16 Novembre 2015

Il controllo dei provvedimenti collegati all’estinzione del processo esecutivo.

di Daniela Longo Scarica in PDF

Cass., VI-3 sez. civ.; ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27031

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Esecuzione forzata in genere – Estinzione – Contestazione dei presupposti dell’estinzione – Reclamo – Contestazione della decisione sulle spese – Reclamo – Contestualità con la contestazione dell’estinzione – Collocazione della pronuncia sulle spese nel provvedimento estintivo – Irrilevanza
(Cod. proc. civ., art. 630).

Esecuzione forzata in genere – Estinzione – Provvedimenti consequenziali – Reclamo – Esclusione – Opposizione agli atti esecutivi
(Cod. proc. civ., artt. 617, 630, 632).

Esecuzione forzata in genere – Estinzione – Decisione sulle spese del processo esecutivo –Reclamo – Provvedimenti consequenziali all’estinzione – Opposizione agli atti esecutivi – Definitività – Esclusione – Ricorso per cassazione – Inammissibilità
(Cost., art. 111; cod. proc. civ., art. 617, 630, 632).

[1] Contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione contenente la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo è esperibile il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., qualora esso abbia ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l’estinzione; col medesimo rimedio può altresì contestarsi la pronuncia sulle spese del processo esecutivo estinto, anche a prescindere dalla contestuale critica alla legittimità dell’estinzione ed indipendentemente dalla collocazione della pronuncia sulle spese nella stessa ordinanza di estinzione ovvero in altro provvedimento successivo, destinato ad integrare tale ordinanza.

[2] Vanno impugnati con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e non con il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., i provvedimenti consequenziali all’estinzione del processo esecutivo adottati ai sensi del comma 2° dell’art. 632 c.p.c.

[3] Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione recanti regolamento delle spese del processo estinto ovvero consequenziali alla estinzione e adottati ai sensi dell’art. 632 c.p.c., poiché privi del carattere della definitività in presenza di un mezzo di impugnazione tipico, rispettivamente individuabile nel reclamo ex art. 630 e nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

CASO
[1-3] Trib. Catania, con ordinanza 14 gennaio 2013, aveva liquidato le spese di un procedimento esecutivo immobiliare dichiarato estinto con precedente provvedimento e aveva assegnato le somme portate dal libretto vincolato all’ordine del giudice relativo a detta procedura.

Avverso tale provvedimento è proposto ricorso straordinario per cassazione.

SOLUZIONE
[1-3] La sezione VI della Suprema corte dichiara inammissibile il ricorso, riprendendo e precisando suoi precedenti orientamenti.

In particolare, essa afferma che la decisione sulle spese, accessoria a pronuncia di estinzione tipica, è sempre suscettibile di reclamo ex art. 630 c.p.c., anche quando sia assunta con un distinto provvedimento e non costituisca un capo della pronuncia estintiva. Sicché, difettando la definitività della decisione sulle spese, in presenza di un rimedio impugnatorio tipico, se ne deduce la inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cost.

Parimenti, la Suprema corte chiarisce che, per la medesima ragione, costituita dal difetto di definitività, va esclusa la ricorribilità in Cassazione del provvedimento emanato dallo stesso giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 632 c.p.c., in conseguenza e per effetto dell’estinzione, ed avente ad oggetto, non già la decisione sulle spese, ma gli effetti della estinzione medesima. Tale provvedimento è soggetto, infatti, all’opposizione agli atti esecutivi.

QUESTIONI
[1-3] La Corte di cassazione affronta la questione del rimedio proponibile avverso una decisione sulle spese accessoria, ma non necessariamente contestuale, alla estinzione del processo esecutivo, e con l’occasione traccia un quadro dei rimedi esperibili nei confronti dei provvedimenti emanati in conseguenza dell’estinzione medesima.

Nel caso in esame, viene innanzitutto ribadito che colui che intenda contestare la decisione sulle spese contenuta nel provvedimento di estinzione tipica del processo esecutivo deve proporre reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., non essendo ammissibile, in presenza di un mezzo tipico di impugnazione, il ricorso straordinario per cassazione.

Così, v. Cass. 26 agosto 2013, n. 19540; e, nel senso che il capo di un’ordinanza di estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo contenente la condanna del debitore alle spese è contestabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., e non con il ricorso straordinario di cui all’art. 111 Cost., Cass., ord. 13 maggio 2015, n. 9837.

Diversamente, nel senso della esperibilità del ricorso ex art. 111 Cost. si era posta in precedenza la Cassazione: v. Cass. 9 novembre 2007, n. 23408.

V., inoltre, Cass. 16 maggio 2014, n. 10836, a tenore della quale, in tema di espropriazione forzata, l’impugnazione del solo capo di condanna alle spese dell’ordinanza che dichiari l’estinzione del processo esecutivo va promossa nelle forme del reclamo ex art. 630 c.p.c. e non con ricorso per cassazione; tuttavia, poiché l’affermazione di tale principio ha determinato un mutamento della precedente interpretazione della norma processuale (c.d. overruling), con conseguente decadenza dallo strumento impugnatorio esclusa sulla base del precedente orientamento, il ricorso proposto ex art. 111 Cost. prima che si consolidasse il nuovo indirizzo deve essere esaminato dalla Corte.

La Suprema corte nel provvedimento qui annotato ritiene, però, che il medesimo rimedio, costituito dal reclamo di cui all’art. 630 c.p.c., sia esperibile, altresì, per contestare la pronuncia del giudice dell’esecuzione sulle spese del processo estinto contenuta in un distinto provvedimento, che integri e completi il contenuto dell’ordinanza di estinzione.

Non constano precedenti specifici in termini.

[2-3] Solo in parte diversa, infine, è la motivazione che conduce ad escludere la ricorribilità in Cassazione ex art. 111, comma 7°, Cost. del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 632 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione dopo la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non avente carattere né accessorio né integrativo del precedente provvedimento estintivo. Il suo regime impugnatorio non può essere assimilato a quello del provvedimento di estinzione tipica, rispetto al quale è consequenziale e meramente eventuale; inoltre, la vicenda estintiva si pone come antecedente non tanto e non solo cronologico ma piuttosto logico-giuridico di tale provvedimento, sicché esso deve essere impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi. In tal senso, Cass. 11 giugno 2003, n. 9377, in Giur. it., 2004, 746.