5 Dicembre 2023

Gli arbitri possano imporre termini perentori, determinando la decadenza da allegazioni e deduzioni per chi non li abbia rispettati?

di Francesco Tedioli, Avvocato Scarica in PDF

Cass. sez. I, 4 luglio 2023, n.18772 Pres. Amendola – Rel. Terrusi

Arbitrato – Procedimento arbitrale – Norme applicabili – Procedimento arbitrale – Libertà delle forme – Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato – Possibilità dell’arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio – Modalità – Condizioni

(artt. 112, 816 bis, 819 n.9 c.p.c.;  24 e 111 Cost.)

[1] Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all’arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa. Ne consegue che è, invece, precluso all’arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.

CASO

In una controversia societaria, introdotta presso la Camera arbitrale di Modena, l’arbitro unico disponeva una c.t.u., che, tuttavia, non aveva esito, perché l’ausiliario del giudice non rinveniva la documentazione contabile che avrebbe dovuto essere oggetto di esame.

I convenuti (una società ed il legale rappresentante) chiedevano, allora, l’ammissione della produzione documentale inizialmente non rinvenuta e il rinnovo della c.t.u., il tutto per suffragare la loro domanda riconvenzionale.

L’arbitro non lo consentiva, atteso il decorso il termine per le istanze istruttorie, qualificato come perentorio, in applicazione del regime delle preclusioni previsto dal codice di procedura civile nel processo ordinario. Rilevava, inoltre, che i documenti ulteriormente depositati dalla società convenuta non potevano trovare ingresso per la mancata osservanza degli artt. 74 e 87 disp. att.  c.p.c., in ordine alla modalità di produzione. Conseguentemente, accoglieva la sola domanda principale.

La Corte d’Appello, a fronte dell’impugnazione per nullità del lodo, respingeva il gravame. Conseguentemente i soccombenti proponevano ricorso per cassazione.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione o falsa applicazione degli artt. 819, n. 9, e 816 c.p.c., 24 e 111 Cost., perché, nel respingere il corrispondente motivo di nullità del lodo, la sentenza avrebbe violato il principio del contraddittorio: la convenzione di arbitrato non prevedeva termini perentori e l’arbitro non aveva avvisato le parti circa la loro natura al momento della relativa assegnazione.

Col secondo motivo, si deduceva la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perchè l’arbitro aveva mancato di pronunciare sulle domande riconvenzionali di condanna alla restituzione degli utili indebitamente percepiti dai ricorrenti in arbitrato e di accertamento della compensazione tra le relative poste.

Infine, il terzo motivo denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. per essere stata erroneamente confermata la statuizione arbitrale in punto di inammissibilità della produzione contabile effettuata dalla società resistente in udienza, in quanto non corredata da un preciso elenco, a fronte invece del mancato richiamo delle dette disposizioni in sede arbitrale.

SOLUZIONE

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e cassa la sentenza con rinvio alla corte d’appello competente.

Il regolamento della Camera Arbitrale di Modena, per disciplinare le regole del procedimento arbitrale, richiama un serie di fonti: il codice di procedura civile, le norme appositamente fissate dalle parti, prima della costituzione del collegio arbitrale,  lo stesso regolamento e, infine, le regole stabilite dagli arbitri.

Dall’esame delle deduzioni delle parti e dalla ricostruzione operata dalla Suprema Corte, emerge  che il regolamento della camera arbitrale in oggetto non prevede termini perentori.

Il Giudice d’appello ha respinto l’impugnazione per nullità del lodo, sostenendo che l’arbitro si era rigorosamente attenuto alle disposizioni del codice di rito, pure richiamate (in generale) nel regolamento della camera arbitrale e, in particolare, alle disposizioni riguardanti la perentorietà dei termini per le produzioni documentali. I convenuti, infatti, non avevano osservato i termini assegnati e avevano richiesto l’ammissione di “uno scatolone di documenti cartacei, non numerati, né forniti di preciso elenco”.

