7 Giugno 2022

Gli effetti del disconoscimento delle riproduzioni fotografiche

di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cass., sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519, Pres. Travaglino – Est. Gorgoni

[1] Disconoscimento – Riproduzioni fotografiche – Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. – Esclusione – Fondamento (art. 215 c.p.c.)

Massima: “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”.

CASO

[1] Una società immobiliare veniva citata in giudizio per sentirsi condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da un furto perpetrato da ignoti utilizzando i ponteggi installati dalla società medesima nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà.

L’adito Tribunale di Firenze condannava la società immobiliare a risarcire alle attrici i danni subiti, non senza aver ravvisato che anche le istanti avevano tenuto un comportamento contrario a quello dell’uomo medio e alla diligenza del buon padre di famiglia, in quanto colpevoli di aver lasciato nella villa disabitata, risultata priva di impianto di antifurto e/o di porte o finestre blindate o di inferriate e cancelli di sicurezza, beni di ingente valore.

La decisione veniva impugnata dalla società immobiliare davanti alla Corte d’Appello di Firenze, la quale rigettava l’appello e confermava la pronuncia di prime cure. La decisione, in particolare, riteneva dimostrato che il furto di arredi e pezzi di antiquariato di grosse dimensioni era stato agevolato dalla apposizione dei ponteggi e dalla rimozione dei cancelli all’ingresso del piazzale antistante la villa in cui era avvenuto il furto, senza l’adozione, da parte della società immobiliare, di alcuna cautela. Quest’ultima, dunque, veniva ritenuta responsabile, ex art. 2043 c.c., dei danni subiti dalle appellate.

La società immobiliare presentava ricorso per cassazione avverso detta pronuncia lamentando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2043 e 2712 c.c. e 215, 1°co., n. 2), c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., per avere ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda, pur essendo gli stessi del tutto sguarniti di prova e per aver ritenuto provate le modalità di perpetrazione del furto sulla base delle foto prodotte in atti, nonostante esse fossero state disconosciute nelle forme e nei termini di rito, con la memoria ex art. 183, 5°co., c.p.c., e nonostante la prova contraria risultante dalle fotografie da loro prodotte e non contestate da parte avversa nei modi, forme e termini di rito.

In particolare, la società ricorrente ha sostenuto che le fotografie allegate alla prima udienza di comparizione furono contestate immediatamente e ritualmente, e che nell’udienza successiva, ossia nella prima difesa utile, con la memoria di cui all’art. 183, 5°co., c.p.c., sarebbe stata presa posizione specifica e dettagliata sulle fotografie, disconoscendole specificamente ex art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c.; di tale contestazione la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, e lo stesso avrebbe fatto con le foto scattate sul luogo dell’asserito furto non contestate da controparte, da cui sarebbe stato possibile evincere che gli infissi della villa erano in modesto stato di conservazione, che la porta finestra sul terrazzo al primo piano non presentava segni di effrazione, che il cancello non era stato rimosso e che quindi il furto, seppure avvenuto, non lo era stato nelle modalità descritte.

SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione non ritiene di poter accogliere il motivo presentato.

Nel ricorso articolato dalla società immobiliare, in particolare, mancherebbe la dimostrazione del fine ultimo della doglianza formulata, in quanto il disconoscimento delle fotografie non risulterebbe comunque idoneo a inficiare gli accertamenti fattuali su cui si basa la decisione impugnata.

A sostegno di tale conclusione la Suprema Corte invoca un precedente di legittimità, secondo il quale l’art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c., invocato dalla ricorrente, non troverebbe applicazione nella fattispecie in esame, di talché il disconoscimento della produzione fotografica non avrebbe fatto perdere alla medesima ogni efficacia probatoria. L’eventuale disconoscimento, in atri termini, non avrebbe impedito al giudice di valutare liberamente l’efficacia probatoria delle fotografie, perché il disconoscimento della fotografia non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., in quanto mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (in tal senso, Cass., 17 febbraio 2015, n. 3122).

Nel caso di specie, tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello hanno, sulla scorta dell’istruttoria espletata, ritenuto che il furto si fosse verificato “verosimilmente” tramite l’introduzione, agevolata dai ponteggi, al piano superiore, togliendo una catena apposta alla finestra del primo piano e che attraverso quest’ultima i ladri avevano calato i mobili che poi avevano caricato su un camion, approfittando della recinzione metallica che aveva sostituito l’originario cancello.

