1 Agosto 2017

Il giudice dell’opposizione agli atti esecutivi ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo

di Giancarlo Geraci Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 1919 – Pres. Amendola – Rel. Frasca

[1] Opposizione agli atti esecutivi – Disponibilità delle prove – Fascicolo dell’esecuzione – Acquisizione – Fattispecie (cod. proc. civ., artt. 612, 617, 484, 488, 630, 115)

[1] Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo: è pertanto illegittimo il rigetto della opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio, da parte dell’opponente, degli atti e dei documenti inerenti la procedura esecutiva.

CASO

[1] Il giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Portici – con ordinanza dichiarava l’estinzione di una procedura esecutiva e rigettava l’istanza di parte procedente di dare seguito alla esecuzione per obblighi di fare poiché dal titolo esecutivo, costituito da una sentenza, non si evinceva con esattezza il contenuto gli ulteriori obblighi rimasti inadempiuti.

Avverso tale ordinanza, la parte istante proponeva sia reclamo (avverso la dichiarazione di estinzione) che opposizione agli atti esecutivi.

Il reclamo avverso la dichiarazione di estinzione veniva accolto dal Tribunale in composizione collegiale.

L’opposizione invece veniva rigettata in quanto gli opponenti non avevano prodotto né la sentenza, né la c.t.u. su cui questa si fondava e, pertanto, i motivi di opposizione non potevano essere esaminati.

I soccombenti hanno proposto ricorso straordinario per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione si pronuncia sull’unico motivo di ricorso, ossia l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il tribunale non acquisendo d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.

Il ricorso viene accolto in quanto manifestamente fondato.

I giudici di legittimità, richiamando due precedenti pronunce (Cass. 21 aprile 2004 n. 7610; Cass.  5 giugno 2014 n. 12642), affermano che l’opposizione agli atti esecutivi è un giudizio di cognizione avente per oggetto “la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo”.

Da ciò consegue che il giudice investito di tale giudizio, anche in caso di inerzia dell’opponente, ha  il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo al fine di procedere ad una diretta cognizione dello stesso.

QUESTIONI

[1] Con la pronuncia in esame, la Corte di cassazione esamina l’oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nonché la connessa questione dell’estensione dei poteri del decidente in tale giudizio.

In particolare, oggetto della pronuncia è se il giudice dell’opposizione possa acquisire egli stesso il fascicolo dell’esecuzione e, dunque, i relativi atti che non siano stati prodotti dall’opponente.

La motivazione della Corte appare  lineare e condivisibile.

Nell’affrontare la tematica, i giudici di legittimità partono dalla definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Com’è noto, oggetto del giudizio di opposizione agli atti è la regolarità formale dei singoli atti in cui il processo esecutivo si esplica, come afferma testualmente l’art. 617 cod. proc. civ.: con tale giudizio non si contesta il diritto del creditore a procedere con l’azione esecutiva, bensì la legittimità del modo tramite il quale l’esercizio dell’azione è avvenuto.

In altre parole, non si nega il “” dell’azione esecutiva ma il “come” (Mandrioli C. – Carratta A., Diritto processuale civile, Torino, 2016, vol. III, pag. 234).

Il giudice dell’opposizione, dovendo giudicare sulla legittimità di determinati atti inerenti il processo esecutivo, deve avere conoscenza degli atti del processo esecutivo e pertanto deve avere  nella sua disponibilità ciò che è presente  nel relativo fascicolo dell’esecuzione, che viene formato dal cancelliere ai sensi degli artt. 484 – 488 cod. proc. civ.

Ne consegue che sull’opponente non incombe l’onere probatorio di produrre nuovamente tali atti e che, nel caso di inerzia dell’opponente, il giudice dell’opposizione ha il potere – dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo dell’esecuzione.

Nel risolvere la controversia, i giudici di legittimità si sono conformati ad un ormai consolidato orientamento secondo il quale il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione […] che ha per oggetto la valutazione se un segmento del processo esecutivo si sia svolto o meno in modo conforme alle norme che lo regolano, e per poter compiere tale valutazione il giudice ha il potere – dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione” (Cass.  5 giugno 2014 n. 12642; ma vedi anche le precedenti Cass. 21 aprile 2004 n. 7610; Cass. 22 gennaio 2003 n. 967).

Non si tratta di una deroga al principio della disponibilità delle prove di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dove si legge che “[…] il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero” né, in generale, al principio dispositivo che regge il processo civile.

Segnatamente, gli atti del processo esecutivo non sono prove esterne al giudizio di opposizione e sono già nella diretta disponibilità del giudice in quanto presenti nel fascicolo della procedura esecutiva, che ha dato origine al giudizio di opposizione.

Si noti, conclusivamente, che una simile questione, che ha sollevato contrasti in dottrina e in giurisprudenza, si è posta nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98 l.fall.

In particolare ci si è chiesti se, in tale giudizio, il creditore opponente abbia l’onere di produrre nuovamente i documenti giustificativi del proprio credito posti a fondamento della domanda di ammissione al passivo ex art. 93 l.fall. ovvero il giudice investito della questione ha il potere di acquisire d’ufficio tali documenti dal relativo fascicolo fallimentare.

Ebbene, la Corte di cassazione, investita più volte della questione,  in una recentissima pronuncia ha affermato che “deve ritenersi che una volta inserito nel fascicolo fallimentare […], il documento di natura probatoria prodotto dal creditore istante, entri a fare parte dell’unico fascicolo della procedura […]e come tale sia destinato, in caso di successiva impugnazione dello stato passivo, ad essere acquisito – com’è proprio di qualsivoglia atto contenuto nel fascicolo d’ufficio – nella sfera di cognizione del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che esso sia stato espressamente indicato dalla parte che impugna in seno al ricorso in opposizione”.

Da tale affermazione deriva il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, solo ad indicare specificatamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che, in difetto di produzione del documento indicato specificatamente in ricorso, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito” (Cass. 18 maggio 2017 n. 12549).