20 Luglio 2015

I presupposti per l’accesso del creditore esecutante alle banche dati tramite i gestori

di Roberta Metafora Scarica in PDF

Trib. Mantova, ord. 3 febbraio 2015

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Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Presupposti (Cod. proc. civ., art. 492 bis).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Istanza del creditore di accesso tramite i gestori – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 492 bis; disp. att. cod. proc. civ., art. 155 quater, 155 quinquies).

[1] L’istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche può essere avanzata dal creditore munito di titolo esecutivo e di precetto, non essendo necessario che costui abbia già iniziato l’esecuzione.

[2] Se per motivi di carattere tecnologico non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario, il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in essere contenute.

CASO
[1-2] Nel caso in esame, il creditore procedente presentava l’istanza ex art. 492 bis al fine di ottenere l’autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute.

SOLUZIONE
[1-2] Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova, rilevato che la domanda può essere presentata solo per i procedimenti esecutivi iniziati dopo l’11 dicembre 2014, ha affermato i seguenti principi.

In primo luogo, poiché ai sensi dell’art. 492 bis l’istanza può essere proposta dal soggetto che ha diritto di «procedere ad esecuzione forzata», non è necessario che essa venga avanzata dal creditore che ha già intrapreso l’esecuzione, potendo agire ai sensi dell’art. 492 bis colui che, munito di titolo esecutivo, abbia intenzione di iniziare l’esecuzione, come è confermato dalla circostanza che la procedura prevista dal nuovo istituto è volta a permettere l’individuazione dei beni da sottoporre successivamente ad esecuzione.

Secondariamente, sebbene di norma il soggetto che può essere autorizzato ad accedere alle banche dati mediante collegamento telematico sia solo l’ufficiale giudiziario, dall’art. 155 quinquies, disp. att., c.p.c. si desume che, in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche atte a permettere all’ufficiale giudiziario l’accesso diretto alle banche dati, è consentito al creditore ottenere in via diretta dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute. In quest’ultimo caso, tuttavia, non si tratta di permettere al creditore di sostituirsi all’ufficiale giudiziario nell’accesso diretto alle banche dati, ma semplicemente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate; pertanto, nessuna violazione della privacy di quest’ultimo è dato riscontrare.

QUESTIONI
[1-2] Relativamente alla legittimazione ad agire ex art. 492 bis, l’ordinanza de qua si conforma all’orientamento prevalente della dottrina e della giurisprudenza: in questo senso, si veda Poli, Modifiche in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, di ricerca dei beni da pignorare e di chiusura anticipata del processo esecutivo, in Foro it., 2015, V, 86; Soldi, Formulario dell’esecuzione forzata, Padova, 2014, 254, i quali entrambi precisano che il creditore deve aver già notificato al debitore anche il precetto; Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 2015; Trib. Pavia, 26 febbraio 2015.

In ordine al secondo punto, invece, la giurisprudenza edita risulta divisa. In senso conforme al provvedimento del g.d. di Mantova, si v. Trib. Napoli, 24 dicembre 2014; Trib. Pavia, 29 aprile 2015; Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 2015, cit., che però precisa che è onere del richiedente fornire la prova del mancato funzionamento delle strutture tecnologiche atte a permettere all’ufficiale giudiziario l’accesso diretto alle banche dati. Contra Trib. Lecco, 21 gennaio 2015 e Trib. Cremona, 27 gennaio 2015, per le quali l’autorizzazione al creditore a procedere ai sensi dell’art. 155 quinquies cit. non può essere concessa in assenza dell’emanazione dei decreti ministeriali volti a regolamentare le modalità secondo le quali deve essere effettuata la ricerca ad opera dell’ufficiale giudiziario, in quanto permettere l’accesso diretto del creditore alle banche dati consentirebbe l’aggiramento dell’art. 155 quater e la lesione del diritto alla riservatezza del debitore. A parere di scrive, una conferma dell’orientamento estensivo espresso dalla decisione in commento può adesso rinvenirsi nel recentissimo d.l. 27.6.2015, n. 83, che ha introdotto un nuovo comma all’art. 155 quinquies, disp. att. c.p.c., volto a permettere al creditore, previa autorizzazione giudiziale, di accedere alle banche dati, tramite richiesta diretta ai gestori, senza dover attendere il decreto attuativo. Sennonché, la nuova disposizione, che, peraltro, è destinata a perdere efficacia laddove il decreto ministeriale non venga adottato entro un anno dall’entrata in vigore della riforma, non ha definitivamente risolto la questione, giacché il Presidente del Tribunale di Alessandria, con provvedimento del 30.6.2015, ha ribadito l’orientamento restrittivo anche successivamente alla recente modifica, affermando che l’autorizzazione alla ricerca diretta dei beni presuppone pur sempre l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 155 quater.