21 Marzo 2017

I controlli difensivi

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Controlli difensivi – Telecamera installata sopra la cassaforte – Dipendente ripreso a rubare denaro – Legittimità dell’installazione – Sussiste

MASSIMA

Non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, comma 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

COMMENTO

Nel caso in commento la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione del Giudice di prime cure, ha rilevato l’illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice sorpresa a sottrarre denaro dalla cassaforte aziendale dalla telecamera ivi posizionata. In particolare, sul presupposto che l’installazione dell’impianto audiovisivo, pur astrattamente legittima in quanto sorretta dalle esigenze di tutela dei beni aziendali, avrebbe richiesto il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna o, in mancanza di accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro poiché consentiva anche il controllo degli spostamenti dei dipendenti nell’ambiente di lavoro, la Corte Territoriale ha affermato che il filmato era da ritenere inutilizzabile e, pertanto, non veniva a mancare la prova dell’addebitabilità del fatto contestato alla lavoratrice. Avverso tale pronuncia ha promosso ricorso per Cassazione la Società datrice di lavoro. Riformando quindi la decisione assunta dalla Corte di Appello di Torino, la Suprema Corte ha affermato che  le garanzie procedurali imposte dalla L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori non trovano applicazione laddove i controlli, c.d. difensivi, non riguardino in alcun modo l’attività lavorativa, ma siano unicamente diretti ad accertare eventuali condotte illecite dei lavoratori o di terzi, risultando indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale. Nel caso portato all’attenzione della Cassazione, la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non atteneva alla prestazione lavorativa, essendo il controllo difensivo, “destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale”. Sulla base di queste argomentazione la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso con rinvio ai Giudici di merito.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”