31 Agosto 2015

Giudicato implicito sulla qualificazione giuridica e poteri del giudice

di Fabio Cossignani Scarica in PDF

Cass., sez. III, 8 maggio 2015, n. 9294

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Impugnazioni civili – Domanda di risarcimento fondata alternativamente sugli artt. 2043 e 2051 c.c. – Accoglimento della domanda ex art. 2043 c.c. – Onere di appello incidentale o di riproposizione della questione ad opera della parte vincitrice in primo grado per far valere in via condizionata l’applicazione dell’art. 2051 c.c. – Esclusione – Giudicato implicito sulla qualificazione giuridica – Insussistenza
(Cod. proc. civ., artt. 113, 343, 346)

[1] L’indicazione nell’atto introduttivo, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato nel giudizio di appello, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria.

CASO
[1] La Società Alfa, citava in giudizio il Condominio Beta per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da questa subiti a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo condominiale. Invocava a sostegno della propria domanda, alternativamente, gli artt. 2043 e 2051 c.c.
Il Tribunale accoglieva la domanda qualificando la fattispecie come ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il condominio, convenuto soccombente, impugnava la sentenza.

Nel corso del giudizio di appello, l’appellata non contestava la qualificazione giuridica offerta dal primo giudice, né con appello incidentale né con lo strumento della riproposizione ex art. 346 c.p.c.
La Corte di appello, accoglieva l’impugnazione, affermando che la mancata contestazione della qualificazione dei fatti da parte della Società appellata impediva ormai di prendere in considerazione l’art. 2051 c.c. come fonte della responsabilità del Condominio.
Proponeva ricorso per cassazione la Società soccombente in secondo grado.

SOLUZIONE
[1] La Suprema Corte ha cassato la decisione del giudice di appello, affermando che, ove la responsabilità del convenuto sia accertata sul piano fattuale, non sussiste un onere di impugnazione incidentale in capo alla parte vincitrice al fine di far accertare in secondo grado una differente fonte di tale responsabilità. In tale ipotesi non si forma alcun giudicato implicito sulla fattispecie mentre resta integro il potere officioso del giudice in merito alla qualificazione dei fatti e all’individuazione della norma applicabile.

QUESTIONI
[1] La Corte si esprime in senso conforme alla precedente giurisprudenza. Richiama infatti Cass., 18 luglio 2011, n. 15724 e Cass., 5 settembre 2005, n. 17764, sempre in tema di azioni di risarcimento fondate sugli artt. 2043 e 2051 c.c.

L’insegnamento incontra tuttavia un limite là dove la diversa qualificazione involga anche una diversa ricostruzione dei fatti ovvero l’individuazione di una pluralità di diritti distinti: v. Cass., 30 giugno 2014, n. 14806, secondo la quale, se il giudice di primo grado ha qualificato come contrattuale la responsabilità, il giudice di appello non può qualificare d’ufficio la responsabilità come precontrattuale, perché diversamente si verificherebbe la violazione del giudicato implicito e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.); Cass., 30 maggio 2013, n. 13602, per la quale la sentenza che accerta la domanda fondata sull’aggravamento della servitù, proposta in via subordinata rispetto alla principale domanda di negazione della stessa, deve essere fatta oggetto di impugnazione da parte dell’attore, perché altrimenti si forma il giudicato implicito sulla esistenza della servitù.

La soluzione offerta dalla Cassazione col provvedimento in epigrafe, anche se assai ragionevole, potrebbe non apparire scontata, se osservata nel quadro dell’odierno sistema delle impugnazioni.

Infatti, per opera della legge e della giurisprudenza, la struttura dell’appello si è via via avvicinata alla struttura del giudizio di cassazione, fermo il carattere di impugnazione a critica libera. Le più recenti modifiche dell’art. 342 c.p.c. (d.l. 83/2012) sono orientate nella medesima direzione.In questo contesto, si è ampliato l’onere di impugnazione incidentale in capo alla parte vittoriosa, con conseguente riduzione del campo di applicazione dell’art. 346 c.p.c. Del pari, e in via generale, ha trovato terreno fertile l’espansione del giudicato implicito sulle questioni, anche quando espressamente rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado (emblematicamente, il giudicato implicito sulla giurisdizione nonostante il tenore dell’art. 37 c.p.c.: Cass., Sez. Un., 16 ottobre 2008, n. 25246).