20 Giugno 2017

È illegittima l’azione esecutiva che si alimenta da sola

di Giancarlo Geraci Scarica in PDF

Tribunale di Napoli Nord in Aversa; ordinanza 30 marzo 2017; Auletta

[1] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Spese di iscrizione ipotecaria – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 480, 481, 555, 615, 624; cod. civ., art. 2855)

[2] Espropriazione forzata – Atto di precetto – Interesse ad agire in via esecutiva – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 100, 480, 555)

[1] Le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale non possono essere liquidate dal creditore nel precetto non costituendo né credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali, ma devono essere liquidate dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espropriazione utilmente promossa dal creditore sui beni ipotecati.

[2] È illegittima la procedura espropriativa che si alimenta da sola, in quanto volta esclusivamente al recupero delle spese dell’esecuzione erroneamente quantificate dal creditore nell’atto di precetto.

CASO

[1-2] Il creditore notifica alla debitrice atto di precetto per il pagamento di debiti condominiali.

La debitrice corrisponde l’intera somma precettata ad eccezione della parte relativa alle spese affrontate dal creditore per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, che la debitrice ritiene non dovute.

Il creditore agisce nelle forme dell’espropriazione immobiliare.

La debitrice propone opposizione all’esecuzione chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c.

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione e condanna il creditore opposto al pagamento delle spese.

SOLUZIONE

[1-2] Il Tribunale di Napoli Nord preliminarmente affronta l’unica difesa del creditore, secondo il quale non sussisterebbero i “gravi motivi” previsti dall’art. 624 c.p.c. per sospendere l’esecuzione quando è in contestazione solo il quantum e non anche l’an debeatur (tra le pronunce in merito, Cass. 30 gennaio 2013 n. 2160).

Il Tribunale accoglie l’istanza di sospensione richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, qualora il credito per cui si agisce in via esecutiva sia di entità oggettivamente minima, difetta nel creditore l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata (per tutte, Cass. 3 marzo 2015 n. 4228; sull’argomento Ziino S., La tutela esecutiva dei crediti bagatellari, su EcLegal, 28 febbraio 2017).

Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione, nella pronuncia in esame, aderisce al recente orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale non possono essere inseriti nell’atto di precetto, gli importi relativi alle spese sostenute dal creditore per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, non potendosi queste considerare come credito accessorio a quello principale oggetto del titolo esecutivo, né accessorio di legge alle spese processuali (Cass. 16 giugno 2016 n. 12410).

Considerato, poi, che la debitrice aveva corrisposto integralmente il credito capitale, il Tribunale osserva che l’esecuzione si fondava esclusivamente sul pagamento di quelle spese che il creditore aveva affrontato per dare avvio alla successiva procedura espropriativa verificandosi, così, l’assurdo di un’azione esecutiva che si alimentava da sola.

Per tali ragioni, il Tribunale afferma che le spese relative alla procedura esecutiva verosimilmente non sono dovute e, pertanto, sospende il procedimento esecutivo condannando l’opposto alle spese della fase cautelare.

QUESTIONI

[1] L’ordinanza in esame affronta l’interessante tematica del contenuto dell’atto di precetto.

In particolare, oggetto della pronuncia è se le spese affrontate dal creditore per l’iscrizione di ipoteca giudiziale possano legittimamente essere inserite nell’atto di precetto.

Nel risolvere la controversia, il Tribunale si è conformato alla recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui “le spese per l’iscrizione della ipoteca giudiziaria non costituiscono un credito accessorio al credito principale né un accessorio di legge alle spese processuali […] e non possono pertanto essere legittimamente autoliquidate nel precetto” (Cass. 16 giugno 2016 n. 12410).

Con questa decisione i Giudici di legittimità, superando un lontano precedente (Cass. 20 giugno 1959 n. 1948), hanno qualificato le dette spese come inerenti la fase dell’esecuzione: pertanto, possono essere liquidate tramite provvedimento del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95 c.p.c.

A tali spese, se liquidate, è riconosciuto dall’art. 2855 c.c. il privilegio ipotecario.

La pronuncia in esame pare condivisibile.

Ai sensi dell’art. 480 c.p.c., il precetto “consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo […]”.

Dal tenore letterale deriva che l’atto di precetto può contenere esclusivamente il debito risultante dal titolo, nonché ogni altra spesa che risulti accessoria rispetto al titolo, quale può essere, ad esempio, la tassa di registro della sentenza (in tal senso si veda anche la recentissima Cass. 14 maggio 2017 n. 9908).

Di contro, le spese che il creditore affronta per iscrivere ipoteca giudiziale su di un bene del debitore non risultano dal titolo.

Va pure considerato che le spese di iscrizione ipotecaria non devono essere necessariamente sostenute dal creditore, non appena ottenuta la sentenza favorevole di condanna, per potere utilizzare la stessa come titolo esecutivo.

Si tratta, invece, di spese strumentali al recupero coattivo del credito in un momento successivo, dopo che è scaduto per il debitore il termine di adempimento indicato dal creditore nel precetto.

E va ricordato che il precetto è un atto neutro, la cui funzione è quella di attualizzare l’obbligazione derivante dal titolo (si veda in tal senso Satta S., Commentario al Codice di Procedura Civile, Milano, 1966, III, pag. 111). Pertanto in quest’atto il creditore non indica i beni su cui intende agire esecutivamente, né se intende procedere tramite esecuzione mobiliare, immobiliare o presso terzi.

Il creditore, quindi, ben potrebbe decidere di non agire nelle forme dell’espropriazione immobiliare ma tramite le altre procedure esecutive previste dal codice di rito. In tal caso, risulterebbe ancor più ingiustificata la autoliquidazione delle spese di iscrizione ipotecaria nell’atto di precetto.

Allo stesso modo la ripetizione delle spese di iscrizione ipotecaria appare ingiustificata quando (come nel caso di specie), il debitore, prima dell’inizio dell’espropriazione, adempie integralmente l’obbligazione risultante dal titolo esecutivo e le spese dell’atto di precetto.

[2] Con la seconda massima in commento il Tribunale afferma che l’eventuale prosecuzione dell’azione esecutiva si appaleserebbe illegittima in quanto volta a recuperare spese che, alla luce di quanto precedentemente esposto, dovevano essere richieste dal creditore in un momento successivo.

Il ragionamento è lineare.

L’espropriazione immobiliare che il creditore aveva iniziato, tramite la notifica del relativo atto di pignoramento, era diretta esclusivamente al pagamento delle somme affrontate dal creditore in funzione dell’esecuzione, ossia le spese per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

A tali spese si erano aggiunte anche tutte quelle, inerenti la procedura esecutiva, che il creditore aveva affrontato successivamente, (notifica dell’atto di pignoramento, spese di trascrizione, etc…).

Secondo il Tribunale, se si ammettesse tale modalità di agire, si arriverebbe all’assurdo di un’azione esecutiva che si fonda esclusivamente sul recupero delle spese dell’esecuzione stessa, nonostante l’integrale pagamento del debito che risultava dal titolo esecutivo: è invece illegittima una procedura esecutiva che, utilizzando le parole del Giudice dell’esecuzione, “si alimenta da sola”.