Il limite temporale dell’intervento del creditore iscritto o privilegiato nella espropriazione immobiliare
di Alessandro Petronzi Scarica in PDFCass., Sez. 6-III ord., 20 aprile 2016, n. 7810Scarica la sentenza
Esecuzione Forzata – Espropriazione immobiliare – Intervento del Creditore iscritto o privilegiato – Limite temporale (cod. proc. civ., art. 566, 596)
[1] In tema di espropriazione immobiliare, il limite temporale ultimo dell’intervento del creditore munito di diritti di prelazione va individuato nel momento processuale in cui la udienza di cui all’art. 596 c.p.c. abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) e si sia ivi svolta un’attività di trattazione effettiva del progetto di distribuzione delle somme.
CASO
[1] Nell’ambito di una espropriazione immobiliare, una banca creditrice ipotecaria interviene successivamente alla udienza di discussione del progetto di distribuzione delle somme, volendo far valere la prelazione ipotecaria.
L’intervento viene dichiarato inammissibile per tardività dal giudice dell’esecuzione ed il Tribunale, adito a norma dell’art. 617 c.p.c., rigetta la opposizione avverso l’ordinanza del G.E. confermando la statuizione di tardività dell’intervento, in quanto avvenuto dopo che la udienza di esame e discussione del progetto di distribuzione delle somme si era già tenuta.
La banca interpone ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art 566 c.p.c. ed evidenziando la tempestività del proprio intervento in quanto alla udienza fissata ai sensi dell’art. 596 c.p.c. non vi era stata la approvazione del progetto di distribuzione ma era stato disposto un rinvio per consentire al delegato alla vendita di modificare il progetto di distribuzione secondo le indicazioni emerse nella medesima udienza.
SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, afferma che il momento ultimo della possibilità di intervento tardivo del creditore iscritto o privilegiato, che secondo quanto prescritto dall’art. 566 c.p.c. deve avvenire “prima dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c.”, va inteso nel senso che l’intervento è ormai precluso dopo che tale udienza abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) ed abbia pertanto avuto luogo una attività di trattazione effettiva delle questioni inerenti la distribuzione delle somme, divenendo invece irrilevante che sia stato disposto un rinvio in prosecuzione della trattazione o per la redazione di un nuovo progetto di distribuzione.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento, nel confermare propri precedenti già espressi in materia (Cass. 6432/2015; Cass. ord. 23393/2012), ha il pregio di individuare in maniera solida il limite temporale dell’intervento “tardivo” dei creditori muniti di diritti di prelazione.
L’art. 566 c.p.c. stabilisce infatti che tali creditori possono intervenire per far valere il proprio diritto di prelazione prima della udienza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme di cui all’art. 596 c.p.c.
Nella pratica giudiziaria non è infrequente che siano disposti rinvii di udienza della medesima udienza di approvazione del progetto di distribuzione.
La sentenza in commento chiarisce in che modo tali rinvii della udienza ex art 596 c.p.c. esplichino i propri effetti in ordine alla questione della tempestività degli interventi effettuati nelle more dei rinvii.
Al riguardo, la Suprema Corte distingue due ipotesi:
- l’intervento deve essere dichiarato inammissibile ogni qualvolta la udienza di approvazione del progetto di distribuzione delle somme abbia avuto inizio (nella data e nell’ora fissate) ed abbia avuto luogo una attività di trattazione effettiva delle questioni inerenti la distribuzione delle somme.
- l’intervento risulta al contrario ancora ammissibile sia nel caso in cui l’udienza fissata per la discussione ed approvazione del progetto di distribuzione non abbia luogo per mero rinvio derivante da ragioni d’ufficio, sia qualora non si svolga in concreto alcuna attività di trattazione, ma siano poste in essere attività dirette a rimediare a nullità impedienti il rituale svolgimento dell’udienza e dunque abbia luogo una trattazione solo a questo scopo ed in funzione dell’adozione del provvedimento per rimediare alla nullità, con successiva fissazione di una nuova udienza per la trattazione ai sensi dell’art. 596 c.p.c..
Più in particolare non scatta il limite temporale preclusivo di intervento di cui all’art. 566 c.p.c. in tutte quelle situazioni, in cui il G.E. prima di entrare nel merito della discussione del progetto di distribuzione, verifica la assenza di eventuali nullità formali della procedura (così in Cass. 90/1965, ove all’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. si era constatata la presenza di una nullità relativa all’avviso al debitore esecutato, che aveva imposto di rinviarla ad altra data per il rinnovo dell’avviso).
La individuazione della natura del rinvio dell’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, se cioè rientri nell’alveo di quei rinvii che determinano o meno la preclusione all’intervento – questione che può apparire speciosa – è destinata ad avere un notevole impatto pratico nell’attuale sistema delle espropriazioni immobiliari, ove recentemente si stanno sperimentando prassi da parte dei creditori istituzionali (ed in particolare gli istituti di credito) che tendono a procrastinare l’intervento nel processo esecutivo, da un lato al fine di sottrarsi all’onere delle spese del processo esecutivo immobiliare, (ormai) divenute ingenti in seguito all’avvento della recente norma regolamentare che ha stabilito congrui compensi per l’attività del delegato alla vendita (D.M. 227 del 15 ottobre 2015, sul quale vedi Farina, P., Il compenso del professionista delegato dopo il decreto ministeriale del 15 ottobre 2015, n. 227, in Eclegal.it, 29 febbraio 2016), e dall’altro di aggirare il rischio ipotetico della declaratoria di infruttuosità di cui al novello art. 164 bis disp. att. c.p.c. magari dopo numerosi tentativi di vendita a fronte di notevoli esborsi economici per le attività prodromiche alla vendita (spese di pubblicità, etc.).