Inadempimento degli obblighi di sicurezza
di Evangelista Basile Scarica in PDFCassazione Civile, Sezione Lavoro, 12 giugno 2017, n. 14566
Risarcimento danni – Infermiere – Aggressione di un paziente – Danno biologico – Sussiste
MASSIMA
La struttura ospedaliera è tenuta al risarcimento del danno biologico da corrispondere all’infermiere se durante lo svolgimento delle sue operazioni subisce l’aggressione di un paziente. Il datore ha l’obbligo di prevenire tali situazioni, adottando non solo le misure previste dalla legge, ma anche le misure richieste dalla specificità dei rischi connessi tanto all’uso di macchinari quanto all’ambiente di lavoro.
COMMENTO
Nel caso in commento i Giudici di Legittimità, ribaltando quanto statuito dalla Corte di Appello, hanno esplicitamente affermato che, in tema di inadempimento degli obblighi di sicurezza, l’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 cod. civ. impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009, n. 2209 del 2016). Nella specie, un infermiere era stato violentemente aggredito da un paziente dell’ospedale, appena trasportato in barella al pronto soccorso. In primo grado la vicenda aveva visto la soccombenza del lavoratore, argomentata dai Giudici di merito con la ragionevole impossibilità per il datore di lavoro di prevenire l’assalto, avvenuto in condizioni di assoluta normalità e in una situazione dove la privacy del paziente non avrebbe consentito neppure in astratto la predisposizione di un servizio di sicurezza ad personam. Al riguardo, la Corte di Appello, confermando la statuizione del primo grado di giudizio, aveva appunto rilevato che “deve, però, considerarsi che è pressoché inattuabile la predisposizione di mezzi di tutela di portata oggettivamente idonea ad elidere o anche solo a ridurre il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio presso il Pronto soccorso, tenuto conto della specificità del lavoro, che implicando necessariamente il contatto fisico con i pazienti finalizzato a prestare le cure urgenti, non consente di frapporre, tra il lavoratore e l’utenza, barriere protettive, e della natura del comportamento di aggressione, che, manifestandosi all’improvviso e consumandosi in breve arco temporale, è difficilmente prevedibile e prevenibile. ” sicché è da detto ragionamento che la corte di Appello ha ritenuto escludere la responsabilità del datore di lavoro. Tale pronuncia veniva impugnata dal lavoratore che contestava quanto asserito dalla Corte territoriale sull’inattuabilità della predisposizione di misure di portata idonea ad elidere, o anche solo a ridurre, il rischio di aggressione fisica al personale infermieristico in servizio al pronto soccorso. Secondo il lavoratore infatti, poiché l’infortunio era ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro era tenuto, grazie anche all’esperienza maturata nel settore sanitario, ad adottare tutte le necessarie misure di sicurezza. Come anticipato, la Cassazione ha tuttavia ritenuto non corretto il ragionamento dei giudici di merito e, richiamando diverse precedenti pronunce conformi in materia, ha annullato con rinvio la decisione della corte di Appello di Palermo rammentando che l’articolo 2087 del codice civile – Tutela delle condizioni di lavoro – prescrive espressamente all’azienda di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”