16 Maggio 2016

Il piano attestato non esclude la bancarotta per distrazione

di Luca Iovino Scarica in PDF

Cassazione Penale sez. V, 8 gennaio 2016 n. 892

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Fallimento – Reati – Bancarotta fraudolenta — Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni – Piano attestato di risanamento Configurabilità – Sussistenza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, legge fallimentare, art. 67, 216)

 [1] La previsione di atti di disposizione del patrimonio sociale contenute in un piano attestato di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d) l. fall, non esclude il reato di bancarotta fraudolenta, se tali atti abbiano lo scopo di distogliere beni sociali dalla finalità di garanzia per i creditori. 

CASO
[1] Il giudice per le indagini preliminari di Chieti, ritenuto che alcuni atti di disposizione del patrimonio sociale posti in essere da una società prima della dichiarazione di fallimento integrassero il fumus del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’intero complesso aziendale.

Il provvedimento cautelare veniva emesso nonostante le operazioni sospette – cessione di due rami d’azienda, cessione di un contratto e risoluzione di un contratto di affitto di ramo d’azienda – fossero state poste in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d) l. fall.

Avverso il provvedimento di sequestro, confermato dal tribunale del riesame, le società cessionarie dei rami d’azienda e del contratto, proponevano ricorso per cassazione denunciando l’insussistenza del fumus commissi delicti

SOLUZIONE
[1] La corte di cassazione nel rigettare il ricorso, afferma che l’adozione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d), l. fall. non è di per sé idonea ad escludere la rilevanza penale delle condotte distrattive in esso eventualmente previste

Le attività negoziali, inoltre, devono essere contenute nell’ambito di un piano che “appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”; requisito che, correttamente, non era stato rinvenuto dal Tribunale della libertà nel piano attestato al suo esame. 

QUESTIONI
[1] Il piano attestato di risanamento disciplinato dell’art. 67, 3° comma, lett. d) l. fall., è uno strumento di soluzione della crisi dell’impresa che non prevede alcun vaglio preventivo da parte dell’autorità giudiziaria.

Si tratta di un “progetto economico” adottato dall’imprenditore nel quale è contenuta una strategia di uscita dalla crisi, la cui fattibilità – oltre alla veridicità’ dei dati esposti- devono essere attestate da professionista iscritto nel registro dei revisori legali, dotato di requisiti di indipendenza rispetto all’impresa.

Ai sensi dell’art. 67, 3° comma, lett. d), l. fall., tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato sono esentati dalla revocatoria fallimentare, se il piano, oltre a soddisfare i suddetti requisiti soggettivi di attestazione, appaia altresì idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

L’attestazione, dunque, non esclude sic et simpliciter la revocatoria degli atti posti in essere in esecuzione del piano, essendo necessario, come si è detto, che tali atti si inseriscano in un piano “fattibile”.

Analogamente, secondo la pronuncia della quinta sezione penale della corte di cassazione, non può in alcun modo ipotizzarsi alcun automatismo in relazione all’esonero dalla responsabilità penale dell’imprenditore per eventuali attività distrattive poste in essere in esecuzione del piano attestato.

Al giudice penale compete, dunque, la valutazione di congruità e fattibilità del piano attestato allorché esso sia esclusivamente destinato a proteggere attività illecite dirette a distogliere il patrimonio dell’impresa dalla sua funzione di garanzia del ceto creditorio.

Giova precisare che l’art. 217 bis l. fall. (introdotto dalla l. 30.07.2010 n.122) ha previsto una scriminante, nel caso di adozione del piano attestato, per i soli reati meno gravi di bancarotta semplice ex art. 217 l.fall. e di bancarotta preferenziale ex art. 216 comma 3 l. fall. escludendo dunque, qualsiasi scriminate per le ipotesi di bancarotta fraudolenta, disciplinate dal primo comma nn. 1 e 2 dell’art. 216 l.fall..