Hospitality digitale e parità di tariffe: i chiarimenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Seconda parte
di Donatella Marino, Avvocato Scarica in PDFParole chiave
Piattaforma di intermediazione – Booking.com – OTA – Autorità Garante Concorrenza e Mercato (AGCM) – Rinvio pregiudiziale – Corte di Giustizia Europea – CGUE – Concorrenza – Parità ampia – Parità ristretta – Articolo 101 TFUE – Accordi fra imprese – Contratti conclusi tra una piattaforma di prenotazione online e albergatori – Restrizione accessoria oggettivamente necessaria – Esenzione per categoria – Accordi verticali – Regolamento (UE) n. 330/2010 – Articolo 3, paragrafo 1 – mercato rilevante – Corte giustizia Unione Europea, Sez. II, Sent., (data ud. 19/09/2024) 19/09/2024, C. 264/23
Sintesi
L’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 330/2010 stabilisce una esenzione dalla disciplina sulla concorrenza – prevista dall’art. 101, paragrafo 1, del TFUE per gli accordi che contengono restrizioni verticali – se il fornitore e l’acquirente non superano il 30% della quota di mercato rilevante, come stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1. Il giudice del rinvio si interroga su come definire il mercato rilevante quando le transazioni avvengono tramite una piattaforma di prenotazione online (OTA) che mette in contatto le strutture alberghiere con i consumatori. In particolare, la domanda riguarda l’applicazione delle soglie di quota di mercato per stabilire se un accordo verticale rientri nell’esenzione prevista dal Regolamento. La Corte conclude che, per determinare il mercato rilevante ai fini delle quote di mercato, è necessario esaminare concretamente la sostituibilità dei servizi di intermediazione online rispetto ad altri canali di vendita, considerando sia l’offerta che la domanda. In altre parole, è fondamentale analizzare se i servizi di intermediazione online siano sostituibili con altri canali di vendita, come per esempio le prenotazioni dirette tramite le strutture alberghiere o altri intermediari.
Sulla seconda questione
Nel corso del procedimento analizzato nella prima parte della trattazione (v. articolo pubblicato su Euroconference lo scorso 25 febbraio) il Tribunale di Amsterdam, adito da Booking.com, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia europea oltre alla prima questione pregiudiziale, relativa al divieto di clausole di parità, già analizzata, anche una seconda questione: «2) Come debba essere definito il mercato rilevante in sede di applicazione del regolamento [n. 330/2010] allorché le transazioni sono effettuate tramite l’intermediazione di una [OTA] dove strutture ricettive possono offrire camere e entrare in contatto con viaggiatori che possono prenotare una camera mediante la piattaforma».
Ponendo questa seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, in che maniera occorra, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento n. 330/2010, definire il mercato di prodotti rilevante in una situazione in cui una piattaforma di prenotazione alberghiera funge da intermediario in transazioni concluse tra prestatori di servizi alberghieri e consumatori. Secondo l’articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento n. 330/2010, l’esenzione si applica se la quota di mercato del fornitore non supera il 30% nel mercato rilevante dei beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato dell’acquirente non supera il 30% nel mercato rilevante in cui acquista tali beni o servizi. La soglia del 30% è fissata per garantire che gli accordi verticali non danneggino la concorrenza, in quanto oltre questa soglia non è più possibile presumere che gli accordi possano avere vantaggi oggettivi che compensino gli svantaggi competitivi.
Il giudice del rinvio parte dal presupposto che le restrizioni della concorrenza causate dalle clausole di parità della tariffa in questione si collochino nel contesto degli “accordi verticali” che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento n. 330/2010, sono definiti come gli “accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi”.
La Corte è chiamata, dunque, a stabilire quale debba essere la definizione del “mercato rilevante” quando si tratta di servizi di intermediazione online, come nel caso di una piattaforma di prenotazione alberghiera, “fermo restando che una siffatta definizione, che richiede di prendere in considerazione le condizioni della concorrenza nonché la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato interessato, dipende in larga misura da un esame fattuale approfondito al quale può procedere solo il giudice del rinvio”.
