I poteri del giudice in caso di malfunziomento delle infrastrutture del PCT
di Giuseppe Vitrani, Avvocato Scarica in PDFIn prosecuzione dell’articolo apparso pochi giorni orsono su questa rivista, nel quale si sono analizzate le ipotesi di rimessione in termini al tempo del processo civile telematico, appare interessante analizzare quali poteri abbia invece il giudice, o l’ufficio giudiziario in generale, in presenza di malfunzionamento delle infrastrutture del PCT.
L’argomento è purtroppo d’attualità, visto che in data 14 aprile ’16 è stato pubblicato un avviso sul Portale dei Servizi Telematici con il quale si è reso noto che “a causa di un guasto tecnico ad un server di produzione, sono stati disattivati i sistemi degli uffici giudiziari dei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Palermo e Caltanissetta. Sono in corso le operazioni di graduale riattivazione e fino ad allora non saranno inviati gli esiti dei controlli automatici e manuali dei depositi effettuati successivamente alle ore 12.44 dell’11 aprile ’16”.
In sostanza, una situazione di blocco pressoché totale del PCT in Calabria e Sicilia che, pur non impedendo il deposito degli atti del processo, ha impedito la gestione e l’accettazione degli stessi da parte delle cancellerie.
A fronte di tale situazione oggettiva di malfunzionamento dei sistemi si sono registrate risposte differenti:
- il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha autorizzato la rimessione in termini per tutti gli atti depositati a far data dal 9 aprile 2016 e fino al ripristino dei sistemi annessi al PCT;
- il Presidente del Tribunale di Castrovillari ha autorizzato il deposito con modalità non telematiche ai sensi dell’art. 16 bis, IV comma, d.l. 179/12 (e dunque dei soli ricorsi per decreto ingiuntivo);
- il Presidente del Tribunale di Messina ha autorizzato anch’egli il deposito con modalità non telematiche ai sensi del predetto art. 16 bis, IV comma, d.l. 179/12 e in più, rilevando in via ufficiale il blocco dei sistemi ministeriali, ha raccomandato ai giudici delle sezioni civili di valutare la possibilità di autorizzare l’adozione di provvedimenti di rimessione in termini.
Da questa breve analisi di provvedimenti emessi in una situazione emergenziale spicca la perfetta aderenza al dato normativo del decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Messina, che oltretutto mette in luce uno dei limiti della normativa sul PCT: in realtà nessuna norma consente ad alcun ufficio giudiziario (o ai rispettivi capi e dirigenti) di emettere provvedimenti di generalizzata rimessione in termini, che deve invece essere concessa dal singolo giudice, valutando caso per caso.
È evidente che un tale assetto normativo poco si addice ad una situazione di blocco generalizzato dei sistemi di deposito dove le richieste di remissione in termini potrebbero essere molteplici e ingolfare il lavoro del giudice ordinario.
Allo stesso modo poco utile a risolvere situazioni di malfunzionamento dei sistemi appare la norma di cui all’art. 16 bis, comma VIII, d.l. 179/12 ai sensi della quale “fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti”.
Anche tale norma non consente l’adozione di provvedimenti di carattere generalizzato e presuppone oltretutto la preventiva istanza da parte degli interessati che, in situazioni come quella esaminata, possono essere molteplici; inoltre si consideri il non infrequente caso della parte che, potendo depositare atti e documenti per via telematica, abbia deciso di non nominare un procuratore domiciliatario in loco. È evidente che in siffatte situazioni recarsi dal Giudice per ottenere l’autorizzazione al deposito cartaceo potrebbe rivelarsi non materialmente praticabile o comunque costosissimo.
Analogamente, una risposta ai problemi evidenziati non la si può rinvenire nel capoverso del successivo art. 16 bis, comma IX, d.l. 179/12 ai sensi del quale “il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”.
Nuovamente ci si trova di fronte a provvedimento che dovrebbe essere adottato da ogni singolo Giudice e che per giunta, per interpretazione pressoché unanime, non è sostitutivo del deposito telematico ma aggiuntivo di quest’ultimo.
All’esito della breve disamina che precede possiamo dunque rimarcare come in casi simili, la cui ricorrenza dovrebbe essere peraltro ridotta al lumicino, se non inesistente, visto quanto dispone l’art. 50 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (in particolare: necessità di predisporre piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività, nonché adeguati piani di disaster recovery), si avverta l’esigenza di un intervento riformatore volto a conferire, magari ai Presidenti di Corte d’Appello (onde evitare un eccessivo proliferare di provvedimenti), poteri di autorizzazione generalizzata al deposito cartaceo ovvero di rimessione in termini.