Il termine di decadenza per presentare istanze tardive trova applicazione anche per i crediti che formano oggetto di un giudizio di impugnazione
di Alexandra Aliotta Scarica in PDFCass. civ.; ordinanza 13 aprile 2015, n. 7426
Procedure concorsuali – crediti oggetto di accertamento nel giudizio di appello- ammissione al passivo – termine annuale decadenza ex art. 101 l. fall. – sussistenza (r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 101, 96, secondo comma, n.3).
[1] Nel caso di credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento e oggetto di accertamento in appello, il creditore che intenda far valere il credito nel fallimento ha l’onere di chiedere l’ammissione al passivo con riserva non oltre il termine di 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, a pena di decadenza.
CASO
[1] Un ingegnere ha proposto istanza di ammissione al passivo oltre il termine di dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo per un credito di euro 120.076,81, vantato a titolo di differenze retributive per prestazioni lavorative rese in favore della Società, poi fallita.
Il creditore ha presentato istanza di ammissione tardivamente giustificando il ritardo con la pendenza del giudizio di appello, relativo all’accertamento del credito, definito con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 14.3.2012, intervenuta dopo la scadenza del termine di decadenza previsto dall’art. 101 l. fall.
Il Giudice Delegato ha dichiarato inammissibile la domanda perché era stata proposta oltre il suddetto termine.
Il Tribunale, condividendo il provvedimento del G.D., ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore rilevando anche che il ritardo non poteva trovare giustificazione nella pendenza del procedimento d’appello (in quanto il fatto costitutivo del credito insinuato era il pregresso rapporto di lavoro e non la sentenza di appello) e che il creditore avrebbe dovuto proporre domanda di ammissione al passivo con riserva ex art 96 l. fall.
Contro il decreto del Tribunale, il creditore ha proposto ricorso per cassazione
SOLUZIONE
[1] Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del creditore, ha statuito che la domanda di ammissione al passivo deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 101, primo comma, l. fall. anche nel caso in cui sia pendente in grado d’appello il giudizio promosso dal creditore nei confronti del debitore ancora in bonis.
La pronuncia si basa sul tenore letterale dell’art. 101, primo comma, l. fall. che non lascia spazio a dubbi: la norma stabilisce che il termine ultimo per proporre domande di ammissione al passivo di crediti è quello “di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo”.
La Corte osserva che l’art. 101 l. fall. introduce un termine perentorio di decadenza che ammette una sola eccezione prevista nell’ultimo comma della stessa disposizione, che così dispone: “Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”.
E, aggiunge la Corte, non v’è alcuna disposizione che faccia salva l’ammissibilità delle c.d. domande “ultratardive” (proposte oltre il termine suindicato) qualora alla data di dichiarazione del fallimento il giudizio volto all’accertamento del credito sia pendente in grado d’appello, ma non sia stata ancora emessa la relativa sentenza.
La pronuncia in commento ha chiarito che in questa ipotesi trova applicazione l’art. 96, comma, secondo comma, n.3, l. fall. che include fra le ipotesi di crediti ammessi con riserva “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”.
La Corte ha concluso affermando che il creditore, che intenda far valere nel fallimento il credito oggetto di un giudizio in appello, al fine di non incorrere nella decadenza comminata dall’art. 101 l. fall., è tenuto a chiederne l’ammissione con riserva non oltre il termine di un anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
QUESTIONI
[1] L’art. 86 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha modificato l’art. 101 l. fall. introducendo un termine perentorio per la proposizione delle domande di insinuazione nel passivo.
Il termine si applica a tutte le domande di ammissione, salvo che il creditore non dimostri che ricorre l’ipotesi del ritardo non imputabile prevista dall’ultimo comma dell’art. 101 l. fall.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in questa ipotesi non rientra la pendenza del giudizio di appello avente ad oggetto l’accertamento del credito oggetto della insinuazione.
La pronuncia è condivisibile in quanto si basa su un’interpretazione sistematica delle norme in materia fallimentare ovvero sul combinato disposto degli artt. 96, secondo comma, n. 3 e 101 l. fall.
In motivazione la Corte chiarisce che la legge fallimentare disciplina l’istituto della ammissione con riserva proprio per regolare l’ipotesi in cui i crediti, oggetto della domanda di ammissione, non siano stati ancora accertati con sentenza passata in giudicato.
È irrilevante la pendenza di un giudizio di appello, che non incide sul termine previsto dall’art. 101 l. fall. e non ne determina l’automatica sospensione sino all’esito del gravame.
Il creditore che intenda far valere nel fallimento un credito oggetto di accertamento in un procedimento pendente in appello, può evitare di incorrere nella decadenza prescritta dall’art. 101, primo comma, l. fall. solo chiedendone l’ammissione con riserva non oltre il termine di 12 mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.
Spetterà al Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 96 l. fall., verificare se il credito rientra fra quelli opponibili alla massa e, in caso positivo, lo ammetterà con riserva dell’esito del giudizio di impugnazione.
Sul termine di decadenza previsto dall’art. 101, l. fall v. pure Cass., 31 luglio 2015, n. 16218 in EcLegal, 14 dicembre 2015, con nota di Aliotta, L’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura non è soggetta al termine di decadenza previsto per le domande tardive dall’art. 101 legge fallimentare.