Illeggibilità della clausola vessatoria e dovere di diligenza del contraente debole
di Alessandra Sorrentino, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., Sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 3307, ord. – Pres. Amendola – Rel. Cirillo
Contratto in genere – Clausole vessatorie nei contratti standard – Specifica approvazione scritta -Illeggibilità della clausola derogatoria della competenza territoriale – Conoscibilità secondo l’ordinaria diligenza – Mancata richiesta di modello contrattuale leggibile – Conseguenze
(art. 1341, co. 1°- 2°, c.c.)
[1] In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modulo contrattuale pienamente leggibile; ma, ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria.
CASO
[1] Una società a responsabilità limitata citava in giudizio, davanti al Tribunale di Livorno, una compagnia telefonica, con cui aveva concluso un contratto di utenza telefonica, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subìti per effetto della prolungata interruzione della linea e della conseguente perdita di numerose opportunità lavorative.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in via preliminare di rito l’incompetenza territoriale del tribunale adito – stante l’esistenza in contratto di una clausola derogatoria della competenza per territorio, regolarmente sottoscritta dalla società attrice in quanto clausola vessatoria –, chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea ed avanzando, nel contempo, domanda riconvenzionale per il pagamento di talune fatture insolute.
In primo grado venivano rigettate sia l’eccezione di incompetenza territoriale, sia la domanda riconvenzionale e la compagnia telefonica convenuta veniva condannata al risarcimento del danno, sulla base della scarsa leggibilità della clausola i cui caratteri grafici erano eccessivamente ridotti.
La Corte d’Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla compagnia telefonica e condannava la società vittoriosa in primo grado alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza di secondo grado, la società soccombente proponeva regolamento necessario di competenza avanti alla Suprema Corte di Cassazione, con cui, nell’unico morivo di ricorso, lamentava l’erronea interpretazione dell’art. 1341, co. 2°, c.c., che, richiedendo la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, presuppone che il relativo contenuto sia espresso in maniera chiara e leggibile, tale da essere pienamente compreso da parte del contraente debole.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte con l’ordinanza in commento, prima di pronunciarsi sulla questione relativa all’efficacia di una clausola vessatoria – unilateralmente inserita dal predisponente in contratti standard – redatta con caratteri tipografici molto ridotti, tanto da essere pressoché illeggibili, e specificamente approvata per iscritto dall’aderente, si pronuncia sulla nozione di conoscibilità “secondo l’ordinaria diligenza” (in alternativa all’effettiva conoscenza) richiesta dall’art. 1341, co. 1°, c.c., quale presupposto per l’efficacia della clausola.
Nella specie, i Giudici di legittimità affermano che l’illeggibilità della clausola vessatoria non è sufficiente ad escludere l’efficacia della stessa, una volta che l’aderente l’abbia specificamente sottoscritta a norma dell’art. 1341, co. 2°, c.c.
Qualora, infatti, la clausola risulti completamente illeggibile o, anche soltanto, scarsamente leggibile, o per l’eccessiva piccolezza dei caratteri tipografici, ovvero perché si tratti di modello in fotocopia, è onere del contraente debole richiedere al predisponente un modello contrattuale pienamente leggibile.
QUESTIONI
[1] La società ricorrente rilevava l’assoluta illeggibilità del contratto dalla medesima sottoscritto e depositato nel fascicolo di primo grado, deducendo che la ricostruzione operata dalla Corte d’Appello – che aveva considerato superata tale carenza con la produzione da parte della compagnia telefonica di un fac simile di contratto perfettamente leggibile, la cui conformità rispetto al contratto effettivamente sottoscritto non era mai stata contestata dalla società attrice –, era in palese contrasto con la lettera dell’art. 1341 c.c., ed in particolare con il secondo comma, che prevede la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie, sul presupposto che il contenuto delle stesse sia formulato in maniera chiara e leggibile, tale da essere comprensibile all’aderente. Circostanza evidentemente disattesa nel caso di specie, a nulla rilevando – a giudizio della ricorrente – la piena leggibilità del fac simile prodotto in causa dalla compagnia telefonica.
I Giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, resa in sede di regolamento di competenza, muovono dalla disciplina codicistica delle condizioni generali di contratto, rilevando che l’art. 1341 c.c. regola due tipi di clausole. Il primo comma subordina l’efficacia delle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente nei contratti standard, alla effettiva conoscenza delle medesime da parte dell’aderente al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero alla conoscibilità delle stesse secondo l’ordinaria diligenza. Ciò che rileva ai fini della conoscibilità è che la diligenza sia “ordinaria”, giacché solo in tal caso le condizioni generali di contratto hanno efficacia, in quanto solo in tale ipotesi può ravvisarsi responsabilità in capo all’aderente, che avrebbe potuto conoscerle mediante l’impiego di quel grado di diligenza che è legittimo attendersi dall’uomo medio, in relazione a quel determinato tipo di contratto.
Il secondo comma disciplina l’ipotesi in cui le suddette clausole rivestano carattere vessatorio, disponendo che le stesse, al fine di essere vincolanti nei confronti dell’aderente, debbano essere specificamente approvate per iscritto, sì da richiamare l’attenzione del contraente debole sulla particolare gravosità dell’obbligo assunto.
Rilevato, in via preliminare, che la clausola derogatoria della competenza territoriale, inserita nel contratto de quo, ha natura vessatoria per esplicita previsione di legge (art. 1341, co. 2°, c.c.), la Corte di Cassazione passa ad esaminare quale efficacia si debba riconoscere ad una clausola redatta con caratteri molto piccoli e “pressoché del tutto illeggibile”, quale quella di specie, in presenza di apposita sottoscrizione, per approvazione, da parte del contraente debole.
