la relazione dell’OCC e la deposita unitamente al ricorso del legale rivolto al tribunale. Il Tribunale di Cosenza, tuttavia, reputa questa via non fattibile, in quanto il testo della legge è chiaro nello stabilire che la domanda possa presentarsi solo mediante un OCC.
Va detto che il precedente del Tribunale di Cosenza potrebbe segnare l’inizio di un orientamento giurisprudenziale. Difatti già prima il Tribunale di Grosseto (19 settembre 2022, in ilcaso.it) ha deciso in modo simile. Si trattava di una domanda di ristrutturazione del debito, presentata direttamente da un avvocato cui il consumatore aveva conferito procura, senza l’assistenza di un OCC. Anche il giudice grossetano dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La categoria degli avvocati non può essere particolarmente contenta di questa scelta legislativa, che esautora la professione legale da siffatta tipologia di attività. Tuttavia, nell’ottica del legislatore della crisi, prevale l’obiettivo di controllo dei costi, a beneficio dei creditori del consumatore sovraindebitato, che subiscono comunque una falcidia dei loro crediti.
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