7 Giugno 2022

Giudizio di opposizione a precetto e vicende successive alla notificazione del precetto

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza 10/05/2022, n. 14705. Pres. Manna, Estensore Oliva

Procedimento monitorio – Credito ceduto con contratto di cessione notificato al debitore – Scioglimento del contratto di cessione non notificato al debitore – Precetto privo di menzione della retrocessione – Vicende del credito successive all’atto di precetto – Giudizio di opposizione a precetto – Limiti del giudizio di opposizione a precetto

Massima: “Poiché l’opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell’opposizione, il quale è tenuto a procedere a una verifica dell’esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l’esistenza e l’importo attuale del credito stesso”.

CASO

Con contratto del 26.6.2015, notificato al debitore ceduto Tizio, Caio cedeva all’avv. Mevio il credito derivante dalla sentenza che aveva condannato Tizio al pagamento, in favore di Caio, delle spese di lite, a conclusione di un giudizio in cui quest’ultimo era stato assistito dall’avv. Mevio.

Con successiva scrittura del 2.12.2015, non notificata al ceduto, Caio e l’avv. Mevio scioglievano per mutuo dissenso detto contratto di cessione.

In data 30.3.2016 Caio notificava a Tizio atto di precetto, che costui opponeva, eccependo la carenza di titolarità del credito in capo all’intimante opposto. Il Tribunale di primo grado accoglieva l’opposizione con sentenza appellata da Caio senza esito, dato che il gravame veniva rigettato, e ricorreva, infine, per Cassazione. 

SOLUZIONE

Nel pronunciarsi sull’eccezione di carenza titolarità del credito in capo all’intimante perché, dopo avere ceduto il credito, non aveva fatto menzione nel precetto della retrocessione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, formulando il seguente principio di diritto: “Poiché l’opposizione al precetto costituisce giudizio di cognizione, tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, ancorché successive alla data di notificazione del predetto atto, devono essere considerate dal giudice dell’opposizione, il quale è tenuto a procedere ad una verifica dell’esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione. Ne consegue che il creditore opposto, ove non abbia specificato nel precetto la fonte del suo credito, è legittimato a fornire detta specificazione nel corso del giudizio di opposizione al precetto, documentando l’esistenza e l’importo attuale del credito stesso”.

QUESTIONI

Per quanto qui d’interesse, il ricorrente sollevava due questioni.

Con la prima, fa valere violazione degli artt. 1260, 1264, 1265, 2697 e 2704 c.c., e art. 115 c.p.c., perché la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto l’obbligo di menzionare nel precetto la retrocessione del credito, precisando che, in ogni caso, l’onere di notificazione dell’intervenuta retrocessione sarebbe stato assolto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al precetto, con la quale veniva prodotta la scrittura con cui veniva risolto il contratto di cessione.

Con la seconda, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1371 e 1372 c.c., perché la Corte d’appello non avrebbe considerato che, per effetto della risoluzione del contratto di cessione, il ricorrente sarebbe rimasto l’unico titolare del credito azionato, indipendentemente dal momento in cui il predetto accordo di retrocessione fosse intervenuto e, quindi, prima o dopo la notificazione del precetto.

Le due censure sono, secondo l’ordinanza in commento, fondate.

Infatti, risponde a un consolidato orientamento di legittimità che “l’opposizione all’esecuzione, di cui all’art. 615 c.p.c., dà luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui il creditore procedente può proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni eventuale ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto ed è anche facoltato a dedurre, in via riconvenzionale, un’ulteriore ragione creditoria che possa consentire in quella sede la formazione di un nuovo titolo esecutivo in sostituzione od in aggiunta a quello per cui si procede” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 790 del 27/02/1975, Rv. 374157; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2612 del 17/10/1964, Rv. 303930).

Proprio perché l’opposizione determina l’instaurazione di un giudizio di cognizione, il giudice deve considerare tutte le vicende relative al credito portato in esecuzione, anche se successive alla data di notificazione del precetto.

Questo è, d’altra parte, rispondente all’orientamento tenuto dalla giurisprudenza di legittimità quando, durante il giudizio di opposizione, la situazione fattuale si modifichi perché intervengano pagamenti parziali da parte del debitore oppure il creditore opposto deduca nuove ragioni di credito in via riconvenzionale.

Infatti, mentre il giudizio sulla legittimità del precetto investe la situazione esistente al momento dell’intimazione dello stesso, l’indagine sull’esistenza attuale del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l’opponente deduca e dimostri di aver fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l’opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv. 391660).

Nel caso di specie, invece, il giudice di merito riteneva che il credito azionato con il precetto opposto dovesse sussistere e risultare da atto avente data certa opponibile al debitore ceduto, anteriore alla data della notificazione del precetto stesso.

Così facendo, la Corte d’Appello ha, però, limitato l’indagine relativa all’esistenza e all’ammontare del credito precettato alla data del precetto opposto, senza tener conto delle vicende successive del rapporto giuridico dal quale il credito traeva origine, pure debitamente portate alla conoscenza del giudice già nel primo grado, dato che l’opposto si era costituito nel giudizio di opposizione introdotto dal debitore opponente dando atto, con la comparsa di costituzione e risposta, dell’intervenuta retrocessione del credito azionato e depositando agli atti del giudizio di merito la copia del relativo atto di retrocessione.

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