12 Ottobre 2015

Il contratto di mutuo condizionato che non documenta la disponibilità delle somme per il mutuatario non è titolo esecutivo

di Luca Iovino Scarica in PDF

Tribunale Milano, 21 luglio 2015

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Esecuzione per obbligazioni pecuniarie – Titolo esecutivo – Mutuo – – Consegna della somma mutuata sottoposta a condizione sospensiva – Efficacia esecutiva del titolo – Esclusione
(Cod. proc. civ. art. 474, comma 1 e comma 2 n. 3)

[1] Non è idoneo ad assolvere la funzione di titolo esecutivo il contratto condizionato di mutuo stipulato per atto pubblico nel quale è previsto che sulla somma mutuata – da depositare a cura della banca mutuante su un conto infruttifero acceso a nome del mutuatario presso la stesso istituto di credito – sia apposto un vincolo di inutilizzabilità fino all’avveramento di una condizione sospensiva, in quanto tale atto non documenta l’esistenza attuale di una obbligazione restitutoria del mutuatario, nella cui disponibilità le somme non sono entrate.

CASO
[1 ] Un istituto di credito procedeva ad esecuzione immobiliare in virtù di un contratto di mutuo nel quale erano contenute le seguenti pattuizioni:

a) la “erogazione” della somma mutuata sarebbe avvenuta attraverso il deposito su un conto speciale infruttifero acceso a nome della parte mutuataria presso lo stesso istituto di credito;

b) su detta somma sarebbe stato apposto un vincolo di indisponibilità fino a che la parte mutuataria non avesse fornito la prova dell’avvenuto acquisto da parte della banca mutuante del primo grado ipotecario su alcuni beni dati in garanzia per effetto della cancellazione di alcune ipoteche e pignoramenti gravanti su di essi;

c) in caso di mancato avveramento della superiore condizione sospensiva trascorso il termine massimo di 120 giorni, era attribuita la facoltà alla banca di risolvere il contratto e di compensare il proprio credito e le spese con le somme depositate nel conto infruttifero.

Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione e deduceva che il contratto di mutuo azionato dalla banca non costituiva titolo esecutivo. L’ istanza di sospensione veniva rigettata dal giudice dell’esecuzione e il debitore proponeva reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

SOLUZIONE
[1] Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, in riforma dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ha sospeso il procedimento esecutivo ex art. 624 c.p.c.

In motivazione il Tribunale ha affermato che il titolo azionato dalla banca doveva essere considerato un contratto condizionato di mutuo in quanto non documentava la consegna delle somme al mutuatario.

Il contratto era quindi inidoneo a costituire titolo esecutivo.

QUESTIONI
[1] I principi espressi dall’ordinanza del Tribunale di Roma sono conformi all’orientamento pressoché unanime in giurisprudenza (v. Cass. 27 agosto 2015, n. 17194; Cass. 18 gennaio 1983 n. 477 in Giust. civ. 1983, I, 1493; Trib. Latina ordinanza 18.05.2010 in Foro it. 2010, I, 2550; Trib. Roma ordinanza 28 luglio 1998 in Dir. fall. 1999, II, 150 nota di Di Gravio) secondo il quale il contratto di mutuo condizionato, pur se stipulato con atto pubblico notarile, è inidoneo ad assumere efficacia di titolo esecutivo poiché non documenta la consegna della somma mutuata o, comunque, la creazione di un titolo di disponibilità giuridica della stessa in capo al mutuatario (a ben guardare in questi casi non dovrebbe neppure parlarsi di mutuo, mancando il requisito della realità, ovvero della consegna).

La pronuncia merita di essere segnalata per la sua rilevanza nella pratica bancaria: si registra, infatti, un’ampia diffusione della tecnica di stipulare contratti di mutuo fondiario attraverso un unico atto, piuttosto che secondo la scansione mutuo condizionato – atto di erogazione e quietanza, che era prevista dal Testo Unico del 1905 sul credito fondiario e che non è più richiesta dalla vigente legge bancaria del 26 novembre 1993, n.385.

Secondo il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, il contratto di mutuo stipulato in unico atto può essere utilizzato dalla banca come titolo esecutivo soltanto se contiene in sé l’attestazione della contestuale erogazione delle somme di denaro o, comunque, della loro effettiva disponibilità giuridica in favore del mutuatario.

La banca, che abbia sottoposto a condizione l’erogazione o la disponibilità giuridica della somma mutuata (ipotesi non rara cui, nella prassi, ricorrono gli istituti di credito che non intendono assumere il rischio del mancato consolidamento dell’ipoteca fondiaria), non gode di un titolo esecutivo.