21 Maggio 2024

I genitori separati non perseguono il bene dei figli: giustificato l’affidamento etero familiare

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/05/2024, n.12717

Affidamento etero familiare dei minori

(artt. 78 c.p.c. comma 2 e art. 336 c.c. – legge n. 184/1983)

Massima: “Le condotte dei genitori  che non perseguono il bene dei figli anche dopo l’evento separativo, a causa dall’elevato livello di conflittualità tra loro esistente, e del loro coinvolgimento nel dissidio, giustificano l’adozione del provvedimento di affidamento etero-familiare dei minori, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, e dovere per il giudice di provvedere alla nomina del curatore speciale dei minori in ragione del conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli”.

CASO

La vicenda riguarda una coppia estremamente conflittuale. Lui aveva denunciato la moglie per maltrattamento sui bambini, lei aveva denunciato il marito per alcuni episodi di violenza per cui era finita al Pronto Soccorso.

La donna inoltre aveva ammesso di avere una relazione extra coniugale ma che la crisi matrimoniale fosse irreversibilmente in atto già da molto tempo, ed in precedenza anche il marito aveva frequentato altre donne. Il tribunale di Monza ha pronunciato la separazione con addebito alla moglie e affidato i figli della coppia al Servizio sociale, per tutte le scelte relative alla residenza, l’istruzione, l’educazione, e la cura dei minori.

I giudici hanno disposto che i bambini rimanessero collocati presso il padre, con incarico al Servizio competente di calendarizzare e regolamentare gli incontri della madre con i figli in spazio neutro e alla presenza di un operatore.

Venivano poi disposti percorsi psicologici per la figlia più grande e per la coppia come sostegno alla genitorialità.

La donna ha appellato la decisione del tribunale chiedendo la totale riforma del provvedimento.

La Corte d’appello di Milano ha nominato un curatore speciale che rappresentasse gli interessi dei minori che, in tale sede, chiedeva di mantenere l’affido dei minori all’Ente e il collocamento degli stessi presso il padre, ampliando gradualmente le visite con la madre, con l’aiuto iniziale e alla presenza dell’educatore domiciliare.

Nel merito i giudici milanesi confermavano interamente il provvedimento impugnato.

Dall’aggiornamento della relazione del Servizio era emersa infatti una situazione pregiudizievole per i minori, derivante dall’alta conflittualità ancora in atto tra i genitori. Inoltre, i comportamenti di entrambi non risultavano rivolti a perseguire il bene primario dei loro figli.

In particolare, non si notava il raggiungimento da parte di entrambi i genitori di quell’atteggiamento consapevole di voler realizzare il superiore interesse dei figli; per questo era necessario mantenere temporaneamente l’affido etero familiare dei minori, al fine di assicurare ai bambini una maggiore stabilità e di offrire ai genitori un’occasione per l’acquisizione del corretto ruolo genitoriale, anche dopo la separazione.

La Cassazione conferma: giustificato il provvedimento di affido etero familiare.

Si arriva in Cassazione in cui la ricorrente lamenta svariate violazioni di legge, tra cui quella della mancata nomina del curatore speciale ex artt. 78 c.p.c. comma 2 e 336 c.c. ultimo comma, già nel corso del primo grado che avrebbe reso nullo il giudizio.

Secondo l’orientamento più recente di legittimità richiamato dalla Corte (Cass. Civ. n. 32290/2023), l’affidamento ai servizi sociali, specificamente disciplinato dall’art. 5-bis legge n. 184/1983 (norma inserita dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) è una species del più ampio genus dell’affidamento a terzi, ma presenta alcune particolarità, per la natura e le funzioni dei servizi sociali ed anche delle ragioni che spingono il giudice a scegliere un soggetto pubblico, con compiti istituzionali prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare (affidamento intra familiare).

La Corte con l’occasione spiega molto chiaramente le diverse tipologie dell’affidamento del minore ai Servizi sociali.

Bisogna distinguere l’affidamento con compiti di vigilanza, supporto e assistenza, senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente a un provvedimento limitativo anche provvisorio della responsabilità genitoriale.

Nel secondo caso, il provvedimento di affidamento ad un terzo costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare che quindi deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore.

L’adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale.

La Cassazione ha respinto il motivo di ricorso della donna. La Corte distrettuale ha, infatti, riscontrato in entrambi i genitori il mancato raggiungimento di un atteggiamento consapevole volto al perseguimento del superiore interesse dei figli.

Durante il giudizio di appello erano stati rilevati comportamenti dei genitori pregiudizievoli degli interessi dei figli, costituiti dall’elevato livello di conflittualità tra loro esistente e dal conseguente profondo coinvolgimento dei bambini nel dissidio, che certamente richiedevano l’adozione del provvedimento di affidamento etero familiare dei minori e di conseguenza, la necessità di provvedere alla nomina del curatore speciale, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli.

La nomina del curatore speciale nel rito unico della famiglia della riforma Cartabia.

L’art. 473-bis.8 c.p.c. riscritto dalla riforma prevede che il giudice nomini il curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità del procedimento nei seguenti casi:

a) quando il PM abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c. di affidamento del minore ai sensi della legge n. 184/1083;

c) se nel procedimento emerge un pregiudizio per il minore per la sua adeguata rappresentanza processuale;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80 cpc.

Al curatore speciale il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale procede all’ascolto del minore ai sensi dell’art. 315-bis co. 3 c.c. nel rispetto dei limiti di cui all’art. 473-bis.4.

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