Secondo la giurisprudenza prevalente della Corte Europea, per quanto riguarda il mercato di prodotti, “risulta che la nozione di “mercato rilevante” implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato. L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valuta unicamente in relazione alle caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi di cui trattasi. Si devono prendere in considerazione anche le condizioni della concorrenza, nonché la struttura della domanda e dell’offerta nel mercato.”
Nel caso in esame, il giudice del rinvio chiede se, come deciso nei procedimenti tedeschi, il mercato di prodotti rilevante ai fini dell’applicazione della soglia della quota di mercato stabilita dal Regolamento n. 330/2010 è il “mercato delle piattaforme alberghiere“, definito come il mercato in cui le piattaforme alberghiere online offrono servizi di intermediazione ai prestatori di servizi alberghieri, o se il mercato rilevante sia più ampio di quello dei portali di prenotazione alberghiera.
La Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, nella Comunicazione del 1997 e nella rivista del 2024, trattando dei mercati rilevanti in presenza di piattaforme multilaterali [“multi-sided”], ovvero quelle che mettono in relazione diversi gruppi di utenti, ha statuito che è possibile definire un mercato rilevante del prodotto per i prodotti offerti da una piattaforma nel suo complesso, in maniera tale da comprendere tutti i gruppi (o più gruppi) di utenti, oppure ancora mercati rilevanti del prodotto separati (benché correlati) per i prodotti offerti su ciascun lato della piattaforma. A seconda delle circostanze, può essere più appropriato definire mercati separati quando esistono differenze significative nelle possibilità di sostituzione sui diversi lati della piattaforma. Per stabilire se esistono tali differenze, si possono prendere in considerazione fattori quali l’eventualità che le imprese che offrono prodotti sostituibili a ciascun gruppo di utenti siano diverse, il grado di differenziazione dei prodotti su ciascun lato (o la percezione che ne ha ciascun gruppo di utenti), i fattori comportamentali quali le decisioni di “homing” di ciascun gruppo di utenti e la natura della piattaforma.
“Il giudice del rinvio, al fine di determinare il mercato rilevante, deve quindi verificare se esista concretamente una sostituibilità tra i servizi di intermediazione online e gli altri canali di vendita, indipendentemente dal fatto che tali canali presentino caratteristiche diverse e non offrano le stesse funzionalità di ricerca e di comparazione delle offerte di servizi alberghieri”.
Nel caso in esame, la Corte federale di giustizia tedesca nel 2021 ha confermato che il mercato rilevante per l’applicazione della soglia del 30% di cui al Regolamento n. 330/2010 è il “mercato delle piattaforme alberghiere“, ossia il mercato in cui le piattaforme online offrono servizi di intermediazione ai prestatori di servizi alberghieri. Sebbene le decisioni tedesche non siano definitive e vincolanti, esse costituiscono elementi contestuali rilevanti per il giudice del rinvio. “Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire se una siffatta definizione del mercato, che tiene conto delle caratteristiche particolari dei “servizi oggetto del contratto” offerti dagli OTA sia dal punto di vista dei prestatori di servizi alberghieri sia dal punto di vista dei clienti finali, risulti viziata da un qualsivoglia errore di analisi o si fondi su constatazioni erronee”.
In conclusione la Corte sostiene che l’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, [TFUE] a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, deve essere interpretato nel senso che:
“in una situazione in cui una piattaforma di prenotazione alberghiera online funge da intermediario nelle transazioni concluse tra strutture alberghiere e consumatori, la definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione delle soglie delle quote di mercato stabilite in tale disposizione richiede un esame concreto della sostituibilità, dal punto di vista dell’offerta e della domanda, tra i servizi di intermediazione online e gli altri canali di vendita”. Questo esame deve prendere in considerazione sia la domanda che l’offerta, nonché le caratteristiche dei servizi offerti dalla piattaforma e degli altri canali di vendita.
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