Illegittima segnalazione a sofferenza e perdita di chance
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFA fronte di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi di Bankitalia è abitualmente invocato (anche) il risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., concernente la perdita di chance subita dal soggetto illegittimamente segnalato.
La perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova – anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete – dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass. 12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass. 10.12.2012 n. 22376; Cass. 18.5.2012 n. 7927; Cass. 13.7.2011 n. 15385; Cass. 11.5.2010 n. 11353).
È notorio che in presenza di una pregiudizievole segnalazione alla Centrale dei rischi nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, concede o mantiene i finanziamenti in essere. In forza di ciò, è stata ritenuta provata (Trib. Mantova 9.3.2017) la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dall’istituto bancario e il mancato avvio di un progetto industriale con conseguente perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato “più probabilmente che non” (cfr. Cass. 17.9.2013 n. 21255).
La tipologia di danno in questione, infine, andrà liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (artt. 2056 e 1223 c.c.).