19 Ottobre 2015

Giurisdizione sulle ritenute fiscali operate dal terzo pignorato ed efficacia vincolante dell’ordinanza di assegnazione anche oltre l’importo dichiarato dal terzo.

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Trib. Palermo, ordinanza 17 luglio 2015

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Tributi in genere – Controversia tra sostituto e sostituito di imposta – Diritto di rivalsa – Giurisdizione del giudice ordinario
(Cod. civ., art. 2909; d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546, Disposizioni sul processo tributario, art. 2).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione presso terzi – Pagamento da parte del terzo pignorato – Ritenuta a titolo di imposta – Presupposti
(Cod. proc. civ., art. 533; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, Provvedimenti anticrisi, art. 15, comma 2, convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102; l. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 21, comma 15).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Espropriazione presso terzi – Ordinanza di assegnazione dei crediti – Efficacia
(Cod. proc. civ., art. 533).

[1] Le controversie tra sostituto di imposta e sostituito sorte in sede di opposizione all’esecuzione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’oggetto di tale controversia non è il rapporto pubblicistico tributario che intercorre tra l’ente impositore ed il contribuente (sia esso il sostituto d’imposta o il sostituito) bensì un rapporto privatistico, ossia il rapporto di rivalsa del sostituto sul sostituito.

[2] In forza di quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 e della circolare dell’agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011 il terzo pignorato, se riveste la qualifica di sostituto d’imposta, deve sempre operare, all’atto del pagamento, la ritenuta nella misura del 20%, salvo che il creditore attesti mediante dichiarazione ai sensi del DPR n. 445 del 2000 che non ricorrono le condizioni per operare le ritenute.

[3] Se il giudice dell’esecuzione assegna un importo corrispondente a quello dichiarato dal terzo pignorato, “oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione dell’ordinanza, nonché gli interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e fino alla data del pagamento”, il terzo debitore può impugnare l’ordinanza di assegnazione e, in mancanza, deve pagare anche le ulteriori somme che risultano dall’ordinanza di assegnazione.

CASO
[1] [2] [3] Il terzo pignorato, che è una società di capitali, rende dichiarazione positiva per la somma di euro 45.178,75, a fronte di maggiori crediti del creditore procedente.

Il giudice dell’esecuzione assegna l’importo di euro 45.178,75 “oltre gli importi, purché documentati, relativi alle spese vive di registrazione, di copia e notificazione dell’ordinanza, nonché gli interessi legali sulla somma capitale, successivi al precetto e fino alla data del pagamento”.

Il creditore procedente notifica al terzo pignorato (che viene ad assumere la veste di debitore del creditore procedente) l’ordinanza di assegnazione ed atto di precetto.

Il terzo pignorato, che è una società di capitali, paga l’importo di euro 45.178,75, dal quale detrae il 20% a titolo di ritenuta fiscale, ai sensi dell’art. 15 comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, il quale stabilisce che il terzo pignorato, se riveste la qualifica di sostituto d’imposta, deve sempre operare, all’atto del pagamento, la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Il creditore, nel presupposto che il debitore non doveva applicare la ritenuta fiscale, ha proceduto a pignoramento per un importo pari alle ritenute fiscali, nonché per le spese di registrazione, le spese di precetto ed altri accessori.

Il terzo pignorato ha proposto opposizione all’esecuzione, esponendo che le ritenute erano state applicate correttamente e che poteva essere obbligato soltanto nei limiti dell’importo dichiarato.

SOLUZIONE
[1] [2] [3] Il Giudice dell’esecuzione ha esaminato in modo chiaro le diverse questioni che sono state sottoposte al suo esame.

Innanzitutto ha affermato che le controversie tra sostituto di imposta e sostituito sorte in sede di opposizione all’esecuzione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (giurisprudenza ormai del tutto prevalente dopo la pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite 26 giugno 2009, n. 15031, seguita, ad esempio, da Cass. S.U. 8 aprile 2010, n. 8312; Cass. S.UU., ord., 18 aprile 2014, n. 9033. Non sono però mancate decisioni in senso contrario come Cass., sez. trib., 2 marzo 2011, n. 5050).

Il Giudice dell’esecuzione ha inoltre chiarito che, in forza dell’art. 15, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78 e della circolare dell’agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011, il terzo pignorato ha l’obbligo di effettuare le ritenute del 20% su tutti i pagamenti ed è onere del creditore attivarsi per evitare che venga applicata la ritenuta.

Questa interpretazione è basata soprattutto sul contenuto della circolare n. 8/E, che è stata emessa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate in forza dei poteri a lui conferiti dall’art. 15, comma 2, d.l. n. 78/2009 che, si ricorda, è stato convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2009, n. 102.

Infine, l’ordinanza in esame ha risolto in modo corretto un’ultima questione, relativa alla quantificazione delle somme dovute dal terzo pignorato. Segnatamente, il Tribunale ha affermato che il terzo pignorato è vincolato dal contenuto dell’ordinanza di assegnazione.

Se viene assegnato un importo superiore a quello dichiarato dal terzo, il terzo è tenuto a proporre opposizione agli atti esecutivi per fare valere i vizi dell’ordinanza di assegnazione (si veda nello stesso senso Cass. 20 novembre 2012, n. 20310).

Il Tribunale ha quindi sospeso soltanto per la parte relativa agli importi corrispondenti alle ritenute fiscali operate dal terzo pignorato.

QUESTIONI
[2] Dalla superiore sintesi, appare chiaro che l’ordinanza in esame ha affrontato diversi argomenti, tutti di grande interesse.

Una questione nuova che va soprattutto segnalata al lettore e sulla quale non risultano precedenti, riguarda la applicazione delle ritenute fiscali nel caso di pagamenti da parte del terzo pignorato.

Il Tribunale ha anche chiarito che, in questi casi, se il creditore vuole evitare che vengano applicate le ritenute, è tenuto ad attivarsi tempestivamente.

Se il creditore non fornisce i documenti che sono prescritti dalla circolare dell’agenzia delle entrate n. 8/E del 2 marzo 2011, il terzo è tenuto ad eseguire le trattenute.