26 Giugno 2018

I giudizi sulla determinazione dello Stato competente per la protezione internazionale si propongono dinanzi al giudice ordinario

di Fabrizio Giuseppe del Rosso Scarica in PDF

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 marzo 2018, n. 8044; Pres. Rordorf, Rel. Acierno,

Straniero – Ingresso e soggiorno – Protezione internazionale (controversie in materia di) –Provvedimenti di trasferimento – Giurisdizione giudice ordinario (Cost., art. 2, 10; Cod. proc. civ., art. 1; d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3; regolamento 26 giugno 2013 n. 604 del parlamento europeo e del consiglio, art. 3, 20).

[1] Compete al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, anche nella disciplina anteriore al comma 3 bis dell’art. 3 d.leg. 25/2008, introdotto dal d.l. 13/2007, conv. con modif. in l. 46/2017, la giurisdizione sul provvedimento dell’Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dichiarativo dell’incompetenza dello Stato italiano all’esame di una domanda di protezione internazionale e che dispone il trasferimento in altro Stato.

CASO

[1] Un cittadino straniero impugna dinanzi al T.A.R. Lazio il provvedimento reso dall’Unità Dublino con il quale era stata dichiarata l’incompetenza dell’Italia all’esame della domanda di protezione internazionale presentata ed era stato disposto il trasferimento del richiedente a Malta, poiché in quello Stato era stata in precedenza presentata identica domanda, ai sensi dell’art. 20, par. 5, reg. n. 604/2013 (c.d. Regolamento “Dublino”).

Instaurato il processo dinanzi al giudice amministrativo, il cittadino straniero propone istanza di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41, 1° comma, c.p.c., deducendo che con la sentenza n. 5738 del 12 dicembre 2015 il Consiglio di Stato aveva mutato la propria precedente giurisprudenza, ritenendo che i provvedimenti di determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale adottati ai sensi del reg. 604/2013 non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

A fronte di tale mutamento giurisprudenziale, nel ricorso per regolamento preventivo il cittadino straniero chiede affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando, tra l’altro, che il richiedente sarebbe titolare di un diritto soggettivo all’esame della domanda di protezione internazionale, ma non anche all’individuazione del Paese europeo competente a detto esame.

Le Sezioni Unite vengono, dunque, chiamate a risolvere la problematica concernente la natura della situazione giuridica soggettiva dello straniero richiedente protezione internazionale rispetto alla procedura di determinazione dello Stato U.E. competente all’esame della domanda.

SOLUZIONE

[1] Sottolineano le Sezioni Unite che l’art. 3, comma 3 bis, d.leg. 25/2008, introdotto dal d.l. 13/2017, regola espressamente la giurisdizione sui ricorsi avverso i suindicati provvedimenti di trasferimento, assegnando alle neo istituite Sezioni specializzate per l’immigrazione, cioè al giudice ordinario, anche tale competenza.

La questione di giurisdizione risolta dall’ordinanza in epigrafe riguarda, quindi, l’impugnazione dei provvedimenti dell’Unità Dublino emessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma del 2017. Anche per tali provvedimenti la Suprema corte riconosce la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto l’accertamento della competenza all’esame della domanda e la decisione sulla domanda medesima, pur costituendo fasi distinte, sono inserite in un procedimento unitario nel quale la posizione giuridica vantata dal cittadino straniero o apolide ha la consistenza di un diritto soggettivo.

QUESTIONI

[1] Nell’ambito del sistema di regole europee per determinare lo Stato membro competente ad esaminare una domanda di protezione internazionale, l’art. 27 reg. 604/2013 prevede che il se il procedimento amministrativo si conclude con un provvedimento di trasferimento del migrante in altro Stato dove è stata anteriormente presentata la domanda, il richiedente «ha diritto a un ricorso effettivo … dinanzi a un organo giurisdizionale».

Circa l’individuazione dell’organo competente a decidere i giudizi di cui all’art. 27 reg. 604/2013, in un primo momento, la giurisprudenza aveva ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa (Cons. Stato 3 agosto 2015, n. 3825, in http://www.dirittoegiustizia.it). Tale indirizzo è stato, tuttavia, confutato da una pronuncia dello stesso Consiglio di Stato, con la quale è stata ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria per le controversie in esame (Cons. Stato, 18 dicembre 2015, n. 5738, in Foro it., Rep. 2016, voce Straniero, n. 75).

In base alla decisione delle Sezioni Unite viene risolto il contrasto sulla questione di giurisdizione, sicché tanto i provvedimenti resi dalle Commissioni territoriali quanto quelli adottati dall’Unità Dublino diventano impugnabili dinanzi ad un unico giudice, ossia quello ordinario.

La situazione giuridica soggettiva azionata dal cittadino straniero attiene infatti al diritto di asilo, vale a dire ad un diritto che trova copertura costituzionale (art. 10, 3° comma, Cost.) e che rappresenta un diritto inviolabile dell’uomo (art. 2 Cost.). Pertanto, i provvedimenti resi dall’Unità Dublino del Ministero dell’Interno non potranno determinare l’effetto tipico dei provvedimenti amministrativi, vale a dire l’affievolimento del diritto soggettivo ad interesse legittimo (nel senso che il diritto alla protezione internazionale «ha natura di diritto soggettivo che va annoverato tra i diritti umani fondamentali», v. Cass., sez. un., 9 settembre 2009, n. 19393, in Giur. it., 2010, 451; App. Catania 24 dicembre 2013, in Foro it., 2015, I, 2517, secondo cui si tratta di un «fondamentale diritto alla libertà ed alla integrità fisica»; più in generale, sul tema del riparto di giurisdizione in materia di diritti fondamentali, v. A. Carratta, Diritti fondamentali e riparto di giurisdizione, in Riv. dir. proc., 2010, 28; A. Lamorgese, Diritti fondamentali e giurisdizione, in Giusto proc. civ., 2011, 545; E. Scoditti, I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo, in Foro it., 2015, I, 962).