Illegittima segnalazione ‘a sofferenza’ e perdita di chance
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia deve fornire la prova di avere subìto un concreto pregiudizio (patrimoniale o no); non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche: il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subìto dal titolare del diritto leso (da dimostrare) (Cass., Sez. Un., n. 15350/2015; Cass., Sez. Un., n. 26972/2008; Cass. nn. 3133/2020, 1931/2017; 23206/2015, 16133/2014, 1781/2012 e 1183/2007).
Nel danno patrimoniale è lamentata la lesione di un diritto soggettivo riveniente dalla illegittima segnalazione a sofferenza: ad es., impossibilità di accedere a delle nuove linee di credito – pregiudizio talora ricondotto nell’alveo dell’art. art. 41 Cost. (diritto di iniziativa economica privata) – e/o revoca delle concessioni dei crediti esistenti. Il considerando 4 del Regolamento UE 2016/679 contempla all’interno dei diritti fondamentali della persona la libertà d’impresa, con diritto al risarcimento del danno in caso di sua violazione.
Con specifico riferimento al danno patrimoniale riveniente dalla c.d. perdita di chance, la giurisprudenza ha evidenziato che: a) la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass. 12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass. 10.12.2012 n. 22376); b) è notorio che in presenza di una segnalazione in Centrale dei rischi nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere il prestito; c) in forza di ciò, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dall’istituto bancario e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato “più probabilmente che non” (Cass. 17.9.2013 n. 21255; Cass. n. 5613/2018); d) la tipologia di danno in questione, infine, va liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso (cfr. art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 2056 e 1223 c.c.).
Pur senza pretese di completezza, è utile ricordare che la perdita di chance patrimoniale postula la preesistenza di una situazione “positiva”, su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la possibile evoluzione migliorativa.
In sede di accertamento del valore di una chance patrimoniale è spesso possibile il riferimento a valori oggettivi. Per integrare gli estremi del danno risarcibile, la perdita di chance deve attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, rispetto ai quali il valore statistico/percentuale – se in concreto accertabile – potrà costituire al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza. L’illecito da chance perduta si dipana secondo la tradizionale scansione: condotta colposa dell’agente; lesione di un diritto; evento di danno (sacrificio della possibilità di un risultato migliore); un nesso di causalità tra la condotta e l’evento; conseguenze dannose risarcibili (valutabili in via equitativa); un nesso di causalità tra l’evento e le conseguenze dannose (Cass. n. 28993/2019).
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