21 Gennaio 2025

Gli amministratori privi di deleghe sono responsabili per omissione di vigilanza

di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDF

Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 15054 del 29 maggio 2024

Parole chiave: responsabilità degli amministratori – amministratori privi di deleghe – dovere di vigilanza – dovere di informazione – articolo 2381 c.c. – danno sociale – conferimento di azienda – business plan

Massima: In tema di società di capitali, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest’ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori privi di deleghe, per non aver acquisito, dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, informazioni al fine di verificare la congruità del valore di un conferimento di azienda, sebbene la società, nei due anni successivi ad esso, avesse riportato ingenti perdite, in contrasto con il business plan in base al quale l’esperto aveva effettuato la stima, che prevedeva il conseguimento di utili per entrambe le annualità).”

Articoli: art. 2381 c.c.

Il caso in esame concerne la responsabilità di alcuni amministratori privi di deleghe in una società di capitali, accusati di non aver tempestivamente adottato le misure necessarie per prevenire i danni subiti da tale società.

La vicenda ha avuto origine dall’errata stima dell’azienda conferita in sede di costituzione della suddetta società di capitali, il cui valore era stato stimato sulla base di un business plan che prevedeva il conseguimento di utili nei due anni successivi.

Accadde però che, nei due anni seguenti al conferimento, la società registrò invece perdite ingenti – in contrasto quindi con le previsioni del business plan – che la portarono al fallimento. Il Fallimento della società in liquidazione convenne pertanto in giudizio gli ex amministratori della società, tra i quali gli amministratori senza deleghe, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla fallita e dalla massa dei creditori.

In primo grado la domanda fu respinta, per poi essere accolta in secondo grado. La Corte di Appello ritenne infatti che, in virtù del loro dovere di vigilanza, gli amministratori privi di deleghe dovessero essere ritenuti responsabili per non aver preso le misure necessarie a impedire il danno.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato tale impostazione.

La Suprema Corte ha infatti ribadito quanto affermato dalla Corte d’Appello; ovverosia, il fatto che:

(i) gli amministratori della società a responsabilità limitata, anche se non erano tenuti a verificare la congruità del valore del conferimento al momento della costituzione, avevano certamente l’obbligo di verificare nel corso del tempo che il capitale sociale, sul quale i terzi fanno affidamento, fosse stato mantenuto integro nel suo valore;

(ii) del resto, gli amministratori senza deleghe sono pacificamente obbligati ad agire informati, quindi nella fattispecie erano comunque tenuti ad acquisire, operando con la normale diligenza richiesta per lo svolgimento della funzione, eventualmente dagli amministratori operativi o dal collegio sindacale, qualunque informazione utile al fine di valutare se la società conservava il capitale sociale (soprattutto a fronte di un bilancio che chiudeva per il secondo anno consecutivo con una perdita assai rilevante, quando invece i dati contenuti nel business plan prevedevano utili significativi).

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha affermato che gli amministratori senza deleghe di società di capitali non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, tale da tramutarsi nei fatti in una responsabilità oggettiva, ma rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori, che hanno operato, soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.

In altre parole, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito fatti pregiudizievoli dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza ovvero dei quali avrebbero dovuto acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’ultimo comma dell’articolo 2381 c.c. (cfr. Cass. 17441/2016).

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