11 Luglio 2016

Il nuovo arbitrato per le controversie finanziarie presso la Consob

di Maria Serena Puliafito Scarica in PDF


La Consob, con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e ha adottato il relativo regolamento. Il nuovo Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie si impone quale efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori, idoneo a migliorare la fiducia del pubblico nel sistema finanziario nel suo complesso, nonché a scoraggiare la diffusione di pratiche finanziarie scorrette; sostituirà, ex art. 1, comma 47, l. 28 dicembre 2015, n. 208, la Camera di conciliazione e di arbitrato che resta in carica fino alla conclusione delle procedure pendenti.

L’introduzione nelle materie di competenza della Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie – fondato, in analogia con quanto previsto per l’Arbitro Bancario Finanziario, sull’obbligo di adesione da parte degli intermediari e sulla natura decisoria della procedura – è stata avanzata nell’ambito del Tavolo congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, costituito nel corso del 2013 per avviare un progetto, denominato «Carta degli Investitori», volto a migliorare la protezione degli investitori, l’integrità dei mercati finanziari e la competitività del sistema finanziario nazionale.

In considerazione dell’impatto positivo, in termini di aumento della conformità degli intermediari e di riduzione del contenzioso, dei sistemi di ADR bancari e finanziari in ambito nazionale e nei principali Paesi UE (per i dati statistici, v. Banca d’Italia, Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2015, pp. 23-48) e dei punti di debolezza della Camera di conciliazione e di arbitrato (rilevati da Consob, Carta degli Investitori, pp. 22 s.), il d.leg. 6 agosto 2015, n. 130 ha recepito la proposta di intervento legislativo e ha modificato il d.leg. 6 settembre 2005, n. 206, introducendo il titolo II – bis rubricato «Risoluzione extragiudiziale delle controversie», nonché l’art. 2, d.leg. 8 ottobre 2007, n. 179, aggiungendo i commi 5 bis e 5 ter.

Lo schema di regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento della nuova ADR – dotata «di un potenziale impatto positivo sull’attività di vigilanza, che indirettamente potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l’analisi dell’operatività di un’istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischiosità sia dal punto di vista soggettivo (intermediari) che oggettivo (servizi di investimento)» (v. Consob, Relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori, derivanti dal Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), p. 2) – è stato redatto dalla Consob, tenendo conto degli indirizzi per l’attuazione del d.leg. n. 130/2015 condivisi dal Tavolo di coordinamento e di indirizzo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicati in http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Tavolo_coordinamento_indirizzo.pdf), e sottoposto a consultazione pubblica (per i contributi pervenuti, v. Consob, Adozione del Regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5-ter, d.leg. n. 179/2007, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – Esiti della consultazione).

Le disposizioni definitive del «Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)» (di seguito anche il «Regolamento») prevedono che il costituendo Organismo – denominato Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) – si articoli in un collegio decidente e in una segreteria tecnica, avente funzione di supporto. Il collegio deve essere composto da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità (artt. 5, comma 1; 6, Regolamento). La nomina di tre di questi, compreso il Presidente, spetta alla Consob, mentre i restanti due devono essere designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (art. 5, comma 4, Regolamento). La durata dell’incarico è di cinque anni per il Presidente e di tre anni per gli altri componenti; possono essere confermati una sola volta (art. 5, comma 3, Regolamento).

L’ambito di operatività dell’ACF attiene alle controversie relative alla gestione dei portali di equity crowdfunding e alle controversie, anche transfrontaliere, tra investitori retail e intermediari del mercato mobiliare relative alla violazione degli obblighi di comportamento e di informativa nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 1, Regolamento). Sono esclusi dalla cognizione dell’ACF i danni che non hanno natura patrimoniale e quelli che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’intermediario (art. 4, comma 3, Regolamento).

Il ricorso può essere presentato dagli investitori, anche personalmente, previo reclamo all’intermediario, a condizione che il valore della controversia non superi i cinquecentomila euro e che sui fatti oggetto della stessa non siano pendenti altre procedure di mediazione o conciliazione (artt. 2, comma 1, lett. g); 4, comma 2; 10, commi 1 e 2, Regolamento). Il diritto di ricorrere all’ACF non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è esercitabile anche in presenza di clausole contrattuali che prevedono la devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale (art. 3, comma 4, lett. a), Regolamento).

L’accesso all’ACF è gratuito per l’investitore (art. 18, Regolamento) – ma la previsione sarà oggetto di valutazione nell’ambito della prima revisione del Regolamento – e le spese per l’avvio della procedura – per la quale è prevista, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l’informatizzazione entro due anni – sono poste a carico del «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori», nel quale saranno versati metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti degli intermediari inadempienti (v. Consob, Relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese, cit., 3, nella quale si legge anche che «ove la disponibilità del fondo dovesse eccedere gli importi necessari a coprire le spese di accesso, l’eventuale parte residua sarà utilizzata dalla Consob per sostenere l’adozione di ulteriori misure a favore degli investitori, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria»).

Il procedimento si svolge sulla base di un contraddittorio attenuato (art. 11, Regolamento) e spetta all’intermediario, in coerenza con quanto previsto dall’art. 23, comma 6, TUF e dalla giurisprudenza della Cassazione (v., inter alia, Cass. 26 ottobre 2015, n. 21711, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 17 febbraio 2009, n. 3773, Foro it., Rep. 2009, voce Intermediazione finanziaria, n. 166 (e Banca, borsa ecc., 2010, ii, 687, con nota di Corradi), provare di aver assolto agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti degli investitori (art. 15, comma 2, Regolamento).

Il collegio deve definire il procedimento entro novanta giorni dal completamento del fascicolo – salvo proroga, per un periodo non superiore a novanta giorni, che può essere disposta su richiesta di entrambe le parti oppure se necessario per la particolare complessità o novità delle questioni trattate –, applicando le norme giuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce (artt. 14, commi 1, 2 e 3; 15, comma 1, Regolamento).

La decisione deve essere motivata e, in caso di accoglimento del ricorso, indica il termine entro il quale l’intermediario deve provvedere alla sua esecuzione (art. 15, commi 1 e 3, Regolamento). L’eventuale inadempimento è sanzionato con la pubblicazione della notizia sul sito web dell’ACF e, a cura e spese dell’intermediario, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario per una durata di sei mesi (art. 16, comma 3, Regolamento).

Le pronunce non sono suscettibili di acquistare efficacia di giudicato e può essere utile pianificarne la classificazione, «evidenziando sia la distribuzione “per intermediario” sia quella “per servizio di investimento”. La pubblicazione di dati aggregati, oltre che di singoli provvedimenti, potrà rafforzare l’impatto “reputazionale” dell’Arbitro, incentivando la conformità sostanziale degli intermediari» (v. Consob, Relazione illustrativa delle conseguenze sull’attività delle imprese, cit., p. 3); resta salvo per gli investitori, così come per gli intermediari, il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

 

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