14 Maggio 2019

Gli effetti della notificazione della sentenza si producono anche per il notificante dalla data in cui la notifica viene eseguita

di Giuseppe Scotti Scarica in PDF

Cass. Sez. Un,, 4 Marzo 2019 n. 6278; Est. Lombardo

Notificazione della sentenza – Decorrenza del termine breve per il notificante – principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione – efficacia bilaterale sincronica della notifica – unicità del termine per impugnare – esecuzione della notifica nei confronti del destinatario – dies a quo del termine breve per impugnare (Cod. proc. civ. artt. 325 e 326)

In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c., decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti.

CASO

Il ricorrente denuncia, sulla base di un unico motivo, la nullità della sentenza impugnata e la violazione degli artt. 149, 170, 325 e 326 c.p.c., per avere la Corte territoriale, a suo tempo adita, ritenuto che il termine breve per l’impugnazione decorresse per la parte notificante dal momento del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, piuttosto che dal momento della consegna della copia della sentenza all’ufficiale giudiziario notificatore. Tale conclusione si porrebbe in patente contrasto sia col principio per cui il termine decorre dal momento in cui si ha conoscenza legale del provvedimento da impugnare, sia col principio fissato dall’art. 149 c.p.c., secondo cui la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna del plico all’ufficiale giudiziario.

SOLUZIONE

La Suprema Corte, svolte le necessarie premesse sui profili ontologico e funzionale che – nell’attuale diritto positivo – connotano il termine breve per impugnare, ritiene che nella soggetta materia non possa trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione (enucleato dalla giurisprudenza costituzionale e recepito dal legislatore) e che vada di contro affermata l’efficacia bilaterale “sincronica” della notifica della sentenza e la “unicità” (o “comunanza”) del termine per impugnare, nel senso che quest’ultimo decorre per entrambe le parti dalla medesima data; pronunciandosi – conseguentemente – per il rigetto del ricorso e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

QUESTIONI

La decisione delle Sezioni Unite in commento, componendo il contrasto giurisprudenziale, risolve la questione relativa all’individuazione del dies a quo del termine breve per l’impugnazione nei confronti della parte che procede alla notificazione della sentenza.

Nello specifico, la Suprema Corte viene chiamata a risolvere la seguente questione di diritto: se, in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorra, per il notificante, dalla data di consegna della sentenza all’ufficiale giudiziario ovvero dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (per una generale disamina in argomento si vedano le interessanti osservazioni dottrinarie di C.CONSOLO, Codice di procedura civile, Commentario, II, Milano 2018, pag. 1155 e, C. MANDRIOLI – F. CARATTA, Diritto processuale civile, Torino 2017, II, pag. 437, F. P. LUISO, Diritto processuale civile, Milano 2017, pag. 310).

Premettendo alcune osservazioni, occorre ricordare come il codificatore processuale del 1940 ha previsto, in via generale, due termini per impugnare: uno c.d. “breve”  di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. ( che costituisce eredità del codice previgente del 1865 e la cui decorrenza è rimessa alla iniziativa delle parti) ed uno c.d. “lungo” di cui all’art .327 c.p.c., espressione quest’ultimo della visione pubblicistica del fenomeno processuale e, contemporaneamente, espressa manifestazione dell’interesse dello Stato alla sollecita formazione del giudicato nonché alla necessaria certezza dei rapporti giuridici. La decorrenza di quest’ultimo termine è invece indipendente dalla iniziativa dei contendenti (relativamente ai più recenti orientamenti sull’argomento si veda Cass. Civ. Sez. V; 8 Marzo 2017 n. 5946).

Per quanto riguarda la decorrenza del termine “breve”, inoltre, non va dimenticato, come la stessa non sia correlata né alla conoscenza legale della sentenza – già sussistente per il mero fatto della sua pubblicazione – né alla conoscenza effettiva della stessa (si veda Cass., Sez Un.  9 Giugno 2006 n. 13431); ma bensì al sollecito indirizzato da una parte all’altra per una decisione rapida, e cioè entro il termine appunto previsto dalla legge in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnare. Il tutto ovviamente attuabile nell’unico modo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito” ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 c.p.c., (si veda inoltre, Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898).

Volendo poi tornare alla soluzione della controversia come indicata nel principio di diritto enucleato in epigrafe, diversi sono gli argomenti che hanno indotto la suprema Corte ad addivenire a tale conclusione.

