Illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, art. 700 c.p.c. e periculum in mora
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFIn tema di illegittime segnalazioni alla Centrale dei rischi, avverso le quali è promossa la tutela cautelare d’urgenza, la “irreparabilità” del pregiudizio di cui all’art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una restitutio in integrum;
Stabilito che il fumus boni iuris coincide con la dimostrazione della erronea valutazione compiuta dalla banca segnalante (insussistenza dello stato di insolvenza da cui scaturisce l’appostazione ‘a sofferenza’), riguardo al periculum in mora la giurisprudenza ha disposto la cancellazione ex art. 700 c.p.c. della illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi a) qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l’accesso al credito bancario (Trib. Bari 17.6.2008); b) in presenza di un danno imminente e irreparabile alla reputazione economica del cliente della banca, con conseguente pregiudizio dei rapporti bancari in essere e futuri (Trib. Cassino 10.8.2018; Trib. Brindisi 2.12.2020); c) considerato il pregiudizio imminente e irreparabile che l’istante subirebbe durante il tempo occorrente per far valere le sue ragioni in via ordinaria, trattandosi di lesioni a beni aventi contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniali, quali l’iniziativa economica privata, il diritto al risparmio ed al credito bancario, nonché il diritto all’immagine ed alla reputazione (Trib. Salerno 12.7.2006; Trib. Potenza 4.5.2001). Come ben noto, il presupposto del provvedimento cautelare non è il danno, ma il pericolo del suo verificarsi nelle more del giudizio di merito.
Secondo un significativo indirizzo giurisprudenziale, in ipotesi di illegittima segnalazione di uno stato di sofferenza alla Centrale dei rischi, i caratteri della gravità e della irreparabilità del danno richiesti ai fini della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. possono ritenersi sussistenti in re ipsa, per il solo fatto dell’avvenuta segnalazione, considerato che dalla segnalazione alla Centrale dei rischi deriva un serio e concreto pericolo, imminente ed irreparabile, di danno: a) all’immagine imprenditoriale-professionale del soggetto segnalato; b) all’esercizio dell’attività professionale in termini di ridotta capacità di accesso al credito, dal momento che il soggetto “segnalato” viene percepito come “persona in stato di quasi insolvenza”, con conseguente restrizione nell’accesso al credito e pericolo per il regolare svolgimento dell’attività di impresa (Trib. Roma 27.1.2017; Trib. Napoli 1.12.2017; Trib. Lanciano 12.2.2018; Trib. Torino 26.6.2019; Trib. Torino 14.1.2021; Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 30.6.2021. Contra Trib. Napoli 11.2.2019; Trib. Verona 5.2.2023).
Altre decisioni hanno rimarcato che costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle annotazioni presenti in Centrale dei rischi e l’appostazione “a sofferenza” normalmente determina un tipico effetto negativo, ossia la compromissione dell’affidabilità bancaria del soggetto segnalato (soprattutto se imprenditore), con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste (Trib. Milano 16.6.2015; Trib. Cuneo 4.4.2017 e 19.7.2017; Trib. Torino 14.1.2021).
Il periculum non è escluso dal decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata, poiché il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento della segnalazione illegittima, ossia quando il soggetto segnalato sia nella necessità di ricorrere al mercato del credito e si veda rifiutato il finanziamento in ragione della erronea segnalazione (pregiudizio a effetti permanenti) (Trib. Foggia 19.10.2018; Trib. Cassino 10.8.2018; Trib. Torino 26.6.2019).
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