La Suprema Corte ritiene che la pronuncia della Corte d’appello risulti affetta da un errore di diritto, poiché l’arbitrato è governato dalle regole previste dall’art. 816-bis c.p.c. relative allo svolgimento del procedimento. A questa norma era necessario parametrare l’intera decisione in ordine alle prospettate ragioni di nullità del lodo per vizio del contraddittorio.

La disposizione richiamata prevede, infatti, che le parti possano stabilire nella convenzione d’arbitrato, oppure con atto separato anteriore all’inizio dell’arbitrato, «le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento»: In mancanza «gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno», ma, in ogni caso, debbono attuare il principio del contraddittorio, «concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa».

Secondo una recente giurisprudenza della stessa Corte «nell’arbitrato rituale gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria di termini fissati per le allegazioni e le istanze istruttorie alla stregua di quelli di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. Incorrono in violazione, in particolare, se abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, ovvero di produrre documenti, “qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato, ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini” (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1099).

Sulla base di tale orientamento, la Corte afferma il seguente principio di diritto: «la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l’arbitro – ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato – possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all’arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti».

QUESTIONI

La Cassazione torna ad affrontare il problema della natura perentoria dei termini nel procedimento arbitrale, con riferimento, in particolare, al principio di contraddittorio. Ove il diritto consacrato nell’art. 111 Cost. sia stato leso, tale violazione può essere dedotta, in relazione ad eventuali decadenze o preclusioni oggetto di declaratoria giudiziale, anche quale possibile motivo di gravame per l’annullamento del lodo, ai sensi dell’art. 829 c.p.c.

Nel caso di specie, infatti, l’arbitro non ha precisato alle parti che i termini assegnati, per le produzioni documentali, erano perentori. Tale avviso non è intervenuto prima della loro fissazione, proprio perché l’arbitro era convinto che operasse la stessa regola, di perentorietà dei termini, vigente nel processo ordinario.

Va, invece, ricordato che l’arbitrato è un giudizio ispirato a libertà di forme. Tale procedimento non conosce le preclusioni (cfr., Cass., 7 febbraio 2007, n. 2717; Cass., 3 maggio 2004, n. 8320; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1608; Cass., 14 febbraio 2000, n. 1620; lodo arbitrale 16 aprile 1997 in Riv. Arb., 1999, 805). proprio per il rispetto del contraddittorio, che impone, concretamente, agli arbitri di garantire alle parti piena difesa e possibilità di replica alle novità anche istruttorie introdotte dalla controparte.

L’ordinatorietà del termine non vale, tuttavia, per le ipotesi in cui le parti stesse, utilizzando il potere di regolamentazione del procedimento loro conferito dall’art. 816 bis c.p.c., abbiano derogato alle forme libere dell’arbitrato, fissando termini processuali perentori ed introducendo  regole preclusive ad hoc.

La giurisprudenza pare, poi, aver introdotto un’ulteriore precisazione: quando le parti non hanno previsto alcuna norma specifica con la convenzione arbitrale o con atto successivo da loro sottoscritto, gli arbitri stessi nel corso del procedimento possono prevedere termini perentori, purché essi siano fissati prima del relativo incombente o della relativa preclusione, dandone avvertimento alle parti, proprio nel rispetto del principio del contraddittorio.

Tali principi trovano conferma anche nella pronuncia in commento, ove la Suprema corte ribadisce che gli arbitri, nel regolare il procedimento, possono assegnare alle parti dei termini perentori per l’esercizio dei poteri processuali, tra i quali depositare documenti ed istanze probatorie (in dottrina v. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato rituale, I, 2000, 483).

Ciascuna parte deve essere messa nella condizione di svolgere le proprie difese in tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa”. Si ribadisce, quindi, gli arbitri non possono dichiarare inammissibile un atto o un’istanza, per inosservanza di uno di quei termini, ove non avessero anteriormente, nel modo e nel tempo congruo, stabilito e reso nota alle parti le regole poi adottate.

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