Impugnabilità per cassazione della sentenza di rimessione al primo giudice
di Fabio Cossignani Scarica in PDFCass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6127
Impugnazioni civili – Sentenza di appello che rimette al giudice di primo grado ex art. 353 o 354 c.p.c. – Sentenza definitiva o sentenza non definitiva ex art. 360, co. 3, c.p.c. – Questione di massima di rilevante importanza – Rimessione al Primo Presidente
(Cod. proc. civ., artt. 353, 354, 360)
[1] È questione di massima di rilevante importanza quella relativa alla ammissibilità dell’impugnazione della sentenza con cui il giudice di appello rimette al primo giudice ai sensi dell’art. 353 o dell’art. 354 c.p.c., essendo controversa la sua natura di sentenza non definitiva ex art. 360, co. 3, c.p.c.; pertanto, sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso proposto alle Sezioni Unite.
CASO
[1] La Corte di appello di Milano, annullando la sentenza impugnata, rimetteva con sentenza la causa al primo giudice, ravvisando una violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione i vincitori del primo grado, adducendo violazione degli artt. 102 c.p.c. e 78 c.p.c. da parte della sentenza della Corte di appello.
SOLUZIONE
[1] La Sez. I rileva preliminarmente la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso. Osserva infatti che, per la giurisprudenza dominante, le sentenze di rimessione al primo giudice sono da intendersi sentenze che non definiscono, neppure parzialmente, il giudizio. Pertanto, non sarebbero impugnabili con ricorso per cassazione, stante il disposto dell’art. 360, co. 3, c.p.c., come introdotto dalla novella di cui al d.lgs. 40/2006.
La Sez. I ritiene tuttavia opportuno sottoporre la questione alle Sezioni unite, rilevando alcuni profili di criticità di tale orientamento: i) le pronunce di rimessione ex art. 353 e 354 c.p.c. devono contenere la decisione sulle spese (art. 91, co. 1, c.p.c.), indice, questo, del loro carattere definitivo; ii) l’art. 360, co. 3, appare rivolto a disciplinare le sole sentenze che, prima della novella, erano suscettibili di riserva di impugnazione; la riserva, da compiersi a verbale nella prima udienza successiva dinanzi all’istruttore, presupponeva però una prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, ipotesi evidentemente esclusa dalla rimessione in primo grado; iii) l’orientamento prevalente della Cassazione impone di considerare implicitamente abrogato l’ultimo comma dell’art. 353 («se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione, il termine [per riassumere la causa in primo grado ai sensi del co. 2] è interrotto»), nonostante ciò sembri «poco plausibile».
QUESTIONI
[1] Il d.lgs. 40/2006 ha sostituito l’art. 360 c.p.c. Per effetto della riforma, «non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio» (co. 3, prima parte).
La giurisprudenza maggioritaria ha fatto rientrare nella fattispecie descritta dal novellato art. 360, co. 3, anche le sentenze di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354.
«Il ragionamento è nel senso che, anche in questi casi, il giudizio non viene risolto neppure parzialmente, essendo questo ancora bisognevole di pronuncia sul merito».
Si prescinde quindi «dal meccanismo processuale di individuazione del giudice che ha il potere di definire, “anche parzialmente”, la controversia», sia esso il giudice di appello, come avviene di regola (art. 354, ult. co.), o il giudice di primo grado, secondo quanto avviene eccezionalmente nelle ipotesi di rimessione ex artt. 353 e 354 (v. Cass., 9 luglio 2014, n. 15601, anche per i copiosi riferimenti alle pronunce precedenti).
Le critiche avanzate in dottrine, di cui si scorge traccia nella motivazione dell’ordinanza in epigrafe, possono così riassumersi: a) nella versione originaria del codice, pur escludendosi l’impugnazione immediata delle sentenze non definitive (e anche di quelle parziali), era comunque pacifico che le sentenze di rimessione al primo giudice dovessero essere considerate definitive; b) l’orientamento è tutt’altro che conforme al canone di ragionevole durata del processo, perché impone lo svolgimento di altri due gradi di giudizio prima che la Corte di legittimità possa dirimere, magari in senso contrario alla decisione di appello, la questione oggetto della sentenza di rimessione (ad es., in tema di giurisdizione); c) si rischia di sottrarre ad ogni controllo la decisione che applichi gli artt. 353 e 354 al di fuori delle ipotesi tassativamente previste; d) seguendo la logica della Corte, la non impugnabilità immediata andrebbe estesa ai provvedimenti d’appello declinatori della competenza o della giurisdizione, in quanto anche in questi casi il giudizio non viene definito «neppure parzialmente» (v. Balena, Rimessione al primo giudice, ricorso per cassazione e ragionevole durata del processo, in Foro it., 2014, I, 3109, nonché Balena-Carratta-Costantino-Dalfino-Olivieri-Proto Pisani-Ruffini, ibidem, 3113)
Questione affine è quella dell’impugnabilità immediata per cassazione delle sentenze di appello confermative della decisione non definitiva di primo grado immediatamente appellata. Anche in tal caso la Cassazione si è espressa negativamente: Cass., sez. un., 30 settembre 2014, n. 20569