Il tentativo operato dalla ricorrente di ottenere, attraverso la denuncia della violazione degli artt. 2712 c.c. e 215 c.p.c. un nuovo accertamento fattuale si è dunque rivelato infruttuoso: la società ha infatti omesso di inficiare il predetto ragionamento presuntivo, di cui i giudici di merito si sono avvalsi per considerare dimostrata la dinamica del furto e, quindi, per ritenere che la rete metallica in luogo dell’originario cancello e la presenza di ponteggi, omettendo ogni altra cautela, in concorso con la negligenza delle proprietarie della villa, avessero agevolato la commissione del furto.

QUESTIONI

[1] La questione decisa dalla Suprema Corte attiene, in definitiva, al regime giuridico delle fotografie allegate in giudizio, che siano state tempestivamente e ritualmente disconosciute dalla controparte; in particolare, il provvedimento ha affrontato la questione dell’applicabilità, alle fotografie prodotte in giudizio, della disciplina in materia di disconoscimento dettata dall’art. 215, 1°co., n. 2), c.p.c.

La soluzione sposata dal provvedimento in commento appare conforme con l’indirizzo maggioritario seguito sia in dottrina sia in giurisprudenza, e che si provvederà di seguito a esporre.

La disposizione, di natura sostanziale, da cui muovere è rappresentata dall’art. 2712 c.c., rubricato «Riproduzioni meccaniche», dove è previsto che «Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

Si tratta, come noto, di mezzi di prova precostituiti riconducibili alle prove documentali, generalmente denominati “documenti non scritti” che, in assenza di un testo grafico, sono destinati a rappresentare fatti o cose, ma non dichiarazioni (in argomento, F. Rota, I documenti, in M. Taruffo (a cura di), La prova nel processo civile, Milano, 2012, 706).

Come risulta dalla norma, le riproduzioni fotografiche formano piena prova di quanto ivi rappresentato, se colui contro il quale sono prodotte non le disconosce.

È chiaro che in tale disposizione si può ravvisare un’analogia con il disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.

Tuttavia, nel caso delle riproduzioni fotografiche (o più genericamente meccaniche) deve escludersi una diretta applicabilità delle norme da ultimo richiamate, in quando l’oggetto del disconoscimento non può essere la sottoscrizione (che ovviamente manca), bensì la conformità ai fatti o alle cose rappresentate (F. Rota, op. cit., 710; L.P. Comoglio, sub art. 2712 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2014, 508 ss.).

Dall’impossibilità di applicare gli artt. 214 e 215 c.p.c. alle riproduzioni meccaniche deriverebbe, così, che la contestazione della rispondenza al vero della riproduzione (ossia, l’avvenuto disconoscimento) sia soggetta allo stesso regime della contestazione dei fatti ex adverso allegati, dal momento che il disconoscimento della conformità equivale alla contestazione dell’esistenza dei fatti che si pretendono rappresentati dalla riproduzione meccanica.

Ciò significa che, una volta effettuato il disconoscimento della riproduzione meccanica, la parte che ha prodotto il documento potrà comunque offrire altrimenti la dimostrazione della conformità con altri mezzi di prova. Ciò segna una differenza rispetto al regime della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta: in questo caso, come noto, il documento, privato di qualsivoglia valore probatorio, diviene inutilizzabile nel corso del giudizio, a meno che la parte non richieda la sua verificazione giudiziale (in argomento, V. Baroncini, sub art. 2702 c.c., in E. Gabrielli (diretto da), Commentario del codice civile, cit., 436 ss.).

In definitiva, è possibile affermare che il disconoscimento della riproduzione meccanica non impedisce al giudice di valutare liberamente l’efficacia rappresentativa della riproduzione stessa, ma ha piuttosto l’effetto di far degradare l’efficacia probatoria che può rivestire tale documento (ancora, F. Rota, op. cit., 711).

A questo proposito, per completezza d’indagine può essere utile richiamare un particolare indirizzo giurisprudenziale che ulteriormente distingue l’ipotesi in cui si abbia avuto espresso disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, da quella in cui si abbia avuto un semplice mancato riconoscimento: nel primo caso, infatti, la riproduzione fotografica “perderebbe la sua qualità di prova”, spiegando tutt’al più l’efficacia di mero indizio; mentre nel secondo caso il giudice potrebbe valutare liberamente le riproduzioni acquisite ex art. 116, 1°co., c.p.c. (così, Cass., 3 luglio 2001, n. 8998; Cass., 11 maggio 2005, n. 9884; in argomento si veda pure L.P. Comoglio, op. cit., 512 ss.).

Ad ogni buon conto, e tornando al provvedimento in esame – che, evidentemente, non segue l’indirizzo da ultimo richiamato -, alle fotografie prodotte in giudizio, pur ritualmente disconosciute dalla controparte, viene riconosciuta l’idoneità a essere liberamente valutate dal giudice nella ricostruzione del giudizio di fatto (nello stesso senso, si veda pure la recente Cass., 21 settembre 2016, n. 18507).

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