26 Ottobre 2015

Il (limitato) potere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita forzata nella più recente interpretazione della Cassazione

di Pasqualina Farina Scarica in PDF

Cass., Sez. III; sentenza 21 settembre 2015, n. 18451

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Espropriazione immobiliare – Aggiudicazione – Prezzo ingiusto – Sospensione della vendita – Opposizione agli atti esecutivi– Ipotesi tassative di sospensione
(Cod. proc. civ. artt. 586; 617)

[1] Il potere di sospensione della vendita forzata ai sensi dell’art. 586 c.p.c. può essere esercitato dal giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione laddove: a) siano sopravvenuti fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) interferenze di natura criminale abbiano influito sul processo di vendita; c) il prezzo del bene sia stato determinato in forza di dolo, scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati al giudice fatti noti ad una parte già prima dell’aggiudicazione, purché ci sia il consenso delle altre parti.

CASO
[1] Con ricorso straordinario in cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., il creditore pignorante ha impugnato la sentenza (del Tribunale di Palermo) di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la revoca dell’aggiudicazione da parte del giudice dell’esecuzione. Nel caso di specie l’immobile era stato aggiudicato al settimo tentativo di vendita per un importo pari alla metà del valore di mercato. A sostegno del ricorso, il creditore ha dedotto che la revoca dell’aggiudicazione era illegittima perché il prezzo di aggiudicazione era stato determinato attraverso una corretta sequenza procedimentale: il ribasso del prezzo era, dunque, diretta conseguenza dei numerosi tentativi di vendita. Né erano intervenuti fattori devianti o interferenze illecite che giustificassero la sospensione della vendita e la revoca dell’aggiudicazione ex art. 586 c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Nell’accogliere il ricorso, la Suprema Corte, ha chiarito che il potere di sospensione della vendita forzata ai sensi dell’art. 586 c.p.c. può essere esercitato dal giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione laddove:

a) si siano verificati fatti nuovi successivi all’aggiudicazione;

b) interferenze di natura criminale abbiano influito sul processo di vendita;

c) il prezzo del bene sia stato determinato in forza di dolo, se emerso dopo l’aggiudicazione;

d) vengano prospettati al giudice dell’esecuzione fatti noti ad una parte già prima dell’aggiudicazione, purché ci sia il consenso delle altre parti.

QUESTIONI
[1] Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione riscrive l’art. 586 c.p.c. e limita in maniera incisiva la discrezionalità del giudice dell’esecuzione.

Viene chiarito, infatti, che il potere di sospensione non presuppone la sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello di mercato del bene ma la sussistenza di fatti nuovi o una illegittima sequenza procedimentale.

Per vero, il potere di cui all’art. 586 c.p.c. non può mai prescindere dalle modalità con cui le parti hanno gestito il processo esecutivo; pertanto non può essere esercitato dal giudice in forza di elementi o fatti che le parti conoscevano già prima dell’aggiudicazione ma non hanno mai dedotto.

Di qui l’affermazione che il diritto dell’aggiudicatario al trasferimento del bene cede in caso di fatti sopravvenuti all’aggiudicazione, non conoscibili o ignoti alle parti ed al giudice, ma non può risentire di fatti che potevano essere dedotti dalle parti o rilevati dal giudice prima dell’aggiudicazione.

Laddove poi i fatti (che incidono sulla corretta determinazione del prezzo) fossero noti solo ad una parte (nel caso di specie il debitore) e siano stati conosciuti dalle altre parti (creditori e aggiudicatario) solo dopo l’aggiudicazione, il potere di sospensione è subordinato al consenso di queste ultime.

In altre parole, se il creditore non ha interesse alla rinnovazione del procedimento di vendita, la sospensione finirebbe per tutelare un comportamento scorretto del debitore che, pur avendo interesse ad una aggiudicazione per un importo più elevato, non ha segnalato tempestivamente (recte prima dell’aggiudicazione) al giudice l’incongruità del prezzo.

In giurisprudenza tra i precedenti si segnalano: Cass. civ., Sez. III, 03.02.2012, n. 1216; Cass. Civ., Sez. III, 23 febbraio 2010, n. 4344; Cass. Civ., Sez. III 18 aprile 2003, n. 6269; Cass. Civ., Sez. III, 06. 08.1999, n. 8464.

Per approfondimenti, in dottrina, v. BIFFI, L’esercizio del potere di sospensione della vendita forzata ex art. 586 c.p.c.: ratio della norma e limiti per il giudice dell’esecuzione, in Riv. es. forz., 2004, 191 ss.; JACCHERI, Sospensione della vendita forzata ed effetto traslativo, in Riv. dir. proc., 1993, 723 ss.; SALETTI, Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, n Riv. dir. proc., 2003, 1054 ; TARZIA, La sospensione della vendita forzata immobiliare a prezzo ingiusto, n Riv. dir. proc., 1991, 1090 ss.