18 Gennaio 2016

I privilegi processuali del creditore fondiario

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’art. 41 t.u.b. disciplina l’esecuzione immobiliare per credito fondiario e i suoi rapporti con la procedura fallimentare.

La norma contempla taluni privilegi procedurali in deroga alla disciplina ordinaria dell’espropriazione immobiliare prevista dal codice di procedura civile, finalizzati a rendere massimamente rapide ed efficaci, per la banca finanziatrice, le azioni esecutive e le operazioni di attribuzione del ricavato delle stesse (la Cassazione ha reiteratamente identificato la natura del privilegio sancito dall’art. 41 t.u.b. come privilegio più che altro di riscossione: Cass. 17.12.2004, n. 23572; Cass. 8.9.2011, n. 18436).

Le peculiarità dell’espropriazione di credito fondiario – non classificabile come un’esecuzione speciale – rispetto a quella ordinaria riguardano a) la fase iniziale del processo esecutivo; b) il diritto al soddisfacimento anticipato della banca mutuante rispetto al momento ordinario della distribuzione; c) il regime del subentro dell’acquirente dei beni pignorati nel finanziamento fondiario erogato dalla banca; d) i rapporti tra azione esecutiva e fallimento.

Più nel dettaglio, l’esecuzione immobiliare per credito fondiario si caratterizza:

– per la tipologia del creditore (banca o cessionario qualificato)

– per la correlazione ad un credito garantito da ipoteca di primo grado su immobili

– per l’esclusione dell’obbligo di notificazione del titolo contrattuale

– per la possibilità di iniziare e proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore

– per il versamento diretto alla banca delle rendite degli immobili ipotecati, al netto degli oneri, da parte del custode, dell’amministratore giudiziario e del curatore fallimentare

– per il versamento diretto del prezzo al creditore fondiario da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario

– per la possibilità di subentro dell’aggiudicatario, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato.

 

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