Prima di considerare la conclusione cui sono pervenuti i Giudici di legittimità, ci si sofferma brevemente sulla posizione della pregressa giurisprudenza e della dottrina sull’efficacia, nei confronti del contraente debole, di clausole non facilmente leggibili e dal contenuto non chiaramente comprensibile.
Secondo un orientamento giurisprudenziale (Trib. Genova, 14.02.2013, con nota di Patti, in La nuova giurisp. civ. comm., 2013, I, p. 1059 ss.; Cass. civ., 03.09.1955, n. 2571, secondo cui il predisponente deve comportarsi in modo tale che la conoscenza delle condizioni contrattuali riesca agevole all’altra, per cui non possono invocarsi le condizioni generali per conoscere le quali l’aderente debba compiere uno sforzo non richiesto ad un contraente medio) la clausola unilateralmente predisposta e redatta con caratteri di misura ridotta, tale da risultare illeggibile e, quindi, difficilmente comprensibile da parte del contraente debole, deve essere qualificata vessatoria e, come tale, inefficace, pur in presenza di specifica sottoscrizione ex art. 1342, co. 2°.
Anche in dottrina è stato da più autori affermato che clausole non facilmente leggibili e non agevolmente comprensibili, quali quelle contenute in moduli densi e stampate con caratteri uniformi e minuti, non abbiano efficacia in capo all’aderente, giacché in tali ipotesi si pretenderebbero dallo stesso uno sforzo ed una accortezza eccessivi, tali da non potersi esigere da un contraente di media preparazione e competenza (ROPPO, Contratti standard. Autonomia e controlli nella disciplina delle attività negoziali d’impresa, 2017, p. 188; EBERS, La revisione del diritto europeo del consumatore: l’attuazione nei paesi membri della direttiva sulle clausole abusive (93/13/Cee) e le prospettive d’ulteriore armonizzazione, in Contr. e impr. Eur., 2007, 717 s.).
In senso contrario, un altro filone giurisprudenziale si è pronunciato a favore della efficacia della clausola scarsamente leggibile, laddove la stessa sia stata specificamente approvata per iscritto dal contraente debole (Cass. civ., 11.11.2015, n. 22984 in Dir. giust., 2015, p. 151; Cass. civ., 21.07.2015, n. 15278).
Nel medesimo senso anche in dottrina si è affermato che ogniqualvolta il contegno richiesto al contraente, che aderisce ad una clausola predisposta unilateralmente dalla controparte, rimanga circoscritto entro i confini della diligenza standard dell’uomo medio, e ciononostante l’aderente non abbia conosciuto la clausola, l’inadempimento è imputabile allo stesso a titolo di colpa e, conseguentemente, la clausola sarà pienamente efficace (G. PATTI – S. PATTI, Responsabilità precontrattuale e contratti standard in Commentario Schlesinger, 1993, p. 340).
I Giudici di legittimità con l’ordinanza in commento rigettano il ricorso in quanto infondato ed aderiscono a quest’ultimo orientamento, richiamando quanto statuito da un precedente risalente nel tempo (Cass. civ., 11.09.1973, n. 2562 in Mass. Foro it. 1973); in particolare hanno affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art 1341 c.c. rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità.
In altre parole, secondo il Supremo Collegio, la validità della clausola va verificata sotto un duplice profilo: contenutistico e grafico.
In particolare, rilevata, nel caso di specie, la sostanziale assenza di contestazioni relative al contenuto della clausola contestata, nella pronuncia viene chiarito che l’eventuale illeggibilità di una clausola vessatoria non esonera il contraente debole dall’obbligo di vigilare, onde evitare di apporre firme “ad occhi chiusi”. A tale scopo, secondo la Suprema Corte, è preciso onere dell’aderente quello di chiedere una copia leggibile del contratto e di verificare il contenuto ed il valore delle clausole prima della relativa sottoscrizione. L’onere del contraente di effettuare un diligente controllo delle disposizioni contrattuali è, peraltro, un principio ripetutamente postulato in giurisprudenza (Cass. civ., 12.08.1961, n. 1260 in Sett. Cass., 1961, p. 1117; Cass. civ., 17.05.1963, n. 1266 in Rep. Giust. civ., 1963 voce “Obbligazione e contratti”, n. 107, in cui si afferma espressamente che “la conoscenza o la possibilità di conoscenza delle condizioni generali non è sufficiente a soddisfare il precetto contenuto nel comma 2 dell’art. 1341 c.c.”).
Ne consegue che qualora il contraente debole ometta di chiedere un modello contrattuale leggibile, non può lamentare in sede giudiziale di non aver compreso il contenuto della clausola, al fine di paralizzarne l’efficacia.
La pronuncia in commento esclude, pertanto, che la scarsa possibilità di conoscenza, lamentata dalla società ricorrente, possa essere ricondotta “all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola” ed afferma che essa è riconducibile esclusivamente ad una “sostanziale disattenzione” di chi ha firmato senza leggere ovvero non si è preoccupato di farsi consegnare un modulo contrattuale pienamente leggibile.
La condivisibile conclusione cui è pervenuta la Corte di Cassazione, peraltro già richiamata dalla giurisprudenza successiva (Trib. Fermo, 23.05.2018, n. 377), si giustifica anche alla luce del principio di autoresponsabilità del danneggiato, il quale evidentemente deve sopportare le conseguenze dovute alla sua negligenza, per avere cioè ignorato ciò che avrebbe potuto conoscere mediante l’impiego della diligenza ordinaria.