Il creditore, che ha pignorato soltanto la quota di proprietà del debitore, può estendere il pignoramento anche sulla quota del coniuge non obbligato.
di Ruggero Siciliano Scarica in PDFTrib. Enna, ord. 4 maggio 2015
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Comunione legale tra coniugi – Debito del singolo – Espropriazione – Modalità
(Cod. civ. art. 18, 177, 184, 189; cod. proc. civ., art. 492, 498, 499, 567, 599, 600)
[1] Se il pignoramento per crediti personali sui beni del coniuge in regime di comunione legale è stato eseguito soltanto sulla quota del coniuge obbligato prima del 31 dicembre 2014, il giudice dell’esecuzione può autorizzare la sua estensione o integrazione anche sui beni del coniuge non obbligato, consentendo la prosecuzione della procedura.
CASO
[1 ] Il creditore di uno dei coniugi, in regime di comunione legale, ha eseguito il pignoramento immobiliare, per crediti personali, soltanto sulla quota di proprietà del coniuge obbligato. Lo stesso creditore ha poi proposto istanza di autorizzazione all’estensione del pignoramento anche nei confronti del coniuge del debitore.
SOLUZIONE
[1] Nel provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Enna ha disposto la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata ed autorizzato l’estensione del pignoramento sui beni del coniuge del debitore in regime di comunione legale.
Quanto disposto è coerente con il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è necessario procedere al pignoramento dell’intero compendio dei beni oggetto della comunione, qualora si voglia proporre azione esecutiva nei confronti di uno dei coniugi in regime di comunione legale.
La Corte di Cassazione, superando precedenti orientamenti contrastanti, ha infatti affermato che «La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o più beni) in comunione abbia solo ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita o assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo in assegnazione» (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575, in Foro it., 2013, 11, I, 3274, con nota di Acone, Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi: un passo avanti ed uno indietro della Corte di Cassazione; in Riv. es. forzata, 2014, 563, con nota di Santagada, Espropriazione forzata dei beni in comunione legale per debiti personali del singolo coniuge; in Riv. dir. proc., 2013, 790, con nota di Pilloni, L’espropriazione «integrale» dei beni del coniuge in regime di comunione legale).
QUESTIONI
[1] Aspetto degno di interesse, e che rileva nel caso in esame, riguarda la sorte da riservare ai procedimenti esecutivi, al momento pendenti, che sono stati promossi sulla sola quota del coniuge obbligato, in regime di comunione legale dei beni.
La giurisprudenza di merito non ha ancora maturato sulla questione un indirizzo univoco. Alcuni Tribunali hanno dichiarato l’improcedibilità delle procedure, nelle quali il pignoramento sia stato effettuato soltanto pro quota e non per intero.
Altri giudici di merito, come il Tribunale di Enna nella vicenda di cui sopra, hanno consentito al creditore di “integrare” i pignoramenti già eseguiti, dichiarando l’improcedibilità dei soli procedimenti che non si uniformano all’indirizzo della Cassazione.
La scelta del Tribunale di Enna nel provvedimento in esame può dirsi ispirata ad una logica di ragionevolezza ed equità, in quanto, da un lato, fa propri i principi enunciati dalla Corte di Cassazione e, al tempo stesso, garantisce la prosecuzione della procedura pendente, nel rispetto delle esigenze di economia processuale.