22 Settembre 2020

Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

La falsità o erroneità delle segnalazioni effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi può riguardare (schematizzando): la attribuzione dell’esposizione creditizia ad un soggetto diverso; la indicazione dell’esposizione creditizia per un importo diverso delle linee di credito accordate; la erronea classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi secondo il livello di rischio; la imputazione al soggetto interessato di una posizione “a sofferenza”.

Le prime tre ipotesi configurano sostanzialmente un comportamento dell’intermediario contrario ai doveri di diligenza nella segnalazione dei dati: la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere; la quarta ipotesi (appostazione a sofferenza) si traduce in una vera e propria contestazione del giudizio valutativo della posizione, che rientra nell’ambito della discrezionalità gestionale dell’intermediario segnalante. È stata ritenuta illegittima anche una segnalazione in Centrale dei rischi per una esposizione debitoria riveniente da un calcolo illegale di interessi (ad es. perché usurari o anatocistici) e commissioni addebitati sul conto corrente (Trib. Padova 9.3.2016).

Tanto succintamente premesso, è consolidato il convincimento giurisprudenziale che la condotta dell’intermediario che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi configuri la sua responsabilità contrattuale (la raccolta e trasmissione dei dati deriva da un rapporto contrattuale) ed extracontrattuale, sia a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., sia ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) (ex multis Trib. Cosenza 16.2.2017; Trib. Ascoli Piceno 13.9.2016; Trib. Verona 12.11.2015 e 27.4.2014; Trib. Milano 19.2.2001; Trib. Napoli 19.1.1998).

La Cassazione ha osservato che la normativa in materia di Centrale rischi, sebbene persegua interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari, finisce, nel momento in cui delinea i presupposti che giustificano la segnalazione alla Centrale Rischi, anche per integrare il contenuto del rapporto contrattuale con il cliente. È, infatti, evidente che la puntualizzazione dei limiti che giustificano, in quanto doverosa, una iniziativa suscettibile di incidere sulla ‘reputazione’ economica e l’operatività bancaria dei clienti è destinata anche a proteggere direttamente questi ultimi interessi, rispetto alla diffusione di dati che le banche conoscono in ragione dello specifico rapporto obbligatorio che le lega al cliente stesso. Ne discende che la violazione di tale disciplina – laddove si traduca nell’erronea individuazione della ricorrenza di tali presupposti – genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grave l’onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall’art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l’adempimento dei propri obblighi (Cass. n. 25512/2017).

Nell’ambito della responsabilità aquiliana, la dottrina (Gazzoni) include tra le fattispecie di danno ingiusto ex art. 2043 c.c. le ipotesi di informazioni inesatte cui segua la lesione del diritto all’integrità del patrimonio. Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale per illecita segnalazione sono state individuate nei casi in cui la segnalazione sia effettuata in assenza di un rapporto contrattuale con l’intermediario segnalante perché mai instaurato o cessato. È altresì ipotizzabile, in via del tutto residuale, la responsabilità del gestore della banca dati (Bankitalia o società privata che gestisce i sistemi di informazione creditizia) che ha erroneamente trattato la segnalazione ricevuta dall’intermediario.

Di regola, è ritenuto ammissibile il concorso cumulativo di una azione di responsabilità contrattuale con una di responsabilità extracontrattuale, atteso che le due azioni nascono da presupposti diversi: la prima deriva, come detto, dall’inadempimento di espressi obblighi contrattuali (buona fede, correttezza, solidarietà contrattuale), l’altra sorge direttamente dalla violazione di diritti specifici del soggetto leso (diritti della personalità) (Cass. n. 5638/1983; Cass. n. 11410/2008. In dottrina, per tutti, A. Di Majo).

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