29 Novembre 2022

Il giudice non può disporre l’assegno divorzile senza espressa domanda di parte

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 07/11/2022, n.32643

Assegno divorzile – Principio della domanda

(art. 6 legge n. 898/70 – Art. 112 c.p.c.)

Massima: “Incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che attribuisce all’ex coniuge l’assegno divorzile in assenza della necessaria domanda di parte. Allo stesso modo il giudicante non può diversamente qualificare la domanda di parte, come diretta ad ottenere l’assegno divorzile, posto che nella specie la pretesa riguardava solo il pagamento del canone di locazione fino al pensionamento, con rinuncia a chiedere l’assegno divorzile per quel periodo”.

CASO

Nella causa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale di Trento aveva disposto un assegno di 400,00 euro a carico del marito in favore della moglie, fino al pensionamento della stessa, aumentabile a 600,00 euro dopo il suddetto pensionamento.

Tuttavia la donna, nel corso del giudizio, aveva rinunciato al riconoscimento di un assegno divorzile prima del pensionamento, e richiesto un assegno di 800,00 euro mensili a decorrere dalla data di pensionamento.

Entrambe le parti – l’ex marito con l’appello principale e l’ex moglie con l’appello incidentale – avevano impugnato la sentenza di primo grado.

Decidendo il secondo grado, la Corte territoriale fissava un mantenimento di euro 650,00 qualificandolo come pagamento per canone di locazione, fino al momento del pensionamento della donna.

SOLUZIONE

La decisione della Corte territoriale è errata, secondo la Cassazione, per vizio di ultra-petizione non avendo l’ex moglie richiesto l’assegno divorzile per il periodo anteriore al suo pensionamento né in primo né in secondo grado.

La sostanziale qualificazione della domanda come diretta ad ottenere l’assegno divorzile, effettuata dalla Corte di merito, è in contrasto con la richiesta del coniuge, che riguardava solo il pagamento del canone di locazione fino al pensionamento, essendo avvenuta espressa rinuncia a chiedere l’assegno divorzile per quel periodo.

La quantificazione dell’assegno commisurata al canone di locazione richiedeva comunque la domanda dell’ex coniuge, essendo il riconoscimento dell’assegno divorzile subordinato alla domanda di parte (Cass. Civ. n. 29920/2021).

QUESTIONI

La disponibilità dei diritti sul mantenimento

Nella risoluzione della crisi familiare, le decisioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono su diritti a c.d. “disponibilità attenuata”.

Recentemente la Cassazione ha espresso un principio di diritto sulla questione.

I provvedimenti di ordine economico sottostanno alle regole processuali ordinarie della domanda di parte, mentre è da configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale. Nel decidere sul ricorso la Corte aveva cassato la sentenza di merito che disponeva un aumento dell’importo dell’assegno, per compensare la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in assenza della domanda di parte (Cass. Civ. n. 11795/2021).

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