6 Luglio 2015

Il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo anche se l’opposizione si conclude con una dichiarazione di continenza

di Viviana Battaglia Scarica in PDF

Trib. Brindisi, ordinanza 16 marzo 2015, n. 3810

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Esecuzione forzata in genere – Titolo esecutivo – Decreto ingiuntivo seguito da dichiarazione di continenza – Istanza di sospensione dell’esecuzione – Rigetto

(Cod. proc. civ. art. 615, 39, 50, 645)

[1] Va rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. qualora il creditore agisca esecutivamente in forza di un decreto ingiuntivo che è divenuto irrevocabile per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione, che si era concluso con una declaratoria di continenza.

CASO
[1] La società E.M. ottiene decreto ingiuntivo contro la società ICE, che propone opposizione. Il Tribunale dichiara la continenza rispetto ad altra causa che era stata preventivamente incardinata nelle forme ordinarie e fissa termine perentorio per la riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. Il giudizio non viene riassunto e la società E.M. aziona il decreto ingiuntivo.
La ICE propone opposizione a precetto con istanza di sospensione ex art. 615, 1° co, c.p.c. Il giudice istruttore concede la sospensione, ritenendo che il decreto ingiuntivo era venuto meno.
Avverso il provvedimento di sospensione la E.M. propone reclamo al Tribunale di Brindisi, che viene investito della quaestio circa la sorte del decreto ingiuntivo in caso di mancata tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione che si è concluso con una declaratoria di continenza.

SOLUZIONE
[1] Richiamando il più recente orientamento della S.C. (Cass. 27 giugno 2011, n. 14175; in senso conforme v. Cass. 11 giugno 2014, n. 13242, in Guida al diritto, 2014, 42, 70 e Cass. 12 marzo 2014, n. 5703, in Arch. loc., 2014, 4, 435. In dottrina Ronco, Processo per decreto ingiuntivo e continenza di cause, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1985, 1082), il Tribunale di Brindisi afferma:
a) che la pronuncia con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice deve contenere una contestuale pronuncia di revoca o nullità del decreto opposto;
b) che in difetto di tale pronuncia, anche implicita, la mancata tempestiva riassunzione determina l’estinzione del giudizio di opposizione e la conseguente definitiva irrevocabilità del decreto opposto.

Lo stesso Tribunale aggiunge che nel caso di specie il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarata la continenza, nulla aveva statuito in ordine alla validità e/o caducazione del decreto opposto e che in seguito alla estinzione del processo per mancata riassunzione il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo.
Per tali considerazioni il Tribunale di Brindisi revoca l’ordinanza di sospensione pronunciata dal giudice dell’esecuzione.

QUESTIONI
[1] L’ordinanza in esame non sembra avere correttamente applicato gli insegnamenti della Suprema Corte.
La Cassazione, infatti, da molti anni precisa che la pronuncia con cui il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza, ovvero l’incompetenza, contiene sempre, ancorché implicita, una contestuale pronuncia di revoca o nullità del decreto opposto e la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda che era stata proposta con il ricorso monitorio.

La mancata tempestiva riassunzione determina l’estinzione del giudizio di opposizione con conseguente definitiva efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo solo se la declaratoria di continenza, o di incompetenza, escluda, per il suo contenuto, una contestuale pronuncia di invalidità del decreto opposto.

Nel caso in questione il giudice dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.si era limitato a dichiarare la continenza senza fare alcun riferimento alla sorte del decreto opposto e la revoca era una conseguenza automatica della dichiarazione di continenza.