4 Dicembre 2018

Il Giudice di Pace non può (facilmente) declinare la propria competenza in tema di danni da circolazione stradale

di Franco Stefanelli, Avvocato Scarica in PDF

Cass., Sez. VI, Ord., ud. 12 giugno 2018, 8 ottobre 2018, n. 24772, Pres. Amendola – Rel. Scrima

[1] Competenza – Competenza per materia – Competenza per materia con limite di valore – Regolamento di competenza – Conflitto di competenza – Danni da circolazione stradale – Connessione – Giudice di Pace – Tribunale (cod. proc. civ., artt. 7, 31, 32, 34, 35, 36 e 40)

In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al Giudice di Pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 2), e l’altra davanti al Tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne deriva che il Tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c.

CASO

[1] Aulo Agerio conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Marsala, Numerio Negidio unitamente alla impresa assicuratrice designata per il F.G.V.S., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, allorché era in sosta, sul presupposto che gli stessi fossero ascrivibili alla condotta di guida imperita del ciclomotore (senza copertura assicurativa) di proprietà di Numerio Negidio, posta in essere dal figlio minore Sempronio. Numerio Negidio, costituendosi in giudizio, formulava istanza di chiamata in causa di Tizio e Caia nonché della loro assicurazione. In precedenza, Numerio Negidio e Calpurnia, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Sempronio, avevano convenuto in giudizio Tizio e Caia e la loro assicurazione avanti il Tribunale di Marsala, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti da Sempronio in occasione del medesimo sinistro di cui supra.

Il Giudice di Pace di Marsala, con ordinanza 15 febbraio 2017 dichiarava la connessione “oggettiva e parzialmente soggettiva”, ex art. 40 commi 6 e 7 c.p.c., tra la causa pendente avanti lo stesso e la lite introdotta da Numerio Negidio e Calpurnia avanti il Tribunale di Marsala.

Aulo Agerio, pertanto, provvedeva a riassumere la causa, già pendente avanti il Giudice di Pace di Marsala, dinanzi al Tribunale di Marsala, il quale, con ordinanza 8 maggio 2017, richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza, in relazione alla predetta ordinanza 15 febbraio 2017 del Giudice di Pace di Marsala.

A fronte delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con cui era stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada, questione che potenzialmente presentava profili aventi rilevanza nel presente regolamento di competenza, sub specie della circostanza che le due controversie de quibus sono regolate entrambe da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di Pace da un criterio c.d. di “competenza per materia con limite di valore”, quale è quello di cui all’art. 7 comma 2 c.p.c., la decisione del conflitto di competenza era stata rinviata all’esito della decisione delle Sezioni Unite.

Come noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018 hanno affermato il principio, per cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del Giudice di Pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento ex art. 7 d.lgs. n. 150/11, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all’art. 6 comma 5, lett. a) e b) d.lgs. n. 150/11, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte dapprima ha riconosciuto che le due controversie interessate dal regolamento di competenza, sono entrambe disciplinate da una regola di competenza per materia: quella pendente avanti il Giudice di Pace da un criterio c.d. di “competenza per materia con limite di valore” (v. in qualche senso, la sopra richiamata Cass., Sez. Un., n. 10261/17) quale è quello di cui all’art. 7, comma 2 c.p.c.: l’istanza di conflitto di competenza proposta dal Tribunale di Marsala è, quindi, fondata, alla luce del principio, secondo cui, in tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l’una davanti al Giudice di Pace, in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell’art. 7, comma c.p.c., e l’altra davanti al Tribunale – giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché eccedente quel limite – la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40, comma 1 c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice.

QUESTIONI

[1] La pronuncia qui annotata riafferma quanto già sancito dalla stessa sesta sezione della Cassazione, con l’ordinanza del 28/09/2016, n. 19053.

Infatti, come già rilevato supra, le controversie, di cui si discute in questa sede, sono entrambe regolate da una regola di competenza per materia (con limite di valore per quanto concerne quella pendente avanti il Giudice di Pace, ex art. 7 comma 2 c.p.c.), ma la connessione fra le stesse non è riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 40, comma 3 c.p.c. (secondo cui “Nei casi previsti negli articoli 31, 32, 34, 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise col rito ordinario, salva l’applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442”). Come noto, l’ostacolo della diversità dei riti è stato superato dalle modifiche che hanno interessato l’art. 40 c.p.c. negli anni Novanta, soltanto con riferimento alle forme più forti di connessione fra le cause, in modo da garantire e facilitare, in tali ipotesi, la realizzazione del cumulo processuale; l’art. 40, comma 3 c.p.c., infatti, rinvia ai casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., vale a dire alle più frequenti ipotesi di “connessione forte” o “per subordinazione”, anche se non tutta la dottrina è concorde nel ritenere che il novero di disposizioni e le forme di connessione richiamate costituiscano un elenco tassativo, dovendovi essere ricompresa qualsiasi forma di connessione che possa farsi rientrare nella categoria della subordinazione.

La pronuncia qui in commento afferma, inoltre, che la connessione fra le due cause non sia sussumibile nemmeno nelle ipotesi dei successivi commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. (“Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo” e “Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d’ufficio la connessione a favore del tribunale”), i quali disciplinano la connessione tra cause rispettivamente di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale ed esauriscono la disciplina generale delle deroghe alla c.d. “competenza verticale” tra gli uffici giudiziari in ipotesi di connessione (v. l’art. 40 comma 1 c.p.c., che detta la regola residuale e quanto previsto dagli artt. 31 e ss. c.p.c., che disciplinano gli spostamenti di c.d. “competenza orizzontale” o “per territorio”). Per la dottrina, i commi 6 e 7 dell’art. 40 c.p.c. si applicano solamente ove ricorra una delle figure di connessione previste dagli artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c., ossia una forma di c.d. “connessione forte” o “per subordinazione”, dovendo viceversa farsi applicazione delle norme residuali di cui all’art. 40 comma 1 ed all’art. 33 c.p.c. allorché tra le cause esista un nesso di “connessione debole” o “per coordinazione” (ATTARDI, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 300; VACCARELLA, CAPPONI, CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992, p. 61).

Le due cause oggetto del conflitto di competenza, ad avviso della Suprema Corte, infine, non avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di Pace di Marsala non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di “competenza per materia con limite di valore”, sicché neppure avrebbe potuto essere giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di Pace neppure ex art. 40, comma 1 c.p.c. (v. supra) interpretato in senso meno restrittivo, cioè, come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione differenti dai casi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., sempre che la causa prevenuta avrebbe potuto essere introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente.

A fronte di ciò, come ricordato all’inizio, la Corte di Cassazione perviene ad una soluzione conclusiva totalmente aderente a quella già fatta individuata con la pronuncia n. 19053/2006, secondo cui, in materia di danni da circolazione stradale, la sola connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al Giudice di Pace di rimettere al Tribunale la causa pendente innanzi a lui; pertanto, l’istanza di regolamento di competenza promossa dal Tribunale di Marsala è accolta con dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Marsala.

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