Il “saldo rettificato”
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFAi fini dell’identificazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie e della rideterminazione del corretto saldo dare e avere nei rapporti bancari di c/c, occorre avere a riferimento il “saldo banca”, ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall’istituto bancario e periodicamente inviati al cliente, oppure il c.d. “saldo rettificato” o “ricalcolato”, che prevede la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle?
La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L’eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. n. 9141/202; Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023. Conforme App. Milano 30.1.2020; Trib. Milano 15.1.2021; App. Milano 5.1.2023 n. 15).
Questa impostazione (saldo rettificato) è ormai ius receptum, avendo in più occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l’intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
L’individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell’art. 1422 c.c. non risulta violato ma vale per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (Cass. n. 2602/2024, che richiama i precedenti di Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 37099/2022; Cass. n. 7721/2023).
Nel ribadire il predetto orientamento, la Cassazione ha altresì chiarito che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile a norma dell’art. 1422 c.c., l’operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all’esito ed agli effetti dell’azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell’azione di nullità che abbia dichiarato l’illegittimità del titolo su cui si è fondata l’annotazione sul conto (Cass. n. 3858/2021; App. Roma 19.7.2022: non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità del titolo a base dell’annotazione nel conto stesso. L’annotazione nel conto è la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto in sé).
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