Immissioni e danno non patrimoniale
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ. sez. II 22 gennaio 2019 n. 26882 – Pres. Lombardo – Rel. Oliva
[1] Immissioni – Immissioni di fumo – Danno risarcibile – Danno alla salute – Accorgimenti tecnici – Responsabilità del proprietario del fondo
(Cod. civ. artt. 844, 2043).
[1] “L’esistenza di immissioni non implica necessariamente un danno risarcibile, poiché quando il fenomeno può essere eliminato mediante accorgimenti tecnici, il danno alla salute può essere escluso; in caso di immissioni di fumo eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni”.
CASO
[1] Tizio citava in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona il proprietario e il gestore di una pizzeria ubicata al piano terra dello stabile ove è collocato il suo appartamento, per accertare e dichiarare l’illiceità delle immissioni di fumi, calore ed esalazioni provenienti dall’esercizio commerciale. Tizio chiedeva, altresì, la condanna all’eliminazione delle immissioni contestate e del tratto della canna fumaria sottostante il balcone di sua proprietà nonché il risarcimento del danno alla salute derivante dalle lamentate immissioni.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda attorea condannando i convenuti ad eliminare le infiltrazioni riscontrate dal C.T.U. appositamente nominato e a porre in essere gli accorgimenti indicati dall’ausiliario consistenti, in particolare, nell’installazione di cappe aspiranti a carboni attivi all’interno della pizzeria della convenuta.
La Corte di Appello di Ancona adita rigettava sia l’appello principale proposto dalla convenuta ritenendo coerenti le conclusioni del C.T.U. appositamente nominato dal giudice di prime cure sia l’appello incidentale proposto dall’originario attore ritenendo il danno alla salute da egli allegato non adeguatamente provato.
Tizio, allora, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza affidandosi a due motivi.
SOLUZIONE
[1] Per quanto di interesse con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 in quanto la Corte di Appello avrebbe errato nel respingere l’appello incidentale relativo al risarcimento del danno alla salute derivante dalle immissioni. Ad avviso del ricorrente, infatti, una volta riscontrata l’esistenza di queste ultime, la Corte di merito non avrebbe potuto escludere la sussistenza, in concreto, del pregiudizio lamentato.
La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che secondo una consolidata giurisprudenza l’esistenza delle immissioni non implica necessariamente un danno risarcibile poiché, quando il fenomeno può essere eliminato mediante accorgimenti tecnici – come è avvenuto nel caso di specie – il danno alla salute può essere escluso.
In secondo luogo la Suprema Corte, facendo applicazione di principi di una consolidata giurisprudenza secondo cui in un caso di immissioni di fumo «eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni» (Cass. civ. sez. III, 20 marzo 2012 n. 4394), ritiene che la sentenza d’appello sia immune da censure in sede di legittimità.
Nel caso di specie, Tizio, infatti, non aveva dimostrato il danno alla salute del quale aveva invocato il risarcimento e, pertanto, il giudice d’appello si era espresso valutando la documentazione medica prodotta dal ricorrente e reputandola non idonea ai fini della prova della derivazione causale del disagio lamentato dal fenomeno dannoso accertato, esprimendo in tal modo un apprezzamento sul compendio istruttorio che, di per sé, non è censurabile in Cassazione.
Sulla base di tali ragioni la Corte ha ritenuto la doglianza disattesa e ha rigettato il ricorso.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento riveste una particolare importanza in quanto consente di fare delle brevi considerazioni sulla disciplina civilistica in materia di immissioni.
L’art. 844 c.c. prevede che «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».
Tale disposizione non contiene un’elencazione tassativa delle fattispecie che costituiscono immissioni ma introduce una clausola aperta nel senso che la tutela in essa prevista è utilizzabile anche in riferimento a propagazioni simili e a nuove species di elaborazione giurisprudenziale.
I presupposti per poter esperire l’azione contro le immissioni sono: il carattere materiale dell’immissione che deve produrre conseguenze fisicamente misurabili sul fondo vicino; l’attualità della situazione di intollerabilità e la vicinitas ossia l’immissione deve provenire da un fondo vicino.
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che un’immissione intollerabile, ma non illecita, faccia sorgere il diritto ad un indennizzo e ciò attraverso l’applicazione analogica della disciplina di altre fattispecie (come ad es. le servitù coattive, l’espropriazione, i principi generali in tema di atti illeciti dannosi e i principi regolatori della proprietà) caratterizzata da identica ratio. (Cass. civ. sez. I 3 luglio 2013 n. 16619 e Cass. civ. sez. II 6 novembre 2013 n. 25019).
Contro le immissioni intollerabili non autorizzate, invece, vengono in rilievo due differenti rimedi, cumulabili tra di loro.
In primo luogo è possibile esperire un’azione risarcitoria considerata, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, alla stregua dei presupposti dell’art. 2043 c.c. e specificatamente, per quanto concerne il danno alla salute, riconducibile nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. (Cass. civ. 13 marzo 2007 n. 5844).
Si è affermato, infatti, che «in tema di limitazioni legali della proprietà, l’art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell’eventuale contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, l’obbligo di sopportazione delle propagazioni inevitabili derivanti dall’uso delle proprietà attuato nell’ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l’esercizio; pertanto, al di fuori di tale ambito, si è in presenza di un’attività illegittima di fronte alla quale non ha ragion d’essere l’imposizione di un sacrificio, ancorché minimo, all’altrui diritto di proprietà o di godimento, sicché non essendo applicabili i criteri dettati dall’art. 844 c.c. viene in considerazione unicamente l’illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi secondo lo schema dell’azione generale di risarcimento danni di cui all’art. 2043 c.c.» (Cass. civ. sez. II 10 maggio 2006 n. 10715).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, invece, tale azione configurerebbe una forma di responsabilità oggettiva che viene in rilievo una volta che venga accertato il superamento del limite della normale tollerabilità.
In secondo luogo avverso le immissioni illecite è possibile esperire un’azione inibitoria che trova il fondamento nello stesso art. 844 c.c.
Tale azione, secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha natura reale, rientra nello schema della negatoria servitutis in quanto volta a tutelare un diritto reale contro un’immissione intollerabile attraverso l’accertamento in via definitiva dell’illegittimità delle immissioni e il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per la loro cessazione (Cass. SS.UU.,15 ottobre 1998 n. 10186; Cass. civ. sez. III, 29 aprile 2005 n. 8999).
L’azione inibitoria di cui all’art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per consentire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c. nonché con la domanda per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.
Ciò posto per quanto concerne la risarcibilità del danno alla salute deve rilevarsi che l’esistenza delle immissioni nocive e, quindi, l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 844 c.c., non implica necessariamente un danno risarcibile in quanto, come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, quando il fenomeno può essere eliminato mediante accorgimenti tecnici, come nel caso oggetto della pronuncia in epigrafe, il danno alla salute può essere escluso e, in ogni caso, deve essere debitamente provato.
In un caso di immissioni sonore, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto che «l’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica» (Cass. civ. sez. III, 10 dicembre 2009 n. 25820). Ed anche in caso di immissioni di fumo eccedenti il limite della normale tollerabilità la Suprema Corte ha affermato che «non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni». (Cass. civ. sez. III, 20 marzo 2012 n. 4394).