24 Novembre 2015

Il foro convenzionale «resiste» alla soppressione dell’ufficio giudiziario

di Claudio Bechis Scarica in PDF

Cass., Sez. VI-2, ord., 9 luglio 2015, n. 14390

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Procedimento civile – Competenza per territorio – Foro convenzionale – Soppressione dell’ufficio giudiziario – Inefficacia sopravvenuta della clausola – Esclusione – Competenza dell’ufficio giudiziario accorpante – Sussistenza (C.p.c. artt. 28 e 29; D. Lgs. 7 settembre 2012 nn. 155 e 156)

[1] L’eliminazione dell’ufficio giudiziario convenzionalmente competente, in assenza di diverse indicazioni delle parti, non rende inefficace la relativa clausola contrattuale, che deve intendersi riferita all’ufficio giudiziario che ha accorpato quello soppresso.

CASO
[1] L’ordinanza in epigrafe ha deciso il regolamento di competenza proposto contro la decisione del giudice adito di declinare la competenza in favore del tribunale cui risultavano trasferite le funzioni del foro convenzionale prescelto in via esclusiva dalle parti prima della relativa soppressione; secondo il ricorrente, tale eliminazione avrebbe invece reso inefficace la clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio, disciplinata dunque dagli ordinari criteri di cui agli artt. 18 ss c.p.c.

SOLUZIONE
[1] La Corte Suprema, nel sancire il principio di diritto in analisi, osserva come l’accordo siglato ex artt. 28 e 29 c.p.c. assolva alla funzione di designare l’ufficio giudiziario più prossimo ad uno dei contraenti e, ciò, attraverso un rinvio mobile (e dunque sempre riadattabile) alle norme che ne individuano la sede e le articolazioni territoriali.

QUESTIONI
[1] La fattispecie si deve alla soppressione ad opera dei D. Lgs. 7 settembre 2012 nn. 155 e 156, su delega dell’art. 1 co. 2 ss, L. 14 settembre 2011 n. 148, di 30 tribunali (v. C. Cost. 24 luglio 2013, n. 237, in Giust. civ., 2013, 1650 ss. e art. 1 D.Lgs. 19 febbraio 2014 n. 14) e di 667 giudici di pace, oltre che delle sezioni distaccate di cui all’abrogata sez. I bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (di per sé irrilevanti in punto competenza: da ult., Cass. 13 ottobre 2014, n. 21557, in Mass. Foro it., 2014 e Id., 24 gennaio 2006 n. 1309, ibidem; v. però Cass. 17 aprile 2015 n. 7835, in Mass. Foro it., 2015 e Id. 27 marzo 2015, n. 6276, ibidem, riguardanti sezioni accorpate a tribunali diversi dalle relative sedi principali).

L’impatto ai presenti fini dell’inedita riforma in discorso – con cui sono state contestualmente ridefinite le zone di competenza degli uffici giudiziari rimasti – risulta in certa misura attenuato sul piano statistico dal mantenimento dei tribunali di capoluogo ex art. 1, co. 2, lett. a), L. 148/2011 cit., su cui solitamente cade la scelta delle parti.

La decisione della Corte, benché sintonica rispetto alla ratio conservativa dell’art. 1367 c.c., si espone ad alcune perplessità.

Innanzitutto, non è detto che le parti deroghino al foro legale per ragioni di maggior «prossimità»: la preferenza verso altri uffici può infatti rispecchiare le esigenze più svariate, inclusa la propensione al c.d. forum shopping – rispetto alla quale, peraltro, potrebbe anche essere coerente la soluzione di spostare il foro convenzionale sull’ufficio accorpante, nella misura in cui tale ufficio è destinato a riassorbire i giudici dei tribunali eliminati ex art. 5 D. Lgs. n. 155 cit. – fatte salve le possibilità di diversa assegnazione di cui al successivo art. 6.

Un secondo problema nasce dal fatto che «l’accorpamento» degli uffici soppressi impone all’attore di individuare il nuovo giudice competente consultando le tabelle allegate al R.D. cit. e (nelle rare ipotesi in cui occorra) alla L. 21 novembre 1991, n. 374. L’individuazione potrebbe allora rivelarsi aleatoria nei casi in cui il tribunale prescelto dai contraenti sia stato spartito in “porzioni di territorio” tra più “circondari limitrofi” (cfr. lett. b) cit.): anche in questi casi la deroga convenzionale alla competenza conserva efficacia? E competente sarebbe il solo foro più vicino a chi l’ha voluta o tutti quelli coinvolti?

In dottrina, Costantino, La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in Riv. dir. proc. 2012, 1567 ss e Auletta, La lezione francese sulla revisione della geografia giudiziaria, ivi, 2013, 165 ss.