Improcedibilità del ricorso per Cassazione e condanna per lite temeraria a carico del ricorrente che ometta di produrre la relata di notifica della sentenza impugnata
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFCass., sez. III, 11 ottobre 2018, n. 25176, Pres. Spirito – Est. Di Florio
[1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Improcedibilià. (Cod. proc. civ., art. 369)
La previsione – di cui all’art 369, 2°co., n. 2), c.p.c. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372, 2°co., c.p.c. applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all’art. 369, 1°co., c.p.c.
[2] Parti e difensori – Responsabilità delle parti per spese e danni processuali – Responsabilità aggravata. (Cod. proc. civ., art. 96)
Ai fini della condanna ex art. 96, ult. co., c.p.c., può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., ove sia applicabile, ratione temporis, l’art. 348-ter, ult. co., c.p.c., che ne esclude la invocabilità, oppure, come nel caso di specie, non seguito da tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità.
CASO
[1] [2] Il Giudice di Pace di Avellino rigettava la domanda proposta da parte attrice diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura per la presenza, sulla strada da lui percorsa, di un tombino divelto.
Il Tribunale di Avellino confermava tale decisione, con sentenza che veniva fatta oggetto del ricorso per cassazione deciso con il provvedimento in epigrafe.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte provvedeva d’ufficio a sollevare la questione inerente alla procedibilità del ricorso per cassazione proposto. Dalle risultanze processuali, infatti, risultava come la sentenza fosse stata notificata a mezzo pec ad opera di parte ricorrente, ma questa avesse omesso di depositare la relazione di notificazione, come espressamente richiesto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c. Per questo motivo, la Cassazione ha dichiarato ex officio l’improcedibilità del ricorso proposto.
[2] Accanto alla comminatoria di improcedibilità, la Suprema Corte ha condannato parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
QUESTIONI
[1] Per quanto concerne la questione inerente alla improcedibilità del ricorso per cassazione proposto, è noto come l’art. 369 c.p.c. ponga alcuni oneri in capo al ricorrente, tra cui, appunto, quello di provvedere al deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata.
La verifica attinente alla procedibilità del ricorso per cassazione è svolta dalla Corte di cassazione d’ufficio, sulla base delle risultanze emergenti dagli atti di causa. Nel caso di specie, i giudicanti hanno immediatamente rilevato dall’esame del fascicolo di parte ricorrente la mancanza della relata di notifica della sentenza impugnata.
A tal riguardo la Corte ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali vigenti sul tema, orientamenti che appare opportuno ripercorrere allo scopo di evidenziare un mutamento intervenuto nel 2017.
Da un lato, infatti, viene richiamato l’indirizzo tradizionale (espresso, tra le altre, da Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9004; Cass., 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass., 15 ottobre 2015, n. 20883) che individua la funzione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata nel riscontro – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione: pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente ometta di produrre la relata di notifica, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile.
Dev’essere evidenziato, peraltro, come secondo tale indirizzo non fossero ammessi equipollenti a tale attività: si escludeva, infatti, che l’eventuale non contestazione da parte del controricorrente in ordine all’osservanza del termine breve per impugnare ovvero il deposito da parte di tale soggetto di copia della sentenza con la relata di notifica ovvero, ancora, la presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio – circostanze, tutte, da cui emergesse comunque la tempestività dell’impugnazione -, potessero avere rilievo sanante del vizio procedurale addebitabile al ricorrente.
La situazione è mutata in virtù della pronuncia di Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648, che ha ammesso, ai fini in esame, un’attività equipollente a quella del deposito della relata di notifica da parte del ricorrente. In particolare, le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il deposito della relazione di notificazione eseguita dal controricorrente, ovvero la sua acquisizione agli atti di causa tramite la trasmissione del fascicolo d’ufficio, valgano a produrre i medesimi effetti della produzione imposta al ricorrente. In tal caso, infatti, il documento sarà comunque, e parimenti, nella disponibilità del giudice di legittimità, realizzando lo scopo perseguito dalla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., ossia la verifica del rispetto dei termini per impugnare.
Nel caso di specie, non ricorrendo né il deposito della relata di notifica da parte del ricorrente, né un’acquisizione altrimenti intervenuta da parte della Suprema Corte, il ricorso è stato correttamente dichiarato improcedibile.
[2] Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, come detto, si è accompagnata la condanna di parte ricorrente per temerarietà della lite ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La Cassazione, in particolare, ha inquadrato la condotta del ricorrente quale abuso del diritto all’impugnazione, in quanto alla proposizione del ricorso non sarebbe seguito il rispetto di tutti gli incombenti, anche di rilievo pubblicistico, necessari per la procedibilità del giudizio di legittimità – quale, appunto, il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ex art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c. Una siffatta condotta viene inquadrata come sviamento del sistema giurisdizionale, destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso, in un’ottica contraria ai valori, costituzionalmente protetti, dell’accesso alla giustizia (art. 24 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).