È inammissibile dedurre con opposizione all’esecuzione questioni attinenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale
di Paolo Cagliari, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, 4 febbraio 2025, n. 2785 – Pres. De Stefano – Rel. Gianniti
Esecuzione forzata – Titolo esecutivo giudiziale – Pendenza del giudizio di merito in cui si controverte sull’opponibilità del titolo esecutivo – Deducibilità della questione in sede di opposizione all’esecuzione – Inammissibilità
Massima: “In sede di opposizione esecutiva opera il principio dell’intangibilità del titolo esecutivo di formazione giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame. Ne consegue che, quando il titolo giudiziale opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in detto giudizio la questione dell’opponibilità, ivi proposta dalla parte interessata, pende e deve essere definita, a quest’ultimo giudizio è riservata, restando preclusa in sede di opposizione al titolo giudiziale in quella sede formato, la cognizione della questione suddetta”.
CASO
La curatela fallimentare proponeva domanda revocatoria di una complessa operazione di disposizione del patrimonio di cui aveva beneficiato una banca.
Successivamente all’apertura della liquidazione coatta amministrativa in danno di quest’ultima e alla cessione della sua azienda disposta ex lege in favore di altro istituto bancario, il Tribunale di Ancona, accogliendo la domanda revocatoria, condannava la banca convenuta a pagare alla procedura fallimentare la somma di € 1.400.000,00.
In forza di tale sentenza, poi confermata all’esito del giudizio di appello e impugnata con ricorso per cassazione, la curatela intimava, nel frattempo, alla cessionaria d’azienda il pagamento di quanto dovuto, con precetto avverso il quale veniva proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., incentrata sull’inopponibilità della sentenza, perché pronunciata dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
L’opposizione veniva accolta, con sentenza riformata dalla Corte d’appello di Ancona, secondo cui era inammissibile perché il precetto era stato intimato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale e le contestazioni sollevate attenevano a fatti anteriori alla sua formazione.
La pronuncia di inammissibilità dell’opposizione era gravata con ricorso per cassazione.
SOLUZIONE
[1] La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando che, nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e in presenza di titolo esecutivo giudiziale, è preclusa la deduzione e la cognizione di fatti che attengono alla formazione del titolo, essendo ogni decisione in proposito rimessa in via esclusiva al giudice del processo in cui esso è stato pronunciato, ovvero a quello avanti al quale pende la relativa impugnazione.
QUESTIONI
[1] Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema tipico di impugnazioni:
- chi intende contestare il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche sotto il profilo dell’impignorabilità dei beni assoggettati a espropriazione), deve proporre l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;
- chi intende contestare la legittimità degli atti attraverso i quali si articola il processo esecutivo o di quelli a esso propedeutici (vale a dire, la notifica del titolo esecutivo e il precetto), deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi ex 617 c.p.c., che rappresenta lo strumento di controllo della regolarità degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione e dalle parti;
- chi intende impugnare l’ordinanza che ha dichiarato l’estinzione del processo esecutivo (o che non l’ha pronunciata pur ricorrendone le condizioni), deve proporre il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., sempre che si tratti di una fattispecie di estinzione tipica (ossia riconducibile a una delle situazioni alle quali la legge riconnette la sanzione della chiusura del processo esecutivo), dovendosi altrimenti ricorrere al rimedio di cui all’art. 617 c.p.c.
Con specifico riguardo all’opposizione all’esecuzione, i motivi che possono fondarla – e che costituiscono ciascuno un’autonoma causa petendi del giudizio così instaurato – attengono:
- all’inesistenza originaria del titolo esecutivo;
- alla successiva caducazione del titolo esecutivo;
- alla negazione della perdurante esistenza del diritto di credito portato dal titolo esecutivo;
- alla contestazione della legittimità dell’esercizio dell’azione esecutiva nella direzione oggettiva o soggettiva in cui esso è avvenuto (perché sono stati assoggettati a espropriazione beni in tutto o in parte non aggredibili, oppure perché l’azione esecutiva è stata promossa da o nei confronti di un soggetto privo di legittimazione – attiva o passiva – sulla base di ciò che emerge dal titolo).
Quando le contestazioni dell’opponente si concentrano sul titolo esecutivo, va operato un distinguo.
