5 Ottobre 2015

Giurisdizione esecutiva e competenza nell’espropriazione presso terzi dopo la legge n. 162/2014

di Elena D'Alessandro Scarica in PDF

Tribunale Milano, 21 luglio 2015

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Espropriazione presso terzi –Debitore domiciliato all’estero – Terzo avente sede in Italia – Giurisdizione esecutiva e competenza – Sussistenza
(Convenzione di Lugano del 2007, art. 22, n. 5; Cod. proc. civ., artt. 26-bis, 543).

[1] Anche quando il debitore non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, la giurisdizione esecutiva e la competenza per l’espropriazione di crediti sussistono se il terzo ha sede nel territorio italiano.

CASO
[1 ] ] Una s.p.a. avente sede legale in Svizzera, creditrice di un debitore italiano residente a Banglamun in Thailandia, notificava un pignoramento presso terzi ad una società italiana con sede legale a Milano, sulla base di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale svizzero dichiarato esecutivo in Italia.

Il g. e. del tribunale di Milano ha dovuto pertanto stabilire se, pur non avendo il debitore residenza, domicilio o dimora in Italia, potessero reputarsi sussistenti in primis la giurisdizione esecutiva italiana e, quindi, la competenza territoriale del giudice adito. Ciò in quanto l’art. 26-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 19, 1° comma, lett. b) del decreto legge n. 132 del 2014 convertito con legge n. 162 del 2014 prevede che, fuori dai casi in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

SOLUZIONE
[1] Il g. e. del tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la giurisdizione esecutiva italiana in applicazione del disposto di cui all’art. 22, n. 5, della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 secondo cui in materia di esecuzione delle decisioni hanno giurisdizione esclusiva i giudici dello Stato, vincolato dalla Convenzione, nel cui territorio ha luogo l’esecuzione. Tale disposizione è stata considerata applicabile anche all’espropriazione di crediti, benchè il terzo non assuma il ruolo di parte del procedimento esecutivo.

Ciò in considerazione del fatto che:
(i) il giudice del luogo di residenza del terzo, per ragioni di vicinitas alla prova, è quello maggiormente idoneo a svolgere la attività istruttoria necessaria ad accertare il rapporto tra debitore e terzo;
(ii) la soluzione è conforme al principio di prevedibilità del foro, senza possibilità che tale giudice muti in conseguenza delle condotte del debitore esecutato che miri a sottrarsi all’esecuzione.

Dopo aver reputato sussistente la giurisdizione esecutiva italiana, e riscontrato che non era individuabile la competenza di alcun giudice italiano ai sensi dell’art. 26-bis cod. proc. civ., il g. e. del tribunale di Milano ha affermato che la competenza territoriale per l’espropriazione forzata di crediti, a fronte di una fattispecie di tal fatta, deve essere individuata sulla base della sede del terzo, dichiarandosi pertanto munito di potestas decidendi.

QUESTIONI
[1] Nella relazione al decreto legge n. 132 del 2014 si legge che «la modifica dei criteri di competenza territoriale dell’espropriazione di crediti non intercetta in alcun modo il tema del riparto della giurisdizione esecutiva tra giudici appartenenti a Stati diversi….tenuto conto che il terzo pignorato non è colui che subisce l’azione esecutiva». Come affermato anche dal Tribunale di Milano nel provvedimento in epigrafe, l’art. 26-bis cod. proc. civ. è solo una norma sulla competenza.

Ragion per cui, nell’ipotesi in cui il debitore sia residente, domiciliato né abbia dimora o sede in Italia, ma lo sia invece il terzo, si tratta di stabilire quale è il criterio in base al quale stabilire se l’espropriazione forzata possa svolgersi in Italia. In caso di risposta affermativa, non essendo per ovvie ragioni utilizzabile l’art. 26-bis cod. proc. civ., occorrerà ulteriormente determinare come sia individuabile il g.e. territorialmente competente davanti al quale il debitore deve essere invitato a comparire. Ammettendo, così, che l’art. 26-bis cod. proc. civ. non è una norma che individua in maniera esclusiva il foro per l’espropriazione di crediti (come già sostenuto, con riferimento alla previgente formulazione dell’art. 26 cod. proc. civ., da Cass. 5 novembre 1981, n. 5827, in Giust. civ., 1982, 1310).

Nella vicenda de qua, poiché il creditore era una società avente sede in Svizzera, il tribunale di Milano ha ritenuto applicabile l’art. 22, n. 5, della Convenzione di Lugano del 2007. Si noti, però, che come sottolineato dalla Relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Gazz. Uff. CE n. C. 59/1 del 5 marzo 1979, sub art. 16), a cui rinvia la Relazione Pocar esplicativa della Convenzione di Lugano del 2007, la disposizione de qua è utilizzabile in riferimento alle controversie (rectius, ci sembra, agli incidenti di cognizione) a cui può dare luogo l’esecuzione di una sentenza dichiarata esecutiva ai sensi della Convenzione. Nella fattispecie in esame, viceversa, il titolo esecutivo era costituito da un lodo arbitrale riconosciuto ai sensi della Convenzione di New York del 1958 e, come tale, escluso dall’ambito di applicazione della Convenzione di Lugano del 2007.

Per determinare i confini della giurisdizione esecutiva italiana, l’unico precedente edito, ossia Cass. 5 novembre 1981, n. 5827, in Giust. civ., 1982, 1310 aveva fatto riferimento ad un diverso criterio, ossia quello della localizzazione del credito all’interno del territorio italiano, valorizzando il luogo dell’adempimento del credito da assoggettare ad espropriazione forzata ai sensi dell’art. 1182 c.c. e ritenendo competente territorialmente per l’espropriazione di crediti il tribunale nel cui circondario il credito nei confronti del debitor debitoris deve essere eseguito. 

La questione è dibattuta anche in dottrina, la quale, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2014, ha suggerito differenti soluzioni per ovviare alle difficoltà che si presentano a fronte di fattispecie di tal fatta e mantenere la procedura esecutiva in Italia. In proposito, si vedano, in particolare, Bove, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 2 ss.; D’Alessandro, Espropriazione presso terzi, in Luiso (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014, 61 ss.; Saletti, Competenza e giurisdizione nell’espropriazione di crediti; Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corr. giur., 2015, 394 ss.