Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi: danno patrimoniale e perdita di chance
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIl soggetto che assume l’illegittimità della segnalazione “a sofferenza” del proprio nominativo alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio.
Nel danno patrimoniale è lamentata la lesione di un diritto soggettivo riveniente dalla illegittima segnalazione: ad es., impossibilità di accedere a delle nuove linee di credito – pregiudizio talora ricondotto nell’alveo dell’art. art. 41 Cost. (diritto di iniziativa economica privata) – e/o revoca delle concessioni dei crediti esistenti. Il considerando 4 del Regolamento UE 2016/679 contempla all’interno dei diritti fondamentali della persona la libertà d’impresa, con diritto al risarcimento del danno in caso di sua violazione.
Nel momento in cui si ritiene sussistere una responsabilità della banca, il soggetto erroneamente segnalato alla Centrale dei rischi dovrà dimostrare il nesso di causalità tra la segnalazione illegittima addebitabile alla banca e il concreto danno conseguente nonché fornire indicazioni riguardo all’entità dei danni patrimoniali subiti (hanno liquidato il danno patrimoniale Trib. Mantova 9.3.2017; Trib. Bari 24.1.2008; ABF Roma n. 217/2013; ABF Bari n. 5861/2019). In sostanza, spetta al danneggiato l’onere di fornire la prova del concreto pregiudizio economico subìto, ai fini della successiva liquidazione (Cass. 25.3.2009, n. 7211); in mancanza della prova circa l’esistenza del pregiudizio, non è possibile procedere alla liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. n. 127/2016; Cass. n. 1931/2017): il potere di liquidazione equitativa, infatti, è esercitabile solo quando, fornita dal cliente la prova della ricorrenza del pregiudizio, residui un’oggettiva difficoltà o impossibilità di quantificarlo nel suo preciso ammontare (Cass. n. 12626/2010).
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale (illegittima segnalazione a sofferenza), presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l’entità del danno subito (Cass. n. 5613/2018; conf. Cass. n. 24632/2015; Cass. n. 11254/2011; Cass. n. 27149/2006; Cass. n. 7647/1994).
Con specifico riferimento al danno patrimoniale riveniente dalla c.d. perdita di chance, la giurisprudenza (Trib. Mantova 9.3.2017) ha evidenziato che: a) la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30.9.2016 n. 19604; Cass. 12.2.2015 n. 2737; Cass. 25.8.2014 n. 18207; Cass. 10.12.2012 n. 22376; Cass. 18.5.2012 n. 7927; Cass. 13.7.2011 n. 15385; Cass. 11.5.2010 n. 11353); b) è notorio che in presenza di una segnalazione in Centrale dei rischi nessun istituto di credito, osservando le regole di cautela prescritte, avrebbe potuto concedere il prestito; c) in forza di ciò, deve ritenersi provata la sussistenza del nesso di causalità fra l’illegittimo comportamento tenuto dall’istituto bancario e il mancato avvio del progetto industriale e la perdita di utilità economica, e ciò facendo applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, dovendosi ritenere accertato, con elevato grado di probabilità, che il risultato diverso e migliore si sarebbe verificato “più probabilmente che non” (Cass. 17.9.2013 n. 21255; Cass. n. 5613/2018); d) la tipologia di danno in questione, infine, va liquidata con equo apprezzamento delle circostanze del caso (cfr. art. 2056, comma 2, c.c.) e tenuto conto che i danni debbono essere conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. artt. 2056 e 1223 c.c.).
La perdita di chance patrimoniale postula, dunque, la preesistenza di una situazione “favorevole”, su cui andrà ad incidere negativamente la condotta colpevole del danneggiante, impedendone la verosimile evoluzione positiva.
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