Infatti, se si tratta di un titolo esecutivo stragiudiziale, a fondamento dell’opposizione può dedursi, senza limite alcuno, la sua inesistenza originaria (per vizio genetico, o perché il documento che incorpora il diritto non rientra nel catalogo contenuto nell’art. 474 c.p.c.) o il suo sopravvenuto venire meno (per caducazione successiva, in conseguenza dell’accoglimento della domanda di nullità, di annullamento, di simulazione, di rescissione o di risoluzione del negozio stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata): ciò in quanto il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha, in questo caso, pieni poteri di accertamento del rapporto sostanziale e della perdurante esistenza del diritto che vi inerisce, versandosi in un processo a cognizione piena sul diritto soggettivo controverso (sempre che non abbia ancora formato oggetto del thema decidendum di un precedente giudizio, per la preclusione che deriverebbe in questo caso dal giudicato formatosi all’esito dello stesso), vista l’assenza di un qualsiasi controllo giudiziale che abbia preceduto la formazione del titolo.
Diversamente, quando si è in presenza di un titolo giudiziale, ossia formatosi o in corso di formazione in seno a un processo, è in quella sede – e solo in quella sede – che possono farsi valere i vizi che lo affliggono, sicché di essi non può conoscere il giudice dell’opposizione, proprio perché vi è un giudizio in cui l’interessato può e deve sottoporli al vaglio dell’autorità prepostavi in via esclusiva, al limite in virtù di impugnazione, anche per evitare decisioni contrastanti e possibili conflitti di giudicato.
L’unico caso in cui la giurisprudenza ammette la deducibilità in sede di opposizione all’esecuzione di questioni attinenti alla validità del titolo esecutivo si ha in presenza di un provvedimento qualificabile come inesistente.
Proprio facendo leva su tale argomento, l’opponente aveva sostenuto l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione: la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa dell’istituto bancario convenuto doveva, in questo senso, considerarsi emessa da un giudice privo di potestas decidendi, per effetto dell’improcedibilità delle azioni e dei giudizi pendenti determinatasi ex lege ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 385/1993 a partire da quel momento ed era, di conseguenza, improduttiva di effetti nei confronti della banca posta in liquidazione coatta amministrativa e dei suoi successori a titolo particolare, non essendo idonea al giudicato sostanziale ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 2909 c.c., quand’anche avesse dato luogo alla formazione del giudicato formale ex art. 324 c.p.c. per effetto della sua mancata impugnazione.
I giudici di legittimità hanno smentito questa tesi, osservando, innanzitutto, che la sentenza pronunciata dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa è senz’altro inefficace nei confronti dell’impresa assoggettatavi, ma resta suscettibile di produrre effetti nei confronti sia della medesima impresa (una volta tornata in bonis), sia del cessionario dell’azienda, sicché non può considerarsi inesistente.
Dovendosi, quindi, escludere che la sentenza in forza della quale era stato intimato il precetto fosse afflitta da una così grave patologia, il vizio addotto a fondamento dell’opposizione non poteva essere scrutinato dal giudice della stessa, vuoi perché scaturiva da un fatto (l’apertura della liquidazione coatta amministrativa) anteriore – e non successivo – alla pronuncia del provvedimento costituente il titolo esecutivo, vuoi perché, come tale, poteva e doveva essere dedotto come motivo di impugnazione nel giudizio di merito in cui il titolo esecutivo era in via di formazione, come in effetti era avvenuto (visto che la questione dell’opponibilità alla cessionaria della sentenza posta a base del precetto opposto e resa formalmente nei confronti della dante causa era stata introdotta, come motivo di gravame, nel giudizio in cui quel titolo era in corso di formazione e che era ancora pendente nel momento in cui era stata proposta l’opposizione all’esecuzione).
Sulla scorta del principio, affermato a più riprese dalla Corte di cassazione, dell’intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione, non vi era, dunque, spazio per consentire che il vizio lamentato fosse sottoposto alla cognizione del giudice dell’opposizione, dal momento che, quando il titolo opposto è emesso nel corso del giudizio sul merito della pretesa e in quella sede pende e dev’essere definita la questione della sua opponibilità, a questo giudizio è riservata la cognizione di fatti anteriori o coevi alla formazione e alla definitività del titolo (restando irrilevante, fino a quando sul punto sia sceso il giudicato, ogni valutazione in ordine all’inammissibilità della relativa questione nel corso di quel giudizio), non potendo quindi trovare ingresso nell’opposizione al titolo giudiziale in quella sede formatosi.
Nel contempo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la sentenza pronunciata dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa in un giudizio che vedeva coinvolta la banca assoggettatavi, sebbene inopponibile a quest’ultima e agli organi della procedura concorsuale, era, al contrario, pienamente idonea a spiegare i propri effetti nei confronti della cessionaria d’azienda, ai sensi dell’art. 3 d.l. 99/2017, dal momento che detta disposizione, delineando il perimetro della cessione, esclude solamente le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente a essa e le relative passività, sicché, a contrario, le controversie – quale quella di cui si discuteva nel caso di specie – sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con la conseguenza che la cessionaria, essendo subentrata nella titolarità del rapporto e nella legittimazione passiva, doveva rispondere del debito.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia