Improcedibile il ricorso per cassazione depositato senza la copia autentica della sentenza impugnata (anche se notificata via PEC)
di Andrea Ricuperati Scarica in PDFCass. civ., Sez. VI – 2, ord., 15.3.2017, n. 6657 – Pres. Petitti – Rel. Criscuolo
[1] Giudizio di cassazione – Ricorso – Copia autentica della sentenza impugnata, con l’eventuale relazione di notifica – Deposito in cancelleria – Copia priva dell’attestazione di conformità – Improcedibilità (C.p.c., art. 369 – L. 21.1.1994, n. 53, artt. 3-bis, 6 e 9; D.L. 18.10.2012, n. 179 [conv. L. 17.12.2012, n. 221], art. 16-undecies; D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, art. 23)
[1] È improcedibile il ricorso per cassazione al quale sia seguìto nel termine di 20 giorni dalla notifica il deposito di copia semplice – e non autentica – della sentenza impugnata, anche quando quest’ultima sia stata notificata dalla controparte con modalità telematica.
CASO
[1] L’impresa individuale Alfa proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona del 30 novembre 2015 che, pronunciandosi in grado di appello, aveva riformato la decisione del Giudice di Pace di Ancona e conseguentemente respinto le domande spiegate nei confronti della ditta Beta (in prime cure accolte).
Nell’atto introduttivo Alfa riferiva che la sentenza del Tribunale era stata notificata via PEC al procuratore costituito in data 2 dicembre 2015.
Insieme al ricorso ed agli altri atti e documenti di legge, veniva depositata nella Cancelleria del Supremo Collegio una copia cartacea integrale della sentenza impugnata, recante in calce la relazione di notifica e sprovvista di attestazione di conformità.
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il gravame, “per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal contro ricorrente).”
QUESTIONI
[1] L’ordinanza in commento merita di essere sottolineata per aver esteso l’applicazione del rigoroso disposto del capoverso dell’art. 369 c.p.c. all’ipotesi in cui la parte vittoriosa nel precedente grado di giudizio abbia notificato tramite posta elettronica certificata (come oggi consentito dall’art. 3-bis della L. 21.1.1994, n. 53) la sentenza poi fatta oggetto di impugnazione e quest’ultima venga depositata in copia cartacea ?(= cartaceo)? carente di visto di conformità.
Dalla scarna e sibillina motivazione addotta emerge che la Corte non sembra essersi posta una serie di quesiti nascenti dalle peculiarità della notificazione telematica di atti e provvedimenti in materia civile; trattasi in particolare del fatto che:
- il destinatario della notifica a mezzo PEC riceve un atto/provvedimento avente natura di documento informatico (in originale o copia) e non analogico;
- il procedimento di cassazione non abilita ancora le parti al deposito telematico di alcunché, avendo natura digitale unicamente le comunicazioni di cancelleria; pertanto il ricorrente non ha modo di produrre l’originale informatico di quanto notificatogli via PEC dall’avversario (onde consentire all’ufficio giudicante la cognizione certa della data della notifica ai fini del necessario controllo di tempestività del gravame);
- il quadro normativo attuale non pare consentire all’avvocato destinatario di notifiche telematiche di attestare la conformità delle copie analogiche degli atti ricevuti via PEC; in effetti:
- ai sensi dell’art. 23, comma 1, d. leg. 7 marzo 2005, n. 82, “Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”;
- secondo l’art. 6, comma 1, della l. 21 gennaio 1994, n. 53, L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’ 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.”; gli articoli 3 e 5 riguardano le notificazioni eseguite “in proprio” con modalità non telematica, mentre la relazione di notifica, contemplata dall’art. 3-bis, può giungere per sua natura solo dal difensore notificante. Resta la previsione dell’art. 9 in tema di deposito cartaceo di quanto notificato via posta elettronica certificata: ma il comma 1-bis di tale norma, nel menzionare tra gli oggetti dell’estrazione di copia analogica la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna del messaggio PEC, entrambe recapitate al solo avvocato notificante, sembra riservare a quest’ultimo (e non al collega ricevente) il potere di autentica ivi sancito (e disciplinato dall’art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221).
Tali problematiche avrebbero forse potuto indurre il Supremo Collegio a riflettere sull’opportunità di aderire a quell’orientamento più liberale – di recente recepito da Cass., sez. un., 2 maggio 2017, n. 10648 (in un caso in cui la copia notificata della sentenza era stata versata in giudizio solo dal controricorrente) – che, avuto riguardo ai princìpi del giusto processo (art. 111 Cost.) e del “diritto di accesso ad un tribunale” (art. 6 § 1 CEDU), esclude, reputandola incongrua ed irragionevole, la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove un esemplare completo di relazione di notifica della sentenza impugnata sia comunque presente (vuoi perché prodotto dalle altre parti, vuoi perché inserito nel fascicolo d’ufficio trasmesso ex art. 369, comma 3, c.p.c.) all’interno del fascicolo devoluto all’esame della Corte di Cassazione. Alla stessa stregua, anche l’attestazione di conformità potrebbe essere ritenuta un inutile formalismo, contrastante con le esigenze di efficienza e semplificazione (le quali impongono di privilegiare interpretazioni coerenti con la finalità di rendere giustizia), quando – come nella vicenda in esame – la copia munita di relata di notifica della sentenza impugnata sia stata versata in causa (dal ricorrente, nella specie) e nessuno abbia sollevato dubbi circa la sua autenticità(*).
(*) Val la pena di rammentare che “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.” (art. 23, comma 2, primo periodo, d. leg. 82/2005, cit.).