In primo luogo, viene rilevato, sotto il profilo letterale della principale norma di riferimento, che l’art. 326 c.p.c. nel collegare la decorrenza del termine breve di impugnazione alla “notificazione della sentenza” – ossia all’evento della notificazione oggettivamente considerato  – da un lato, non distingue tra la posizione del notificante e quella del destinatario, dall’altro lato, richiede che il procedimento “notificatorio” si sia perfezionato nel suo complesso, sicché  “ prima del compimento di tale attività non si ha notificazione e, dunque, non può decorrere il termine per impugnare, neppure per il notificante” ( vedi Cass., Sez. Un. 19 Marzo 2013, n. 9535; Cass. Sez. Un., 06 Novembre 2014 n.23675).

La decorrenza unica del termine di impugnazione – tanto per la parte che effettua la notifica della sentenza, quanto per quella che la riceve – trova poi ulteriore fondamento nella impossibilità di applicare, in questo particolare ambito della materia notificatoria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enunciato dalla Corte Costituzionale, che – com’ è noto – con la sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 Novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3°, “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (a favore della bilateralità degli effetti della notificazione della sentenza si veda in dottrina; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli 1994, pag. 500; S. SATTA-C.PUNZI Diritto processuale civile, Padova 1992, pag. 462)

Il giudice delle leggi ha infatti ritenuto palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, l’assoggettamento del notificante incolpevole al rischio di decadenze per gli eventuali ritardi dell’ufficiale giudiziario o per i possibili disservizi postali; conseguentemente, ha escluso che un effetto di decadenza possa discendere per il notificante dal ritardo del compimento di un’attività riferibile a soggetti da lui diversi (l’ufficiale giudiziario o l’agente postale) e, quindi, del tutto estranea alla sua sfera di disponibilità.

Ma se, giusta quanto appena osservato, l’introduzione nel sistema processuale del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ha trovato la sua ratio nella esigenza di tutelare il soggetto notificante e di sottrarlo al rischio di decadenze, a lui non imputabili, è evidente come esso presupponga la previsione di un termine perentorio a carico del notificante e la necessità di evitare che egli possa incorrere in decadenza qualora, entro il detto termine, abbia posto in essere tutte le attività che gli competono (Cass. Sez. Un. 19 Marzo 2013 n.9535; Cass. Sez. Un. 6 Novembre 2014 n.23675): ciò di cui, altrettanto evidentemente, non è possibile parlare con riferimento alla notificazione della sentenza su iniziativa della parte.

La Cassazione procede poi alla confutazione della sua precedente decisione n. 883 del 2014, nella parte in cui attribuisce rilievo, ai fini in discorso, alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, siccome evento idoneo a rendere certa l’anteriorità della conoscenza della sentenza per l’impugnante, in applicazione analogica del principio dettato dall’art. 2704, comma 1°, c.c.

Viene infatti correttamente rilevato che la decorrenza del termine breve trova la sua ragion d’essere non nell’acquisizione della conoscenza della sentenza, essendo quest’ultima già legalmente nota alle parti per il semplice fatto della pubblicazione, ma (come è stato anche dianzi sottolineato) in un sollecito che una parte indirizza all’altra per una più rapida decisione in ordine all’eventuale esercizio del potere d’impugnazione.

Ove poi si ritenesse condivisibile la scelta d’introdurre in via analogica la decadenza da un diritto di natura processuale, non ci sarebbero i presupposti per far ricorso all’analogia, poiché mancherebbe la lacuna normativa che ne legittimerebbe l’uso (essendo la materia compiutamente disciplinata dal codice), né vi sarebbe la eadem ratio (posto che la disposizione opera nel campo dei rapporti giuridici sostanziali: per ulteriori approfondimenti: R. MARTINO, Le Sezioni Unite confermano il principio della bilateralità degli effetti della notificazione della sentenza, in Giustizia civile.com, fasc., 12 Aprile 2019).

Infine, va osservato come una diversificazione della decorrenza del termine breve per impugnare, tra notificante e destinatario della notificazione delle sentenza, condurrebbe ad un assetto irrazionale del sistema delle impugnazioni.

L’unicità del decorso del termine delle impugnazioni tutela l’equilibrio e la parità processuale fra le parti; e garantisce, inoltre, la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di tutte le parti stesse. Al contrario, la diversità del decorso del termine di impugnazione determinerebbe una sorta di disparità di trattamento nei confronti di una di esse.

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